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Imposta di bollo sostitutiva sui documenti relativi al finanziamento

25 Luglio 2019|

L’imposta di bollo sostitutiva di cui alla nota 3-ter dell’art. 13 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972 trova applicazione per tutti i documenti emessi sin dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, tra i quali lo stesso contratto, ovvero dalla data in cui la prima rata di rimborso del finanziamento viene addebitato sul conto corrente bancario acceso dal cliente presso l’istituto bancario (Agenzia Entrate - risposta 25 luglio 2019, n. 317).