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Pensione ai superstiti e coppie omoaffettive ante Legge Cirinnà: le Sezioni Unite finalmente interpellano la Corte costituzionale

14 December 2025|

1. Lo stato dell’arte in materia di pensione ai superstiti e coppie omosessuali

Come noto, l’art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 prevede, a determinate condizioni, il diritto del coniuge e dei figli superstiti del pensionato o dell’assicurato che versi, al momento della morte, nelle condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’art. 9, comma 1 n. 2 lett. a) e b), dello stesso r.d.l. n. 636/1939, di ricevere una pensione pari ad un’aliquota del trattamento pensionistico già liquidato o che sarebbe stato liquidato al de cuius.

Per effetto della l. 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. legge Cirinnà) il diritto alla c.d. pensione di reversibilità e alla pensione indiretta di cui al citato art. 13 è stato attribuito anche al soggetto unito civilmente con il titolare, poi deceduto, del trattamento pensionistico.

Infatti, l’art. 1, comma 20, della l. n. 76/2016 stabilisce che «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

Sia pure attraverso la discutibile tecnica normativa del rinvio in blocco a tutte le disposizioni concernenti il matrimonio (sul tema Casaburi, Convivenze e unioni civili: una prima lettura della nuova legge, su www.questionegiustizia.it), il legislatore ha quindi riconosciuto anche alle coppie omosessuali stabili lo status di formazioni sociali costituzionalmente rilevanti e meritevoli di tutela, se non ai sensi dell’art. 29 Cost. quantomeno ex art. 2 Cost. (sull’evoluzione del concetto di “famiglia” v. Alpa, La famiglia nell’età postmoderna. Nuove regole, nuove questioni, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 2023, 363), e ha attribuito loro la possibilità di ottenere, previa costituzione e registrazione della propria unione, la maggior parte dei diritti spettanti ai coniugi, comprese le prestazioni previdenziali e assistenziali, tra cui spicca, per importanza, la pensione ai superstiti.

Per tal via, è stata colmata una grave lacuna ordinamentale che aveva portato alla condanna emessa nei confronti dell’Italia, da parte della Corte di Strasburgo, con la celebre decisione Oliari e altri vs Italia (Corte EDU, 21 luglio 2015, in FI, 2016, IV, 1 e in FD, 2015, 1069 con nota di Bruno, Oliari contro Italia: la dottrina degli “obblighi positivi impliciti” al banco di prova delle unioni tra persone dello stesso sesso, 1073). La Corte, su ricorso di tre coppie omosessuali, aveva infatti ritenuto che la mancata adozione di una normativa diretta ad attribuire un riconoscimento giuridico ai legami stabili tra persone dello stesso sesso, mediante la previsione di forme di unioni civili, rappresentasse una violazione dell’art. 8 della Cedu sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare e, per l’effetto, aveva condannato lo Stato italiano al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti (sul punto anche Ponzetta, La sentenza Oliari e altri Vs. Italia: una pronuncia dai dubbi effetti, in www.forumcostituzionale.it).

Per completezza va detto che, anche dopo la legge Cirinnà, continua invece a rimanere escluso dal novero degli aventi diritto al trattamento previdenziale in esame il mero convivente more uxorio (sul tema Carchio, Il convivente more uxorio non ha diritto alla pensione ai superstiti, in LG, 2017, 3, 270). Tale scelta legislativa è stata reputata non irragionevole dalla giurisprudenza sul presupposto che la pensione ai superstiti rinviene la propria ratio giustificatrice in un preesistente rapporto giuridico, che sussiste in caso di vincolo coniugale o di unione civile e che manca, invece, nella semplice convivenza; nello specifico, secondo la Corte di cassazione «la diversità delle situazioni poste a raffronto giustifica una differenziata disciplina delle stesse» (così Cass., 14 settembre 2021, n. 24694, in FI, 2021, I, 3414; in FD, 2022, 936 con nota di Nunin, Coppia omossessuale e pensione di reversibilità: senza unione civile non si accede alla tutela previdenziale, 939; in GI, 2022, 687 con nota Borelli, Le microprospettive del diritto antidiscriminatorio e la pensione di reversibilità, 689 e in LG, 2022, 612 con nota di Taschini, La pensione di reversibilità nelle coppie omosessuali stabili prima del 2016, 613).

Tornando alle coppie omosessuali, la legge Cirinnà non contiene nessuna disposizione di diritto intertemporale; in ragione di ciò, negli ultimi anni la giurisprudenza è stata più volte chiamata a confrontarsi con la questione della spettanza o meno del trattamento pensionistico ai superstiti in favore del partner same sex del pensionato o dell’assicurato che sia deceduto prima del 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della novella legislativa.

A fronte di alcuni audaci precedenti di merito che hanno operato detto riconoscimento facendo applicazione diretta dell’art. 2 Cost. (in questo senso, ad esempio, App. Milano, sentenza 26 luglio 2018, n. 1005, in RIDL, 2018, II, 847 e in DFP, 2019, 154 con nota di Savi, Convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso e diritto del partner superstite al trattamento di reversibilità; v. altresì le note di Borelli, La pensione di reversibilità per le coppie omosessuali. Par cette voie s’il vous plait, caro Trabucchi!, in DLM, 2019, 120; Falsone, Quali diritti per le coppie omosessuali prima della legge sulle unioni civili? Il caso della pensione di reversibilità, in RGL, 2019, 157), finora la Corte di cassazione si era sempre mostrata di contrario avviso, argomentando le proprie decisioni con il richiamo all’art. 11 delle preleggi, che non consente di attribuire alla normativa del 2016 effetti retroattivi ma solo per l’avvenire (in questi termini cfr. Cass., 14 settembre 2021, n. 24694, cit.).

In particolare, in una pronuncia i giudici di legittimità avevano apertamente aderito alla tesi della non configurabilità del diritto alla pensione ai superstiti in fattispecie in cui la vicenda affettiva stabile tra due persone dello stesso sesso si era interamente svolta ed esaurita, con il decesso del partner pensionato o assicurato, prima dell’entrata in vigore della l. n. 76/2016, in quanto quest’ultima non poteva spiegare, in difetto di una diversa previsione legislativa, effetti ex tunc né poteva sostenersi che il riconoscimento della pensione ai superstiti alle sole coppie sposate desse luogo – come prospettato dall’aspirante al trattamento pensionistico – ad una qualche forma di discriminazione vietata da norme europee o convenzionali (v. Cass., 14 marzo 2022, n. 8241, in DG, 2022, 9, con nota di Villani, Coppia omosessuale: nessuna pensione di reversibilità spetta al partner superstite).

Sotto quest’ultimo profilo, la Cassazione, dopo aver premesso che «la valutazione concernente l’esistenza di una discriminazione sfugge ad automatismi e ricade nella competenza del giudice nazionale (v. Corte di giustizia, 10 maggio 2011, Romer, in tema di pensione complementare di vecchiaia; Corte di giustizia, 1 aprile 2008, Maruko, in tema di prestazioni ai superstiti), il quale non può prescindere dal considerare, in concreto, le prassi e le tradizioni costituzionali dello Stato, specialmente quando vengono in rilievo gli obblighi positivi finalizzati a garantire il rispetto effettivo dei diritti tutelati dall’art. 8 Cedu (cfr. artt. 6, comma 3 TUE e art. 52, comma 3 Carta dei diritti fondamentali)», aveva escluso il carattere discriminatorio della scelta operata dalla legge Cirinnà in punto di diritto intertemporale in quanto gli Stati membri, per giurisprudenza unionale e convenzionale consolidata, erano liberi di prevedere, per le coppie omosessuali, modelli di unione diversi dal matrimonio, purché idonei ad assicurare un adeguato standard di tutela e anche solo per il futuro.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Cassazione, in quell’occasione, aveva ritenuto superfluo sia sollevare la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 41, l. 8 agosto 1995 n. 335 (in quel caso, infatti, veniva in rilievo la pensione ai superstiti prevista per i dipendenti pubblici), sia proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (fortemente critico, rispetto a tale decisione della Corte, il commento di Moramarco, La pensione di reversibilità al partner omosessuale superstite in un approccio multilivello, in RCP, 2022, 1555, che discorre di vera e propria occasione mancata, da parte dei giudici di legittimità, per eliminare «l’odiosa» esclusione del partner same sex dal diritto alla pensione di reversibilità per il periodo antecedente al 2016).

2. Il casus belli

I richiamati precedenti del 2021 e del 2022 sembravano precludere qualunque possibilità, per tutte le coppie omosessuali sorte prima della legge Cirinnà, di vedersi riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti.

Invece, la singolare vicenda di una coppia che aveva contratto matrimonio negli Stati Uniti d’America ha indotto la Corte di cassazione, con l’ordinanza del 15 luglio 2025 n. 19596 (sulla quale sono disponibili i commenti a prima lettura di Auletta, Unioni civili: il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite in caso di decesso avvenuto prima della Legge Cirinnà, in DG, 2025, 1, e Ferrandi, Unioni civili: alla Consulta la decisione riguardo al riconoscimento della pensione di reversibilità ante Cirinnà, in IUS Famiglie, 2025), a dubitare della bontà del proprio orientamento almeno rispetto alle coppie same sex già sposate all’estero e a sollevare incidente di legittimità costituzionale.

Il caso da cui è scaturita la pronuncia in commento, infatti, è quello di una coppia di due uomini, legati da stabile convivenza, che nel 2010 aveva anche avuto in America un figlio nato da fecondazione assistita con il ricorso alla pratica – vietata nell’ordinamento italiano – della c.d. maternità surrogata (per una panoramica generale sul delicato tema della gestazione per altri v. D’Avack, La maternità surrogata: un divieto “inefficace”, in DF, 2017, 139; S. Patti – M. Bianca, Le Sezioni Unite e la maternità surrogata. Riflessioni a confronto, in Familia.it, 21 marzo 2023; Scalisi, Maternità surrogata: come «far cose con regole», in RDC, 2017, I, 1097; Pisu, La gestazione per altri: problemi e prospettive tra pregiudizi e complessità, in DFP, 2024, 374; v. altresì Giaimo, La gestazione per altri. Persistenti criticità e prospettive di regolamentazione in chiave comparatistica, in DFP, 2023, II, 698).

Nello stesso anno la nascita del minore era stata registrata in Italia con attribuzione della paternità ad uno solo dei genitori, quello “naturale”.

La coppia si era poi sposata a New York nel novembre 2013 e l’atto di matrimonio era stato trascritto in Italia, come unione civile, il 4 ottobre 2016, dopo che si era già verificato, in data 8 ottobre 2015, il decesso di uno dei due coniugi.

Nelle more, peraltro, era intervenuta la sentenza statunitense di accertamento della paternità in capo al genitore d’intenzione, poi trascritta in Italia l’8 maggio 2017 unitamente all’atto di nascita aggiornato.

Il 26 luglio 2017, quindi, il superstite della coppia aveva inoltrato all’INPS domanda volta ad ottenere il riconoscimento della pensione indiretta, senza mai ricevere riscontro, motivo per il quale si era determinato ad agire in giudizio.

Nello specifico, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore della coppia, il partner superstite aveva adito il Tribunale di Milano, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 28 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, lamentando, in via principale, il carattere discriminatorio del diniego tacitamente espresso dall’Istituto e invocando la disapplicazione della normativa italiana ratione temporis applicabile in quanto escludente il diritto, proprio e del figlio, alla prestazione previdenziale; in subordine, aveva avanzato domanda autonoma di accertamento del diritto alla pensione indiretta; in ogni caso, aveva chiesto la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei pensionistici maturati e non corrisposti.

Il giudice di primo grado aveva respinto le domande principali, escludendo il carattere discriminatorio – per motivi di genere o di orientamento sessuale – del rifiuto della prestazione, da ritenersi anzi giustificato in virtù dell’insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, posto che, alla data della morte del titolare del diritto alla pensione, non era ancora entrata in vigore la legge Cirinnà; quanto al diritto invocato in nome e per conto del figlio minore, l’ordinanza di primo grado aveva motivato il rigetto facendo leva sul fatto che, al momento del decesso del genitore, non era ancora intervenuto il riconoscimento giudiziale di paternità. La domanda subordinata, invece, era stata dichiarata inammissibile per incompatibilità con lo speciale rito scelto.

In parziale accoglimento del gravame, la Corte d’appello di Milano accoglieva, invece, la domanda subordinata e statuiva il diritto dei ricorrenti, padre e figlio, al riconoscimento e al pagamento della pensione da parte dell’INPS.

Quanto all’accertamento della spettanza del diritto in capo al partner superstite, i giudici di secondo grado motivavano la propria decisione sul potere-dovere del giudice comune, oltreché del giudice delle leggi, di riconoscere alle coppie omosessuali, in punto di diritti fondamentali (tra i quali va annoverata anche la pensione di cui all’art. 13 r.d.l. n. 636/1939), un trattamento del tutto omogeneo rispetto a quello delle coppie eterosessuali sposate.

In merito alla posizione del minore, invece, la Corte meneghina fondava l’accoglimento dell’impugnazione sul sempreverde principio del best interest of the child (su cui M. Bianca (a cura di), The best interest of the child, Roma, 2021) e sull’impossibilità di disconoscere, nel caso concreto, il rapporto di filiazione tra il soggetto nato da maternità surrogata e il genitore d’intenzione siccome già giudizialmente riconosciuto nell’ordinamento straniero.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, censurandola, in sintesi, per aver applicato retroattivamente, a favore del partner superstite, la disciplina sopravvenuta in materia di unioni civili, in violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi, e per aver riconosciuto il trattamento previdenziale anche al minore sebbene nato da maternità surrogata, senza quindi tener conto della palese contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione della sentenza statunitense di riconoscimento della paternità del genitore intenzionale.

Dal canto loro, i ricorrenti hanno depositato controricorso con ricorso incidentale al fine, tra le altre cose, di denunciare l’omesso esame, da parte dei giudici di appello, della domanda principale avente ad oggetto l’accertamento della natura discriminatoria del diniego espresso dall’INPS.

Il procedimento è approdato davanti alle Sezioni Unite in quanto la Quarta sezione della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria del 21 agosto 2024, n. 22992 (Cass., 21 agosto 2024, n. 22992, in DFP, 2024, I, 1396 e in NGCC, 2025, 31 con nota di Gattuso, La pensione di reversibilità nell’ambito di una famiglia omogenitoriale va alle Sezioni Unite, 36), ha rimesso gli atti al Primo Presidente proprio per valutare la riassegnazione del ricorso.

Dopo aver dato conto dell’esistenza dei precedenti di legittimità del 2021 e del 2022, contrari al riconoscimento della pensione di reversibilità e indiretta al partner superstite della coppia omosessuale in caso di vicenda sentimentale esauritasi prima della legge Cirinnà, la Sezione remittente ha giustamente evidenziato che la peculiarità della vicenda (insita nel fatto che la coppia, prima del 5 giugno 2016, non si era limitata a convivere stabilmente ma aveva contratto matrimonio negli Stati Uniti, sicché tra i due uomini esisteva un rapporto giuridicamente rilevante e non di mero fatto) imponesse un nuovo intervento chiarificatore, anche per la complessità e la rilevanza delle questioni dibattute, suscettibili di riproporsi in un numero elevato di controversie.

3. La questione di legittimità costituzionale e i suoi possibili esiti

Con l’ordinanza in commento le Sezioni Unite hanno sostanzialmente condiviso le argomentazioni dell’ordinanza interlocutoria e si sono perciò determinate a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 r.d.l. n. 636/1939, nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l’attribuzione della pensione ai superstiti anche al partner della coppia omosessuale in caso di morte del compagno di vita verificatasi prima dell’entrata in vigore della l. n. 76/2016 e ciò nonostante la formalizzazione all’estero del vincolo affettivo.

Le Sezioni Unite hanno condivisibilmente premesso che non è percorribile la strada scelta dai giudici di merito perché «perviene ad un risultato che eccede i limiti dell’interpretazione adeguatrice la quale, in presenza di un univoco tenore della norma applicabile alla fattispecie, deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale». Infatti, l’art. 13 r.d.l. n. 636/1939 attribuisce il diritto alla pensione ai superstiti al solo “coniuge”, con la conseguenza che il giudice comune non può estenderlo ad un soggetto legato al pensionato o all’assicurato da un rapporto di mera convivenza o da qualunque rapporto diverso da quello di coniugio.

I giudici di legittimità hanno poi ribadito l’irretroattività della disposizione di cui all’art. 1, comma 20, l. n. 76/2016, attuativa dell’obbligo dello Stato italiano di regolamentare le stabili relazioni tra persone dello stesso sesso, attesa l’assenza di una disciplina transitoria.

La tesi dell’efficacia ex nunc della legge Cirinnà era del resto già stata affermata dalle Sezioni Unite nel 2023, in una pronuncia resa in materia di scioglimento delle unioni civili e di quantificazione dell’assegno dovuto al partner non autosufficiente (Cass., 27 dicembre 2023, n. 35969, in FI, 2024, 2, I, 469; in GI, 2024, 1030, con nota di C. Irti, “Convivenza prematrimoniale” (e preunionale): una nuova fattispecie di convivenza?, 1033; in DG, 2024, I, 1, con nota di Ferrandi, Scioglimento dell’unione civile: ai fini dell’assegno rileva anche il periodo di convivenza di fatto; in IUS Famiglie, 2024, con nota di Filauro, Scioglimento dell’unione civile e assegno “divorzile”: che rilievo assumono i fatti anteriori alla costituzione dell’unione?). In quell’occasione la Suprema Corte aveva enunciato il principio secondo cui, ai fini della determinazione dell’assegno a carico del componente economicamente più forte della coppia, assume rilievo anche il periodo di convivenza di fatto precedente alla registrazione dell’unione. A tale conclusione, come accennato, le Sezioni Unite erano pervenute non facendo applicazione retroattiva della legge Cirinnà ma sulla base dell’orientamento secondo cui una norma sopravvenuta può applicarsi ad un fatto pregresso qualora vengano in discussione gli effetti di quest’ultimo che si protraggono nel tempo.

Nell’ordinanza in esame, correttamente, la Cassazione ha chiarito l’inutilità di quest’ultimo indirizzo per la risoluzione della spinosa questione della pensione ai superstiti: il fatto generatore del diritto, infatti, è il decesso del pensionato o dell’assicurato, sicché la sua spettanza va verificata in quel preciso momento.

Parimenti, la Corte di cassazione ha escluso che al riconoscimento del diritto in favore del ricorrente – che aveva contratto matrimonio all’estero con il de cuius addirittura nel 2013 ma aveva potuto trascrivere l’atto in Italia, come unione civile, solo a decesso del partner già avvenuto – il giudice comune, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte d’appello di Milano, possa addivenire sulla base del diritto europeo (in particolare invocando il primato, sulla normativa interna, della direttiva 2000/78/CE in materia di occupazione e condizioni di lavoro, laddove vieta le discriminazioni dipendenti dall’orientamento sessuale) o di quello convenzionale.

Sia la Corte di giustizia che la Corte di Strasburgo, infatti, hanno interpretato, rispettivamente, la direttiva 2000/78/CE e gli artt. 8 e 14 della Cedu nel senso che rientra nella discrezionalità degli Stati la scelta del modello di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso nonché stabilire la data di decorrenza degli effetti di tale normativa; pertanto, l’adozione di un modello in parte difforme dal matrimonio e con effetti solo ex nunc non rappresenta una discriminazione, che viceversa sussiste quando, a fronte di un regime giuridico uguale previsto per le coppie eterosessuali sposate e per quelle omoaffettive, la legge interna diversifichi il trattamento pensionistico a favore dei superstiti (cfr. C. giust., 10 maggio 2011, C-147/2008, in RCP, 2011, 10, 1979, con nota di Winkler, I trattamenti pensionistici delle coppie dello stesso sesso nell’Unione Europea: il caso Romër Romër).

Difettando una disciplina transitoria e non potendo ricorrere al principio di non discriminazione, le Sezioni Unite hanno evidenziato come il giudice italiano resti inevitabilmente impigliato nelle strettoie dell’art. 13 r.d.l. n. 636/1939 che, nella formulazione applicabile ai fatti verificatisi prima del 5 giugno 2016, continua a prevedere la spettanza del trattamento pensionistico a favore del solo coniuge superstite.

L’unica via percorribile, dunque, è quella dell’incidente di costituzionalità, in particolare della verifica della conformità del menzionato art. 13, nella versione ante legge Cirinnà, agli artt. 2, 36 e 38 Cost.

Premesso, infatti, che il diritto alla pensione di reversibilità e alla pensione indiretta è riconducibile alla categoria dei diritti fondamentali in quanto «finalizzato a garantire al cittadino la liberazione dal bisogno e condizioni minime economiche idonee ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa” ed è espressione della “ultrattività della solidarietà familiare, garantendo la continuità del sostentamento e prevenendo lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del congiunto», secondo le Sezioni Unite la condizione delle coppie omoaffettive cui sia stato impedito, prima della legge Cirinnà, di ottenere in Italia il riconoscimento di un legame già formalizzato all’estero, andrebbe equiparata al trattamento previdenziale riservato alle coppie sposate.

Per far ciò occorre “passare” per un intervento di natura additiva della Consulta, cui gli stessi giudici costituzionali avevano fatto cenno nella nota e ormai risalente sentenza del 15 aprile 2010 n. 138 (su cui si veda il commento critico di Romboli, Il diritto «consentito» al matrimonio ed il diritto «garantito» alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice «troppo» e «troppo poco», in GC, 2010, 1629). In quella sede, pur avendo statuito l’inammissibilità delle questioni sollevate (che miravano, in sostanza, a realizzare l’equiparazione sic et simpliciter delle unioni omosessuali al matrimonio), la Corte costituzionale si era infatti riservata uno spazio di intervento «a tutela di specifiche situazioni», potendo accadere che «in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza».

Ad avviso di chi scrive, formulata in questi termini la questione di costituzionalità sollevata dalle Sezioni Unite ha buone chances di trovare accoglimento. Non pare ragionevole, in effetti, la disparità di trattamento venutasi a creare, in punto di pensione ai superstiti, tra le coppie eterosessuali coniugate e quelle omoaffettive sposate all’estero che, soltanto per il colpevole ritardo del legislatore, fino al 2016 non hanno avuto in Italia alcun riconoscimento giuridico.

Non può tuttavia omettersi di rilevare che, quandanche la questione prospettata venisse accolta e, di conseguenza, l’art. 13 r.d.l. n. 636/1939 modificato, resteranno verosimilmente prive del trattamento pensionistico in discussione tutte le famiglie same sex che, per assenza di adeguate risorse economiche e non per scelta, non si siano potute recare all’estero per contrarre matrimonio.

Federica Ferreri, magistrato presso il Tribunale di Velletri

Visualizza il documento: Cass., sez. un., ordinanza interlocutoria 15 luglio 2025, n. 19596

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