Contratti di solidarietà successivi: istanza unica in caso di singolo accordo di solidarietà
28 Novembre 2017|In materia di contratti di solidarietà successivi, lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda nel caso di singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio andrà richiesto con domande distinte, riferita ciascuna al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo (Circolare Ministero lavoro n. 19/2017).
