Operazioni di rinegoziazione del debito, precisazioni dall’ABI
6 July 2020|Con riferimento alle coperture rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI su operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario (art. 13, co. 1, lett. e), DL "Liquidità"), a condizione che al soggetto beneficiario venga erogato un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, l’ABI ha posto al Gestore del Fondo alcuni quesiti con particolare riferimento (i) al calcolo della liquidità aggiuntiva; (ii) alla documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di ammissibilità da presentare in fase di eventuale escussione della garanzia; (iii) al pricing da applicare alle operazioni di rinegoziazione (ABI - Circolare 03 luglio 2020, n. 1259).
