IVA – Sostituzione gestione fondo SGR
5 May 2020|Nell'ipotesi di sostituzione nella gestione di un fondo la società di gestione del risparmio (SGR) subentrante assume la medesima posizione della SGR sostituita, ragione per cui, nel caso in cui detta sostituzione avvenga nel corso dell'anno, il credito IVA fino a quel momento maturato è immediatamente utilizzabile dalla SGR subentrante, la quale ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA indicando nel modulo relativo al fondo tutte le operazioni riferibili alla gestione dello stesso, ivi comprese quelle poste in essere nella frazione d'anno antecedente il momento di efficacia della sostituzione. Nello stesso modulo, deve essere indicato (rigo VA4, campo 3) anche il numero di partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 04 maggio 2020, n. 124)
