Note di variazioni Iva in capo alla SGR subentrante
20 Giugno 2019|Nell’ipotesi di sostituzione nella gestione di un fondo la società di gestione del risparmio (SGR) subentrate assume rispetto al fondo la medesima posizione della SGR sostituita, in quanto vi è continuità tra il soggetto subentrante e il soggetto sostituito. Ne consegue che in caso di sostituzione di una società di gestione del risparmio con altra nell’amministrazione di un fondo comune d’investimento immobiliare, nonostante l’originaria fatture sia stata emessa nei confronti della società sostituita, le note di variazione in diminuzione Iva ai sensi dell’art. 26, co. 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972 vanno emesse nei confronti della società subentrante (Agenzia Entrate - risposta 20 giugno 2019, n. 199).
