Rimborsi Iva più semplici e veloci
7 Gennaio 2015|
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, fornisce chiarimenti relativi alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto semplificazioni) al fine di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi Iva.
Tra le novità di maggior rilievo è previsto che:
- per i rimborsi di importi non superiori a 15.000 euro non sono prescritti particolari adempimenti, oltre alla presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale;
- per i rimborsi di importi superiori a 15.000 euro richiesti da contribuenti "non a rischio", la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito deve recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile, e deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la sussistenza di specifiche condizioni soggettive. Non è necessaria, quindi, la prestazione di garanzia a favore dello Stato, che, tuttavia, può essere prestata in alternativa al visto di conformità o alla sottoscrizione dell’organo di controllo contabile;
- per i rimborsi di importi superiori a 15.000 euro richiesti da contribuenti "a rischio", invece, l’esecuzione è subordinata alla prestazione di specifica garanzia a favore dello Stato.
Tra le novità di maggior rilievo è previsto che:
- per i rimborsi di importi non superiori a 15.000 euro non sono prescritti particolari adempimenti, oltre alla presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale;
- per i rimborsi di importi superiori a 15.000 euro richiesti da contribuenti "non a rischio", la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito deve recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile, e deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la sussistenza di specifiche condizioni soggettive. Non è necessaria, quindi, la prestazione di garanzia a favore dello Stato, che, tuttavia, può essere prestata in alternativa al visto di conformità o alla sottoscrizione dell’organo di controllo contabile;
- per i rimborsi di importi superiori a 15.000 euro richiesti da contribuenti "a rischio", invece, l’esecuzione è subordinata alla prestazione di specifica garanzia a favore dello Stato.
