Sulle mansioni superiori dei dipendenti pubblici della Croce Rossa Italiana
4 Marzo 2024|In ambito di mansioni superiori il giudice è tradizionalmente chiamato ad un’operazione di verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e, quindi, dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte.
Tale giudizio dovrà tener conto, oltre che della contrattazione collettiva nazionale, anche di quella integrativa di tempo in tempo vigente, al fine di verificare le mansioni svolte con abitualità e prevalenza in quale inquadramento vadano sussunte, fermo restando che tale operazione di sussunzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il Tribunale di Roma, con decreto del 30/12/2022, aveva rigettato l’opposizione ex art. 209 legge fallimentare R.D. 267 del 1942, proposta dal ricorrente avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti di Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana.
Il nuovo scenario organizzativo e funzionale, che ha avuto inizio a decorrere dall’1 gennaio 2016, in attuazione del decreto legislativo di riordino n. 178/2012, ha previsto il trasferimento delle funzioni esercitate anteriormente al 31/12/2015 dall’Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana, avente personalità giuridica di diritto privato. Contestualmente l’Ente pubblico Croce Rossa Italiana ha cambiato la propria denominazione in Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell’Associazione, mantenendo continuità amministrativa e giuridica (Partita IVA, Codice Fiscale, ecc.) rispetto all’Ente precedente.
Il dipendente della Croce Rossa Italiana che svolgeva le funzioni di autista soccorritore aveva chiesto di essere ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione del ricorrente) vantate in ragione:
a) della erroneità dell’inquadramento da parte del datore di lavoro;
b) dello svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.
Al riguardo, il lavoratore aveva evidenziato di aver svolto, fin dall’inizio del proprio rapporto lavorativo, mansioni di autista soccorritore, con inquadramento nella posizione A2 dell’Area A del sistema di classificazione di cui al C.C.N.N. n.l. per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, svolgendo una serie di attività che, secondo le previsioni del C.C.N.L. dell’ente – anni 2006-2009 -, avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B, posizione giuridica B1.
In merito alle domande proposte dal lavoratore, come abbiamo anticipato, il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione.
Relativamente alla prima problematica concernente la lamentata erroneità dell’inquadramento, il Tribunale ha fondato il rigetto della domanda sulla base di quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione- Sez. Lav. n. 20915/2019, che ha evidenziato che l’art. 12 del suindicato C.C.N.L. n.l. anni 2006 – 2009 non ha effettuato la trasposizione automatica della figura dell’autista soccorritore dall’Area A, posizione economica A2, all’Area B posizione economica B1, ma piuttosto individuato un nuovo profilo di autista-soccorritore nell’area B, caratterizzato da mansioni connotate da maggiore professionalità e da profili più elevati di responsabilità rispetto a quelli dell’operatore inquadrato nell’Area A).
Quanto, invece, allo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori afferenti al profilo professionale B1 anziché A2, il giudice di prime cure ha argomentato il rigetto delle pretese, in virtù dell’asserita necessità di una maggior quota di competenze e professionalità per lo svolgimento delle mansioni afferenti all’area professionale B2.
Il lavoratore ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione con la motivazione secondo cui, alla luce dei C.C.N.L. ratione temporis vigenti, avrebbe dovuto essere inquadrato nell’Area B sin dall’inizio del rapporto di lavoro, spettandogli il superiore inquadramento e ribadisce l’erroneità dell’inquadramento datoriale, anche a prescindere dalle norme della contrattazione integrativa.
Ha evidenziato, inoltre, di avere agito per ottenere l’ammissione al passivo per il pagamento delle differenze retributive dovutegli per lo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori, a far tempo dalla prima assunzione; sottolinenando,altresì,l’erroneità delle norme dei suindicati accordi collettivi e posti a fondamento della decisione, sia con riguardo al negato inquadramento superiore che quanto al mancato riconoscimento dello svolgimento in fatto di mansioni superiori.
Il dipendente ha dichiarato di essere stato assunto fin dall’inizio quale autista soccorritore e di avere operato nell’ambito sanitario e non in quello tecnico.
Il motivo è stato accolto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 154 del 3 gennaio 2024, qui annotata, che dà continuità a quanto già ribadito con la sentenza n. 37331/2022, nonché al principio di diritto precedentemente enunciato dalla sentenza della medesima Corte di Cassazione n. 20915/2019.
Al riguardo si rappresenta che la domanda di insinuazione al passivo, per il pagamento di differenze retributive proposta dal lavoratore, secondo quanto emerge dal decreto impugnato e dallo stesso ricorso per cassazione, veniva formulata sulla base di due differenti presupposti: da un lato l’asserita erroneità dell’inquadramento posto in essere dal datore alla luce della contrattazione collettiva; dall’altro l’allegato svolgimento, in fatto, di mansioni superiori.
Quanto alla prima questione del preteso diritto all’inquadramento in area B, posizione B 1, sulla base del C.C.N.L. n.l. 2006/2009 e del conseguente CCNL con conseguente richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive, il motivo non è accolto.
Con riguardo al periodo anteriore intercorrente tra la dalla data di assunzione e l’entrata in vigore del C.C.N.N. integrativo la censura è debitamente dimostrata, non chiarendo affatto per quali ragioni l’inquadramento originario posto in essere dal datore sarebbe stato erroneo.
Per il periodo successivo all’entrata in vigore della contrattazione collettiva integrativa, invece, la doglianza è infondata alla luce dell’insegnamento del giudice di legittimità, peraltro richiamato anche dal giudice di merito.
La citata sentenza della Corte di Cassazione n. 20915/2019, ha, infatti, sul punto affermato che, in tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 12 del C.C.N.I. del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione dell’art. 40 del D.lg. n. 265 del 2011, nella parte in cui descrive i profili professionali socio sanitari, in quanto, detta norma non configura una ricollocazione del personale nell’ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali, da valere per le assunzioni e gli inquadramenti successivi all’entrata in vigore del nuovo C.C.N.I.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che è possibile escludere che la contrattazione integrativa abbia operato la trasposizione di figure professionali da un’area professionale all’altra, si deve ribadire conclusivamente che tutte le doglianze contenute nell’unico motivo articolato, volte a contestare l’erroneità dell’inquadramento, non possono essere accolte.
Il ricorso è, invece, fondato in relazione alla seconda problematica concernente la denunziata erroneità della decisione, rispetto ai parametri normativi innanzi indicati, avuto riguardo al rigetto della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, proposta sul presupposto, invece, dello svolgimento – in concreto – di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento.
Si è già detto che la predetta questione è stata oggetto di scrutinio nella sentenza in Cassazione n. 37331/2022, nella cui motivazione si è osservato che “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte; – nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto al quale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazione andava svolta enucleando, dapprima per il periodo – a partire dal 23.6.2003 – che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomia delle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare;
– ciò, secondo quanto emerge dai documenti depositati anche in sede di legittimità, doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Aree del CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel Contratto Integrativo (Omissis) 1998/2001; – analoga operazione era quindi da svolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed al Contratto Integrativo (Omissis) 2006/2009, che di esso ha costituito attuazione”.
Nel caso di specie sottoposto all’esame della precedente pronuncia sopra richiamata, il Tribunale, viceversa, ha operato un generico e pleonastico riferimento alla maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati di professionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI 2006/2009, aggiungendo conclusioni sostanzialmente apodittiche sull’insufficienza delle attività pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsi nel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato; – ciò costituisce violazione del canone proprio dell’operazione giuridico valutativa richiesta dalla pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono i diritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sono denegabili solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma sia concretamente compiuta”.
In conclusione, “proprio l’avere la Suprema Corte di Cassazione ritenuto il profilo dell’autista soccorritore di cui al CCNI del 2009 una specificazione di caratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B (Euro 20915/2019) avrebbe imposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dal CCNL di riferimento, tenuto proprio conto come parametro, naturalmente integrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, delle caratteristiche specifiche di quella figura, evidenziandone i tratti differenziali rispetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutando in tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analoga operazione, mutatis mutandis, doveva aver luogo per il periodo precedente coperto da altra contrattazione“.
Il giudizio trifasico (per le modalità del quale ci si riporta a quanto già innanzi esposto attraverso il richiamo al percorso motivazionale di Cass. Sez. Lav. n. 37331/2022, ma anche alla precedente Cass. Sez. L, n. 30580/2019) dovrà tener conto, oltre che della contrattazione collettiva nazionale, anche di quella integrativa di tempo in tempo vigente, al fine di verificare le mansioni svolte con abitualità e prevalenza in quale inquadramento vadano sussunte fermo restando che tale operazione di sussunzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi ex D.lg. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5.
Quest’ultima normativa, come è noto, disciplina le mansioni nel pubblico impiego, cioè il legittimo conferimento di mansioni superiori che, in attuazione della predetta disciplina può essere attribuito, con atto del dirigente responsabile, in due sole specifiche ipotesi:
a) nel caso di vacanza del posto in organico, le mansioni superiori possono essere conferite per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili fino a 12 mesi e sempre che nel frattempo siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente avente diritto alla conservazione del posto, il conferimento delle mansioni è consentito per tutta la durata dell’assenza, ma a tale supplenza non si fa però luogo qualora l’assenza sia dovuta a ferie.
Il dipendente cui sono state affidate le mansioni superiori è abilitato allo svolgimento di tutti i compiti inerenti alla posizione superiore rivestita, sia sotto il profilo qualitativo, che sotto il profilo quantitativo, in quanto si considera svolgimento di mansioni superiori l’esercizio delle mansioni della qualifica superiore nella sua interezza e continuatività. In presenza di questi presupposti al dipendente incaricato spettano le differenze retributive.
In ogni caso il conferimento delle mansioni superiori non può avvenire di fatto; al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge la assegnazione di mansioni superiori è nulla e il dirigente che ne dispone l’attribuzione risponde personalmente, a titolo di responsabilità amministrativa, dell’eventuale maggiore onere derivante dall’illegittimo conferimento dell’incarico di mansioni superiori.
Detto procedimento logico giuridico di conferimento delle mansioni superiori si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
L’osservanza del criterio c.d. “trifasico” non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.
L’operazione trifasica cui si è più volte fatto cenno dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché secondo una precedente classificazione, tali diverse attività – poi ricomprese nelle medesime aree – fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo.
Pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione – in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area – compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina.
Il principio innanzi richiamato ribadisce, quindi, la necessità che il giudice effettui il giudizio trifasico individuando la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda, contrattazione collettiva nazionale che nell’impiego pubblico contrattualizzato è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall’iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 7641/2023; quanto alla conoscibilità d’ufficio dei C.C.N.L. nel pubblico impiego, tra le tantissime, si fa qui rinvio alle massimate Cass. Sez. L, sentenza n. 6394/2019, Cass. Sez. L, sentenza n. 19507/2014).
Sempre in linea generale, ed in via conclusiva, la Corte di Cassazione rammenta, quanto al giudizio trifasico, che – come ha avuto modo più volte di precisare in pronunce precedenti – al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (Cass. Sez. L. 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo alla dirigenza, Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 36358/2021).
Tanto premesso, venendo alla fattispecie concreta, si deve rilevare che il giudice di legittimità (Cass. Sez. Lav. Sentenza 05/08/2019, n. 20915) – dopo aver precisato – come innanzi già ricordato – che in tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 12 del C.C.N.I. del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione del D.lg. n. 265 del 2011, art. 40 e non configura una ricollocazione del personale nell’ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali – precisa altresì che con la C.C.N.I. “è stata individuata la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni elettroniche“.
La suindicata operazione c.d. trifasica dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività – poi ricomprese nelle medesime aree – fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo.
Pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione – in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area – compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina.
Nicola Niglio, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 3 gennaio 2024, n. 154
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