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Congedo parentale e termini di preavviso: chiarimenti

12 Aprile 2016|

Con riferimento alla disciplina dei congedi parentali di cui al D.Lgs. n. 80/2015, il Ministero del lavoro, con interpello dell’11 aprile 2016, n. 13, ha precisato che, le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del cit. D.Lgs. n. 80 (25 giugno 2015) - che prevede per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a 5 giorni - continuano ad essere efficaci anche in relazione all’individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti. In particolare, detti termini restano fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva richiama, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.