Il Tar Puglia – Lecce fa chiarezza in ordine all’equipollenza tra titoli di studio nell’ambito dei concorsi pubblici
18 August 2025|La pronuncia in commento (Tar Puglia-Lecce, Sez. II, 16 luglio 2025, n. 1220 si occupa del rilevante tema dell’equipollenza tra titoli di studio.
Per “equipollenza” si intende l’analogia espressamente prevista dalla legge tra titoli di vecchio ordinamento, mentre per “equiparazione” si intende l’analogia operata tra titoli ante e post riforma.
Valutare l’equipollenza o l’equiparazione tra titoli italiani significa identificare un’analogia esistente tra titoli di studio accademici conseguiti secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale e così via.
Nel caso di specie, un Comune aveva indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore con profilo di informatico. All’articolo 1, comma 1, lettera i), il bando specificava i titoli di studio richiesti per l’ammissione e tra questi figurava il “diploma di scuola media superiore di ‘perito informatico’ o equipollente, di ‘informatica e telecomunicazioni’ o equipollente, ovvero diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS e riconosciuto dal MIUR afferente al settore tecnico informatico”.
Il ricorrente ha quindi presentato la propria candidatura, a sostegno della quale ha dichiarato di essere in possesso del predetto requisito specifico, avendo conseguito nel 1995 il diploma di perito tecnico industriale con indirizzo “Elettronica e Telecomunicazione”, allegando documentazione comprovante la sua abilitazione alla libera professione di perito industriale e l’iscrizione al relativo ordine professionale.
Il Comune, tuttavia, lo escludeva in ragione della “mancanza del titolo di studio richiesto dall’art. 1 lett. I) del bando di concorso a pena di inammissibilità”, attraverso una determinazione avverso la quale è insorto il ricorrente, deducendone l’illegittimità.
Nella prospettazione attorea, la decisione di escludere un perito industriale con specializzazione in “Elettronica e Telecomunicazioni” — un indirizzo che, prima della riforma del 2010, unificava percorsi formativi poi confluiti nelle nuove specializzazioni di “Elettronica” e “Informatica e Telecomunicazioni” — risulterebbe manifestamente irragionevole e in palese violazione del principio del favor partecipationis, quale canone ermeneutico fondamentale nelle procedure a evidenza pubblica, e della stessa lex specialis di gara.
Sul punto, il giudice amministrativo afferma che, nell’ambito delle procedure selettive, quali i concorsi o le gare per l’affidamento di contratti pubblici, la logica competitiva tra i candidati ed i concorrenti impone all’Amministrazione procedente il rispetto del principio di par condicio, che si traduce nell’applicazione di talune regole procedurali, tra le quali, in particolare e per quanto di interesse in questa sede, il divieto di estensione dei requisiti di partecipazione, in quanto presupposti di stretta interpretazione. Infatti, l’interpretazione analogica o sistematica, se applicata ai criteri individuati nel bando, può ingenerare incertezza tra gli interessati, pregiudicando quanti, pur volendo prendere parte alla procedura, abbiano desistito dall’intento attenendosi al significato letterale delle regole di partecipazione stabilite dall’Amministrazione procedente; inoltre, a potersi dolere sarebbero anche i concorrenti a pieno titolo legittimati a partecipare, non desiderando l’inclusione di ulteriori candidati nell’ambito della platea dei partecipanti al concorso.
La giurisprudenza ha, poi, ribadito che i requisiti di partecipazione sono suscettibili soltanto di stretta interpretazione, statuendo che – qualora il bando di concorso richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un concorso pubblico – non è consentita la valutazione di un titolo di studio diverso, salvo che non ne sia stabilita l’equipollenza in virtù di una norma di legge (Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 1992, n. 251).
Se, dunque, per costante giurisprudenza, l’istituto dell’equipollenza fra i titoli di studio posseduti, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ha carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di mera interpretazione analogica, non può ritenersi equipollente ad un titolo di studio mancante ed espressamente richiesto dal bando un titolo nominalmente differente (seppur appartenente al “vecchio ordinamento”), né è sufficiente a sopperire a tale mancanza la valutazione complessiva del percorso formativo seguito dal candidato. La carenza, infatti, di un requisito previsto per la partecipazione ad un concorso pubblico non può essere integrata o sostituita da titoli diversi rispetto a quelli richiesti e per i quali la legge non abbia espresso un chiaro ed univoco giudizio di equipollenza.
Tra l’altro, ferma la definizione del livello del titolo (laurea, diploma di scuola secondaria o altro titolo di studio) affidata alla legge o ad altra fonte normativa, l’Amministrazione che indice il concorso – in assenza di specifiche indicazioni di legge – è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo di studio, in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il concorso e la selezione dei soggetti più meritevoli, si intende ricoprire (Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351).
Facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Tar osserva che non vi è corrispondenza tra il titolo di studio posseduto dal ricorrente e i requisiti specificamente richiesti dalla lex specialis del concorso.
Nel dettaglio, il bando di selezione esigeva chiaramente (in claris non fit interpretatio), quale requisito di ammissione, il possesso del diploma di “perito informatico” o equipollente, oppure di “informatica e telecomunicazioni” o equipollente, oltre ad altri titoli di livello superiore (ovvero lauree afferenti al settore tecnico-informatico); orbene, a fronte di ciò, il diploma del Sig. Cervellera, ossia quello di perito tecnico industriale con indirizzo “Elettronica e Telecomunicazioni”, non solo non è espressamente menzionato nella pertinente disposizione del bando (cfr. art. 1, comma 1, lett. i), ma il relativo percorso formativo non può neanche essere considerato equivalente a quello presupposto dai titoli richiesti dalla lex specialis.
Invero, dall’esame della normativa nazionale sul riordino degli istituti tecnici, e specificamente della tabella di confluenza di cui all’Allegato D al d.P.R. n. 88/2010, emerge che il percorso di studi del previgente ordinamento in “Elettronica e Telecomunicazioni”, seguito dal ricorrente, è confluito nel nuovo indirizzo di “Elettronica ed Elettrotecnica”; al contrario, la figura del perito informatico, esplicitamente contemplata dal bando, è confluita nel distinto indirizzo di “Informatica e Telecomunicazioni”.
Dunque, il predetto riordino normativo del secondo ciclo dell’istruzione secondaria tecnica e professionale (c.d. “Riforma Gelmini”) depone nel senso di una differenza sostanziale e non meramente formale tra i due percorsi formativi, rendendoli appartenenti a indirizzi diversi, sebbene entrambi inseriti nel “Settore tecnologico”; con la conseguenza che è infondato l’assunto del ricorrente secondo cui il suo diploma sarebbe confluito in entrambi i nuovi indirizzi, dovendosi invece rimarcare che “Ciascun indirizzo del previgente ordinamento confluisce in un solo indirizzo e, ove previsto, in una sola delle relative articolazioni” (vedi nota in calce alla citata tabella sub Allegato D).
Il Tar pugliese, inoltre, non recepisce la doglianza attorea inerente alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, poiché, secondo consolidata giurisprudenza (Tar Lombardia, Sez. III, 6.4.2022, n. 778; Tar Lazio, Sez. IV, 25.3.2022, n. 3422), tale istituto può essere applicato unicamente per sanare mere irregolarità materiali o errori facilmente desumibili dalla documentazione già presentata, mentre non può essere invocato, come preteso dal ricorrente, per sopperire alla mancanza di un requisito sostanziale di ammissione alla procedura selettiva, espressamente previsto dalla lex specialis.
Ne discende l’infondatezza del ricorso.
Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria
Visualizza il documento: Tar Puglia – Lecce, sez. IIª, 16 luglio 2025, n. 1220
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