Enti bilaterali e certificazione dei contratti
13 Febbraio 2018|Possono definirsi Enti bilaterali solo quei soggetti costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative", qualora tale requisito sia carente, e quindi l’Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dall’art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003 e, men che meno, l’attività di certificazione (Circolare INL n. 4/2018).
