Trasformazione di un contratto a tempo parziale in uno a tempo pieno senza il consenso del lavoratore
17 Ottobre 2014|
L’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato. La Corte di Giustizia Europea (Sentenza 15 ottobre 2014, n. C-221/13) ha, così, dichiarato legittimo l’art. 16 della L. n. 183/2010 nella parte in cui prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno.
