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Responsabilità dello Stato per mancata attuazione delle prescrizioni comunitarie in tema di riposo giornaliero e di durata massima dell’orario di lavoro

13 October 2025|

Numerosi dirigenti medici convennero in giudizio  davanti al Tribunale di Roma la Presidenza  del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per la violazione delle direttive europee nella parte in cui obbligavano gli Stati membri ad adottare normative interne che garantissero ai lavoratori un periodo minimo di riposo di undici ore consecutive nel corso di ogni periodo di ventiquattro (riposo giornaliero) e una durata media dell’orario non superiore alle quarantotto ore, per ogni periodo di sette giorni (durata massima settimanale del lavoro).

Il Tribunale rigettò la domanda rilevando che spettava agli attori di puntualmente allegare e quindi documentare di avere prestato attività lavorativa, per il monte-ore settimanali indicato nei prospetti allegati al fascicolo, non già per conseguire gli obiettivi prestazionali posti dal responsabile, e quindi per propria scelta, bensì su ordine del datore di lavoro, nonché a titolo di lavoro straordinario, avente natura eccezionale e disposto per effettive esigenze di servizio, quali i servizi di pronta guardia e disponibilità, ovvero per altre attività non programmabili (art. 28 CCNL 10.2.2004).

La Corte d’appello di Roma, successivamente, ha rigettato il gravame interposto da alcuni degli originari attori, confermando la decisione di primo grado: in sostanziale consonanza con le motivazioni della sentenza di primo grado ha rilevato che quando la durata dell’orario di lavoro , a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo la temporanea deroga al limite delle quarantotto ore settimanali non può essere considerata violazione grave e manifesta del diritto comunitario , né lesiva dei diritti dei singoli lavoratori; secondo la Corte territoriale il superamento, da parte dei dirigenti medici, dell’orario normale di lavoro è solo eccezionalmente legato ad attività imposte per esigenze del servizio ordinario, mentre di norma è conseguenza dell’attività svolta nella finalità di raggiungere l’obiettivo assegnato, in base alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con apposite procedure valutative di verifica (art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992) e formalizzato in un incarico con l’indicazione dell’incentivo economico connesso.

La Corte capitolina ha rimarcato che l’eventuale superamento dell’orario contrattuale ben può essere oggetto di una scelta del dirigente per il raggiungimento del risultato concordato (cui è collegata una retribuzione di risultato), il che impedisce di ravvisare nel superamento dell’orario lavorativo una violazione automatica della disciplina comunitaria, ove non sia allegato che tale orario è stato imposto dall’azienda, non essendo a tal fine sufficiente la mera elencazione delle ore di lavoro oltre gli orari contrattualmente previsti, essendo il superamento dell’orario imputabile ad una diversità di cause, tra le quali anche la scelta del dirigente: onere di allegazione e prova nella specie non assolto dagli attori/appellanti; in ragione  della responsabilità del dirigente in ordine al risultato (art. 15, comma 3, del D.L.gs. n. 502/1992) e alla possibilità a tal fine di “un impegno orario superiore”, era onere degli attori allegare e quindi provare la ascrivibilità del superamento dell’orario ad una imposizione e non ad una opzione del dirigente per l’attuazione del risultato programmato.

I dirigenti medici hanno, quindi, proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sostenendo, tra l’altro:

– che le quarantotto ore, quale durata massima(media) del lavoro settimanale, rappresentano un limite assoluto, non suscettibile di condizioni o restrizioni da parte della legislazione nazionale da rispettare, tuttavia, come media nell’ambito del periodo di riferimento di quattro mesi (elevabile a sei o dodici mesi);

– che la qualifica di dirigente medico non implica autonomia decisionale sull’orario di lavoro e che secondo la giurisprudenza della CGUE la violazione dei limiti di orario e riposo causa un danno presunto alla salute e sicurezza del lavoratore, indipendentemente dalla retribuzione delle ore eccedenti;

– che, come chiarito dalla Suprema Corte, i dirigenti medici di primo livello non sono titolari del potere di autoorganizzare la propria attività lavorativa, anche sotto il profilo dell’attribuzione delle ferie annuali, essendo viceversa sottoposti all’ingerenza e al controllo della direzione della struttura sanitaria di riferimento (cfr. ex multis Cass., Sez. L. 09/03/2021, n. 6493; nello stesso senso, Cass. Sez. U 17/04/2009, n. 9146).

In conclusione, al ricorso era formulata istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. di interpretazione degli artt. 3, 17 e 18 della direttiva 2003/88/CE.

Il ricorso dei dirigenti medici è stato rigettato dalla Corte Suprema di Cassazione – Terza Sezione Civile, con sentenza n. 18381 del 6 luglio 2025, che qui si segnala.

Nella pronuncia che si commenta, il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, il diniego della configurabilità di una responsabilità dello Stato da mancata attuazione delle prescrizioni comunitarie in tema di riposo giornaliero e di durata massima dell’orario di lavoro è motivato in sentenza essenzialmente per la insussistenza del nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi; si osserva, infatti, in sentenza, sottolinea la Cassazione, che gli attori/appellanti avrebbero dovuto allegare e provare che il superamento dei limiti orari previsti dalle norme europee derivava da una imposizione dell’Azienda datrice di lavoro e non da una opzione dello stesso dirigente per l’attuazione del risultato programmato.

Gli Ermellini evidenziano, altresì, che le norme di cui agli artt. 3, comma 85, della legge n. 244 del 2007 e 41, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008, nel disporre l’esclusione del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (la prima) e del “personale delle aree dirigenziali” (la seconda) dal campo di applicazione degli artt. 4 (durata massima dell’orario settimanale) e 7 (riposo giornaliero) del d.lgs n. 66 del 2003 si pongono in contrasto con le Direttive europee.

Fermo quanto sopra, quel che però, nella specie, non consente, secondo la pronuncia in esame, il riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria è l’impossibilità di ravvisare l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

L’impostazione  aziendalistica, puntualizza la Cassazione, che connota , nell’ordinamento interno, lo statuto dei dirigenti medici, con il vincolo di risultato, impedisce in effetti, come rilevato dai giudici di merito, in mancanza di specifica allegazione e prova sul punto, di apprezzare se e in che misura la prestazione di attività lavorativa per una durata eccedente i limiti fissati dalle norme unionali sia conseguenza della fissazione, su base legale o contrattuale, di turni e orari settimanali non conformi a quelle regole e non invece del consapevole e volontario superamento di quei limiti, pur stabiliti conformemente a quelle norme dalla contrattazione collettiva, in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Secondo il Collegio, in mancanza di specifica allegazione e prova che le durate eccedenti della prestata attività lavorativa indicate in domanda siano da riferire ad una regolamentazione difforme dalle norme unionali dell’orario giornaliero e della durata massima settimanale dei lavori, anziché al perseguimento degli obiettivi programmati, impedisce di considerarle fonte di pregiudizio risarcibile in quanto direttamente correlato, con nesso di causa effetto, alle dedotte violazioni della normativa europea.

Per la Cassazione, non sussistono, infine, i presupposti perché abbia a disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., poiché “il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale” (cfr. Corte di giustizia CEE 6 ottobre 1982, C-283/81, Cifit; v. anche Cass. n. 22103 del 2007; n. 10813 del 2011).

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Cass. civ., sez. IIIª, 6 luglio 2025, n. 18381

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