Sul rinnovo dei contratti di diritto privato a tempo determinato ex art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992
7 March 2025|Con ordinanza n. 3266 del 9 febbraio 2025, che si segnala, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato che i contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art.15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, che possono essere conclusi con personale particolarmente qualificato per lo svolgimento di attività collegate con le finalità istituzionali della P.A. devono avere un oggetto specifico e rispondere ad esigenze cui la P.A. non può fare fronte con personale in servizio. In particolare, la temporaneità di detti incarichi deve dipendere dalla straordinarietà e contingenza della situazione da affrontare, che non consenta di adeguare immediatamente l’organizzazione, la struttura e le dotazioni dell’Amministrazione coinvolta. La facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 può essere esercitata a condizione che persistano esigenze temporanee che non sia stato ancora ragionevolmente possibile affrontare adeguando l’organizzazione, la struttura e le dotazioni ordinarie delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere interessate.
La norma transitoria n. 4 dell’ANC del 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. modd e integrazioni non regola i rapporti con medici veterinari che, pur essendo stati formalizzati con contratti per l’attuazione di progetti finalizzati ex art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, siano stati qualificati in fatto come rapporti di lavoro autonomo convenzionato.
Ne consegue che tali medici non potranno chiedere il pagamento di eventuali differenze retributive, rispetto al compenso previsto in detti contratti, calcolate applicando il menzionato ACN del 2005. Ma dovranno, eventualmente, ove ne sussistano i presupposti, o domandare il risarcimento del danno o agire in base al disposto dell’art. 2041 c.c.
Prima di esaminare il caso del quale si è occupato la Cassazione, occorre muovere dalla ricognizione del dato normativo costituito dall’art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992, recante “Contratti per l’attuazione di progetti finalizzati” che prevede che “Per l’attuazione di progetti finalizzati , non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista.
La direttiva 1999/70/CE e l’Accordo alla stessa allegato si applica, come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia 16 luglio 2020, causa C-658/18, “all’insieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro, purché questi siano vincolati da un contratto o da un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale, è fatta salva soltanto la discrezionalità conferita agli Stati membri dalla clausola 2, punto 2, dell’accordo quadro per quanto attiene all’applicazione di quest’ultimo a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro nonché l’esclusione, conformemente al quarto comma del preambolo dell’accordo quadro, dei lavoratori interinali”(punto 116 che richiama il punto 109 della sentenza 19 marzo 2020, SànchezRuiz e a., C-103/18 E c-429/18).
Dell’art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992 deve essere data un’interpretazione che sia orientata al rispetto dei principi affermati dal giudice eurounitario sul tema della prevenzione degli abusi.
Con particolare riferimento al settore sanitario, la Corte di Giustizia ha tenuto a precisare che l’obbligo di organizzare il servizio in modo da assicurare un costante adeguamento tra l’organico del personale e il numero degli assistiti può costituire una ragione oggettiva che giustifica il ricorso a una successione di contratti a tempo determinato (punto 74 della sentenza 19.3.2020 in cause riunite C- 103/18 e C-429/18), ma a condizione che il rinnovo non sia finalizzato alla “realizzazione”, in modo permanente e duraturo, di compiti nel servizio sanitario che appartengono alla normale attività del servizio ospedaliero ordinario” (punto 75 che richiama Corte UE 14 settembre 2016, PèrezLòpez, C-16/15, punto 47).
La stessa Corte di giustizia ora citata ne ha tratto la conseguenza che l’osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a) esige “che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale quella in causa nel procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale( sentenza del 14 settembre 2016, PèrezLòpez, C-16/15, EU: C:2016:679, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”(punto 77).
E’, quindi, necessario che il rapporto sia connotato da temporaneità e non venga utilizzato per soddisfare un’esigenza permanente dell’amministrazione pubblica.
Ne discende, pertanto, che, al fine di conformare il diritto interno a quello dell’Unione, la disposizione in parola, pur rivestendo carattere di specialità, deve essere interpretata nel senso che la facoltà di rinnovo può essere esercitata solo a condizione che persistano le esigenze temporanee.
Veniamo, ora, alla vicenda della quale si è interessata la Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3266 del 9 febbraio 2025.
Un medico veterinario aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento della natura parasubordinata dei contratti a tempo determinato stipulati, senza soluzione di continuità con una Azienda sanitaria, per lo svolgimento di attività libero professionale di collaborazione a progetto, quale veterinario convenzionato, nonché le ulteriori sue domande di risarcimento del danno e di riconoscimento dell’adeguamento del compenso ai sensi dell’ACN del 23 marzo 2005, con condanna al pagamento delle dovute differenze retributive.
La Corte d’appello accoglieva in parte il gravame: per la Corte territoriale l’Azienda sanitaria si era avvalsa di forme contrattuali illegittime per il conferimento degli incarichi; nella specie, vi erano elementi idonei a consentire di qualificare detti rapporti quali parasubordinati, ricorrendo i requisiti della continuità, della coordinazione e della natura prevalentemente personale della prestazione; il lavoratore era in possesso di tutti i requisiti previsti per il conferimento del rapporto di convenzionamento ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 che, quindi, andava applicato in base alla sua norma transitoria n. 4, comma 1.
L’Azienda sanitaria, quindi, proponeva ricorso per cassazione.
Per la Cassazione, dalla normativa (art. 15- octies del d.lgs. n. 502 del 1992 e art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001) si evince che i contratti di cui si tratta devono avere degli oggetti ben specifici e possono essere stipulati solo per esigenze cui la P.A. non può fare fronte con personale in servizio.
La loro durata deve essere limitata e gli esperti interessati devono essere dotati di competenze elevate.
La logica del sistema, ad avviso del Supremo Collegio, è di consentire alle Amministrazioni di procurarsi dei medici qualificati con dei contratti a termine per affrontare specifiche problematiche non ordinarie che non possono essere subite risolte con i mezzi attualmente a disposizione.
Per i giudici di legittimità, l’Azienda sanitaria errava nell’affermare che i contratti di cui all’art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 avrebbero potuto essere liberamente stipulati purché ricollegati a un progetto.
Questo, sostiene la Cassazione, è solo uno dei requisiti imposti dalla normativa, ma non possono essere assenti anche gli altri, come il collegamento con le finalità istituzionali della P.A., la particolare qualificazione degli assunti e la temporaneità degli incarichi, da ricollegare alla straordinarietà e contingenza della situazione che doveva essere affrontata e che non consentiva di adeguare immediatamente le dotazioni dell’Amministrazione con personale a tempo indeterminato o convenzionato.
Per gli Ermellini, parte ricorrente si confonde nel sostenere che la semplice esistenza di un progetto renderebbe legittimi i contratti conclusi ai sensi dell’art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, a prescindere dalla natura contingente e transitoria della problematica da affrontare quando, al contrario, è la non ordinarietà di tale problematica che può giustificare la predisposizione di un progetto e la stipula dei contratti de quibus.
L’ordinanza, qui commentata, ci ricorda che la giurisprudenza si è già espressa sostanzialmente in questo senso, nella misura in cui ha affermato (Cass., Sez. L. n. 37752 del 23 dicembre 2022) che, in tema di dirigenza medica, la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, ratione temporis applicabile – interpretato alla luce della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi – , può essere esercitata a condizione che persistano le esigenze temporanee, specificamente accertate.
La Corte territoriale ha, quindi, evidenziano i giudici di legittimità, valutato le risultanze di causa alla luce della normativa menzionata, compiendo un accertamento di merito, non sindacale, in esito alla quale ha ritenuto che non vi fossero i requisiti dalla natura contingente e transitoria della problematica che soli avrebbero potuto giustificare la stipula dei contratti oggetto di lite.
Per la Cassazione, il fatto che la Corte territoriale ha riqualificato, come parasubordinato, il rapporto intercorso con il medico veterinario, accertando che, in realtà, egli aveva instaurato una collaborazione coordinata e continuativa con l’Azienda sanitaria, non riconducibile al modello regolato dall’art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, non può comportare l’applicazione diretta dell’ACN del 2005, e, soprattutto il riconoscimento delle somme richieste a titolo di retribuzione aggiuntiva, poiché la P.A. è tenuta a corrispondere esclusivamente i corrispettivi risultanti da un contratto debitamente formalizzato seguendo una procedura regolamentata e, nella specie, l’unico contratto con tale caratteristica era quello stipulato ex art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992.
Di certo, invece, aggiunge la Corte di Cassazione, non può, in presenza di irregolarità concernenti la forma contrattuale prescelta, dovere rispettare un accordo nazionale predisposto per una differente tipologia di rapporto, a prescindere dalle modalità con le quali la relazione con il lavoratore si è atteggiata in concreto.
Partendo dalla premessa che il contratto oggetto di causa si caratterizza per “l’illegittimità delle forme contrattuali utilizzate dall’Azienda Sanitaria per il conferimento degli incarichi”, la conseguenza, nel nostro caso, non può essere, peraltro, secondo l’ordinanza de qua, il riconoscimento di maggiori somme a titolo retributivo, non potendo trovare spazio, ad esempio, l’art.2126 c.c., il quale dispone che “La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
Infatti, quest’ultima disposizione non può estendersi, precisa il Supremo Collegio, al di fuori dei casi nei quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, come chiarito dalla giurisprudenza secondo la quale, in ipotesi di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A. , al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all’art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato , con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L. n. 4360 del 13 febbraio 2023; Cass., Sez. L. n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L. n. 3384 dell’8 febbraio 2017).
Nella ordinanza de qua, viene puntualizzato che, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, all’utilizzo non rispettoso della legge di forme contrattuali regolamentate non può conseguire l’utilizzo, al fine di riconoscere al lavoratore maggiori somme a titolo di retribuzione, di contratti collettivi o accordi nazionali che disciplinino altre tipologie negoziali.
La pronuncia de qua, precisa che la giurisprudenza , con riguardo ai dipendenti pubblici, ha affermato che il lavoratore pubblico che pretende un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all’art. 36 Cost., nonché l’aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all’orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa(Cass., Sez. L., n. 3816 del 15 febbraio 2021; Cass-, Sez. 6-L, n. 16094 del 2 agosto 2026).
Non si vede perché, allora, rimarcano i giudici di legittimità, le mansioni aggiuntive richieste a un dipendente della P.A. possano essere pagate solo se specificate e in presenza di prova del loro svolgimento, mentre quelle concernenti un collaboratore coordinato e continuativo con la stessa P.A. non debbano essere assoggettate al medesimo onere di allegazione assertiva e istruttoria.
La conseguenza, per la Corte di Cassazione, della “illegittimità delle forme contrattuali utilizzate dall’Azienda Sanitaria per il conferimento degli incarichi” non poteva che consistere, quindi, nella possibilità di esercitare o l’azione risarcitoria o quella generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., ove ne ricorressero i presupposti.
Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 9 febbraio 2025, n. 3266
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