Enti non commerciali: disciplina ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
21 October 2020|Con riferimento agli enti non commerciali, nell’ipotesi di contratti di appalto riferiti all'acquisto di servizi generali, comuni sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale (cd. "contratti promiscui"), qualora il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all'attività commerciale (numeratore) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo del "contratto promiscuo", risulti superiore a 200.000 euro, deve ritenersi applicabile la disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997 (Agenzia delle Entrate - Risposta 21 ottobre 2020, n. 492).
