Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
3 April 2020|Nel presupposto che l'attività d'impresa sia effettivamente svolta in uno Stato estero mediante una stabile organizzazione e che il pagamento delle imposte ivi dovute per tale attività avvenga a titolo definitivo, in presenza della Convenzione contro le doppie imposizioni,si ritiene che si possa fruire del credito per l’imposta sul reddito delle società corrisposta, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 165 del TUIR. (Agenzia delle entrate - risposta n. 100 del 3 aprile 2020)
