Sospensione dei termini e tutela infortunistica nei casi di infezione da Covid in occasione di lavoro
6 Aprile 2020|In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 42, co. 1, DL n. 18/2020 prevede che il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Il co. 2 dispone che nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Con circolare n. 13, l’Istituto fornisce le prime indicazioni in merito all’applicazione delle predette disposizioni normative.
