Cause ostative al regime forfettario: attività di lavoro autonomo nei confronti dell’ex datore
14 Aprile 2020|Una volta decorso il biennio di osservazione, anni 2019 e 2020, e cioè la cessazione del rapporto di lavoro con l'ex datore di lavoro avvenuta da almeno due anni, il contribuente potrà, sussistendone tutti gli ulteriori requisiti normativi, rientrare nel regime forfetario a decorrere dall'anno d'imposta 2021, previa fuoriuscita dall'anno d'imposta 2020, fermi restando la sussistenza degli ulteriori requisiti e l'effettivo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo nei confronti del suo ex datore di lavoro, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 14 aprile 2020, n. 103)
