Precisazioni dal CNDCEC sul tirocinio e sull’obbligo formativo 2017-2019
28 Maggio 2020|Forniti chiarimenti sull’istanza di riconoscimento del
titolo di studio estero ai fini del praticantato e sulla proroga dei termini
per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennio 2017-2019 (PO 21/2020 e PO
48/2020). Nello specifico:
- l’Ordine è tenuto a trasmettere al Ministero della Università l’istanza di
riconoscimento del titolo di studio straniero dell’aspirante tirocinante che
dichiari di voler svolgere in futuro il tirocinio presso un dominus che sia
iscritto nell’albo presso il quale presenta l’istanza stessa;
- conseguentemente alla proroga al 30 settembre 2020 del termine utile al
conseguimento dei cfp per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al
triennio 2017-2019, si ritiene adempiuto l’obbligo formativo da parte degli
iscritti che entro il 31 dicembre 2019 hanno acquisito 90 cfp, anche se nel
corso di ciascuna annualità del triennio formativo 2017-2019 non hanno
conseguito almeno 20 cfp.
