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La sanzione disciplinare deve essere proporzionata a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito

11 May 2026|

La regola della proporzionalità tra fatto e sanzione, valevole per tutto il diritto punitivo, è trasfusa per l’illecito disciplinare nell’art. 2106 c.c. richiamato dall’art. 55, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il principio di proporzionalità vincola il datore pubblico ad una applicazione graduata delle sanzioni in relazione agli illeciti commessi.

I CCNL forniscono criteri generali per l’applicazione proporzionata della sanzione.

Per consolidato orientamento della Cassazione, la proporzionalità della sanzione disciplinare è determinata dal giudice del merito, che è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, valutando ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 26010/2018; Cass. n. 179122023; Cass. n. 107/2024), fermo restando, per gli illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, il potere/dovere del giudice del merito di rimodulare la sanzione, riconosciuto ai sensi dell’art. 63, comma 2bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 sempre che ne ricorrano i presupposti (Cass. n. 10236/2023).

Veniamo al caso approdato in Cassazione.

La Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione  resa dal Tribunale di Perugia e rigettava  la domanda proposta da un dipendente  dell’Università che chiedeva che fosse dichiarata illegittima la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione, per una serie di irregolarità(aver rilasciato numerose errate attestazioni di avvenuto pagamento delle tasse da parte di studenti stranieri iscritti ai corsi, nonostante che, a seguito di apposita verifica i pagamenti non risultassero corrisposti alla data del rilascio dell’attestazione e rispetto ai quali non risultava neanche effettuata alcuna attività di successiva verifica).

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto:

– tempestiva la contestazione, stante l’intervenuta acquisizione da parte dell’Università della “notizia di infrazione” adeguatamente circostanziata entro il termine di trenta giorni previsto ratione temporis;

– sussistente la condotta addebitata accertata attraverso il rituale ricorso ai poteri istruttori d’ufficio del giudice, risultando l’istante, in virtù dell’atto di delega proveniente dal direttore generale, direttamente responsabile dell’errata sottoscrizione degli atti di quietanza attestanti l’avvenuto pagamento delle tasse universitarie in assenza di questo, pur essendo nella possibilità di verificare ciò che si andava attestando usando un grado di ordinaria diligenza con grave danno per l’Ateneo pari all’importo delle tasse non pagate dagli studenti e legittima la sanzione irrogata risultata;

– tardivo ed irrilevante quanto allegato e offerto di provare a riguardo, scevra dal denunciato intento ritorsivo, dall’istante ricondotto all’iniziativa del medesimo di denunciare penalmente la falsità della propria firma, dallo stesso disconosciuta, apposta in calce a due convenzioni stipulate con un’agenzia cinese.

Per la cassazione di tale decisione ricorreva il dipendente dell’Università, sostenendo, tra l’altro, che la pronuncia della Corte territoriale era in contrasto con il principio di imparzialità e parità di trattamento, avendo ritenuto legittima la sanzione irrogata al ricorrente a fronte della misura sanzionatoria meno grave applicata ai colleghi coinvolti.

Con l’ordinanza n. 5435 dell’11 marzo 2026, che si segnala, la Corte Suprema di Cassazione-Sezione Lavoro, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito il principio secondo cui nell’impiego pubblico contrattualizzato dal divieto  di automatismi espulsivi nonché dal principio, di carattere generale, secondo cui la sanzione deve essere proporzionata a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, discende che, così come accade nel settore privato, la sola circostanza che per lo stesso addebito sia stata inflitta una sanzione meno afflittiva, di per sé non rende illegittima quella irrogata, poiché l’apparente diversità di trattamento può trovare giustificazione nella valorizzazione di elementi che attengono agli aspetti soggettivi e non a quelli oggettivi della condotta, sicché, poiché la diversità possa assumere un qualche rilievo è necessario che la stessa possa essere ritenuta sintomatica dell’assenza di proporzionalità fra fatto addebitato e sanzione inflitta.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 11 marzo 2026, n. 5435

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