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Imprese alimentari artigiane senza somministrazione e ricorso al lavoro intermittente

30 Gennaio 2018|

In merito ad una istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, circa la corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente (artt. 13 e ss., D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarisce che le imprese alimentari artigiane possono stipulare contratti di lavoro intermittente, per le mansioni di cameriere e per il personale di servizio e di cucina (punto 5 della Tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923), solo se operanti nel settore dei "pubblici esercizi in genere" (Interpello 30 gennaio 2018, n. 1)