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La Corte ribadisce il divieto di cumulo tra trattamenti per CIG o disoccupazione e la pensione privilegiata per gli ex dipendenti pubblici

9 November 2025|

Pur a seguito della c.d. “privatizzazione” del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione, la disciplina delle pensioni è rimasta governata da un corpus normativo speciale che accomuna dipendenti cui si applica il d. lgs. 165/2001 e quelli il cui rapporto è rimasto regolato dal diritto pubblico (art. 3 cit. d. lgs. 165/2001, c.d. t.u.p.i.), prevedendosi per entrambi che, in caso di controversia spetti pronunziarsi, alla Corte dei conti.

Al di là delle questioni di giurisdizione, non è infrequente peraltro che qualche dipendente, specialmente fra le fila del personale militare, dopo il congedo, venga assunto da imprese private, conservando i benefici previdenziali che gli siano derivati dal precedente servizio. In questi casi si pone il problema, ancora affrontato e risolto da Cass. Sez. lav. 18 settembre 2025 n. 25643 , del diritto a conservare il precedente beneficio in caso di corresponsione dei trattamenti previdenziali riconosciuti in caso di licenziamento o cassa integrazione.

La soluzione che la Corte dà al problema nella sentenza che qui brevemente si annota è collegata alla natura del pregiudizio che l’assegno (previsto, in questo caso, dall’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) riconosce all’ex militare quale pensione privilegiata ordinaria, poiché ove si tratti di un trattamento diretto a indennizzare una menomazione permanente, non verrebbe meno la causa giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale, mentre ove si ritenga – come è avvenuto nel caso, sulla scorta dei precedenti citati in motivazione e della stessa giurisprudenza costituzionale –  che l’eventuale componente risarcitoria non faccia venir meno la loro natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative rese in precedenza è evidente come si realizzi una duplicazione.

Ed in tal senso l’art. 6 comma 7 del d.l. 20 maggio 1993 n. 148 (convertito nella legge n. 236) prevede espressamente che: «i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l’indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi».

Dunque, ad un ex pilota militare non potrà riconoscersi il beneficio del cumulo quando la compagnia di bandiera privata alle cui dipendenze ha poi operato preveda un trattamento di cassa integrazione, essendo lo stesso chiamato (per disposizione speciale di legge) ad optare fra il mantenimento della pensione privilegiata o il godimento del trattamento di CIG (mentre diversa soluzione si sarebbe applicata ad es. in caso di pensione di guerra o di pensione privilegiata tabellare, riconosciuta ad incidenti intervenuti nel corso del periodo di leva).

Vincenzo Ferrante, professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 18 settembre 2025, n. 25643

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