Show Info

La responsabilità del committente c.d. privato in caso di infortuni sul lavoro

12 July 2025|

La Sezione Quarta Penale della Corte di Cassazione torna ad affrontare, con la sentenza in commento (n. 4409 del 4 febbraio 2025, pronunciata all’udienza del 9 ottobre 2024), il tema della responsabilità del committente c.d. privato, in caso di infortuni sul lavoro.

Nello specifico, la vicenda sottoposta alla valutazione della Corte riguarda il decesso di un lavoratore (dipendente di una ditta subappaltatrice alla quale è stata affidata l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un complesso rurale), per il quale sono stati ritenuti responsabili del delitto di omicidio colposo ex art. 589 comma 1 e 2 c.p., per colpa generica ed in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente (privato-proprietario dell’immobile da ristrutturare) ed il geometra, in qualità di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della fase di progettazione ed esecuzione dell’opera.

I Giudici della Sezione IV hanno ritenuto meritevoli di accoglimento le censure mosse dal committente, mentre hanno dichiarato inammissibile il ricorso del geometra.

In particolare, il committente-ricorrente contesta la illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata nella parte in cui sostiene che il geometra non sia stato nominato responsabile dei lavori, evidenziando come, in realtà, entrambe le sentenze di merito abbiano qualificato quest’ultimo proprio in tali termini. A tal fine, l’imputato richiama il principio di diritto per il quale “il committente può fare legittimamente affidamento sul tecnico cui abbia conferito un incarico totale, accettato e confermato dai comportamenti di segno concorde rispetto alla natura del mandato stesso”.

Sul punto, la decisione in analisi chiarisce che, in tema di infortuni sul lavoro, il principio generale secondo il quale il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente non possa trovare applicazione automatica, non potendosi esigere da quest’ultimo un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.

La Corte sostiene infatti che: “ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 3563 del 18 giugno 2012).

Inoltre, la sentenza precisa che, nel caso di specie, assume rilievo la distinzione tra la figura del committente c.d. professionale e quello c.d. privato (tipicamente, il proprietario in caso di appalti di natura “domestica”), che da tempo si è delineata nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. pen. Sez. IV, n. 33705 del 11 luglio 2024; Sez. IV, n. 26335 del 21 aprile 2021).

La Corte statuisce dunque che il committente c.d. privato, a differenza di quello professionale, non sia tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale per evitare la verificazione di infortuni, bensì a scegliere l’appaltatore e, più in generale, il soggetto al quale affidare l’incarico, accertando che questi sia munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.

Pertanto, si profila una responsabilità del committente c.d. privato quando “vi sia prova che questi si sia ingerito nell’organizzazione o nell’esecuzione del lavoro o in presenza di un’agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo”.

Nel caso di specie, dunque, i Giudici di legittimità escludono la responsabilità del ricorrente-committente c.d. privato, evidenziando come lo stesso abbia nominato coordinatore per la progettazione il geometra, dotato di capacità tecniche e di comprovata esperienza, al quale è stato conferito un mandato omnicomprensivo e che ha esercitato, di fatto, le funzioni tipiche di responsabile dei lavori, sostituendosi in tutto e per tutto al committente.

Inoltre, l’esecuzione dei lavori è stata affidata unicamente ad una ditta principale, mentre l’infortunio ha coinvolto il dipendente della ditta subappaltatrice e non vi è la prova che l’imputato sia stato messo a conoscenza dell’intervenuto subappalto: la Corte precisa, infatti, come i contatti con il titolare della ditta appaltatrice siano stati curati dal geometra, che è stato costantemente aggiornato sull’evoluzione del progetto, quale referente del committente.

La Suprema Corte ribadisce, pertanto, il principio di diritto per il quale “in tema di infortuni sul lavoro, la individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti, conseguendone che il soggetto il quale, nell’interesse di altri, compia di fatto tutto quanto necessario per la esecuzione dei lavori, deve essere ritenuto il responsabile della inosservanza della normativa in materia e delle conseguenze che ne siano eventualmente derivate”.

In conclusione, dunque, la decisione in commento si pone in linea con l’orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità, che distingue la posizione del committente professionale da quello privato e che onera quest’ultimo di scegliere adeguatamente l’impresa cui viene affidata l’esecuzione delle opere, al fine di escludere ogni sua ingerenza nei lavori e l’assunzione diretta di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori.

Inoltre, viene riaffermato il consolidato principio per il quale, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della normativa antinfortunistica e prevenzionale, assume rilievo decisivo l’effettività e la concretezza delle mansioni, delle funzioni e dei ruoli svolti, piuttosto che la qualifica formalmente assunta (cfr. in tal senso, già Cass. pen., Sez. IV, n. 6025 del 20 aprile 1989).

Arianna Galli, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IVª, 4 febbraio 2025, n. 4409

Scarica il commento in PDF

L'articolo La responsabilità del committente c.d. privato in caso di infortuni sul lavoro sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.