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Infortunio mortale in appalto, surroga INAIL e limiti dell’art. 2087 c.c.: la Cassazione distingue tra lavoratore dell’appaltatore e imprenditore autonomo

21 June 2026|

1. Premessa e fase di merito

L’ordinanza della Terza Sezione civile della Cassazione, 14 aprile 2026, n. 9094 affronta una vicenda complessa, nata da un infortunio mortale verificatosi nel 1999 durante le operazioni di scarico di tubi in PVC in un cantiere per la realizzazione di una rete fognaria. La vittima, socio della società appaltatrice, era rimasta schiacciata da un carico movimentato tramite gru. L’INAIL, dopo avere erogato le prestazioni ai congiunti, aveva agito in surroga, ai sensi dell’art. 1916 c.c., contro il gruista e contro la società committente XX, invocando nei confronti di quest’ultima anche la responsabilità ex artt. 2049 e 2087 c.c.

Il Tribunale di Ferrara aveva riconosciuto la responsabilità del gruista, già coinvolto nel procedimento penale, ma aveva rigettato le domande nei confronti della committente e degli eredi del coordinatore per la sicurezza, ritenendo prescritto il diritto azionato nei confronti dei soggetti diversi dall’imputato. La Corte d’appello di Bologna aveva invece riformato la decisione, condannando in solido XX e il gruista al pagamento in favore dell’INAIL, sul presupposto che l’Istituto potesse giovarsi degli effetti interruttivi della prescrizione derivanti dalla costituzione di parte civile degli eredi della vittima nel processo penale contro il gruista. La Corte territoriale aveva poi ritenuto XX responsabile ex art. 2087 c.c., quale titolare del cantiere, per non avere provato di aver adottato tutte le misure necessarie a evitare l’evento.

La Cassazione accoglie il ricorso della committente solo su un punto, ma decisivo: l’art. 2087 c.c. non può essere applicato in modo automatico quando la vittima dell’infortunio non sia un lavoratore dipendente dell’appaltatore, ma sia essa stessa imprenditore, in quanto socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice.

In tema di responsabilità civile per infortunio sul lavoro, cfr., in generale e a vario titolo, L. A. Cosattini, L’ambito di applicazione della responsabilità del committente per infortunio del dipendente dell’appaltatore, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 31 ottobre 2025 (commento a Cass. 6 maggio 2025, n. 11918); G. M. Marsico, Responsabilità, quantificazione del danno ed eziologia multifattoriale, ivi, Aggiornamenti, 6 gennaio 2025 (con il commento a quattro decisioni di Cassazione dell’ottobre 2024); L. Pelliccia, Il giudice deve tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall’evento con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, ivi, Aggiornamenti, 28 ottobre 2023; D. Bellini, Infortunio del lavoratore e responsabilità aquiliana: la prescrizione decorre dalla data della sentenza penale irrevocabile, ivi, Aggiornamenti, 6 ottobre 2019 (commento a Cass. 26 luglio 2019, n. 20286).

2. La prescrizione e l’effetto estensivo dell’interruzione verso i coobbligati solidali

Il primo nodo riguarda la prescrizione. XX sosteneva che la costituzione di parte civile degli eredi della vittima nel processo penale contro il solo gruista non potesse produrre effetti interruttivi anche nei suoi confronti. Secondo la società, non essendo essa stata parte del processo penale, né essendo stata destinataria dell’azione penale, non avrebbe potuto subire gli effetti di un atto interruttivo compiuto nei confronti di altro soggetto.

La Cassazione respinge questa impostazione.

Il ragionamento della Corte muove dall’art. 2055 c.c.: quando più soggetti concorrono a produrre un unico danno, essi rispondono in solido, anche se le rispettive responsabilità derivano da titoli diversi. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. Un., 27 aprile 2022, n. 13143, che ha ribadito come la diversità del titolo di responsabilità non impedisca la solidarietà risarcitoria, quando l’evento dannoso sia unitario (“…. per il configurarsi della responsabilità solidale dei danneggianti, ex art. 2055 c.c., occorre accertare, caso per caso, il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all’art. 41 c.p., ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) di ciascuno”).

Da ciò discende l’applicazione dell’art. 1310, comma 1, c.c., secondo cui l’interruzione della prescrizione contro uno dei debitori solidali produce effetto anche nei confronti degli altri. Per la Cassazione, dunque, se il credito risarcitorio è oggettivamente lo stesso — e l’INAIL lo aziona in surroga rispetto ai diritti dei danneggiati — l’Istituto può beneficiare dell’interruzione prodotta dalla costituzione di parte civile nel processo penale contro il gruista.

Questo passaggio è rilevante perché conferma una lettura favorevole al creditore-danneggiato: la solidarietà passiva non serve a proteggere il debitore, ma a rafforzare la posizione del creditore, consentendogli un più agevole soddisfacimento del credito. L’estraneità del corresponsabile al processo penale, secondo la Corte, non costituisce un vulnus costituzionale: il sistema della solidarietà comporta fisiologicamente che determinati effetti sostanziali si propaghino tra coobbligati.

3. Il concorso causale e i limiti del sindacato di legittimità

Con il secondo motivo XX contestava l’accertamento del nesso causale. In sostanza, la società sosteneva che la Corte d’appello avesse affermato la responsabilità della committente sulla base di una generica posizione di garanzia, senza verificare quali specifiche omissioni fossero imputabili alla società e se esse avessero concorso causalmente alla produzione dell’evento.

Anche questa censura viene respinta, almeno nei termini in cui era stata formulata.

La Cassazione chiarisce che la Corte d’appello aveva compiuto un accertamento di fatto circa la violazione delle regole di sicurezza del cantiere. Tale valutazione, proprio perché attiene al merito, non può essere rivalutata in cassazione sotto forma di violazione di legge. Il richiamo è a Cass., Sez. Un., 30 aprile 2020, n. 20867, che ha delimitato in modo rigoroso i casi in cui è possibile denunciare in sede di legittimità la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: non basta contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove, occorre denunciare una vera violazione delle regole legali sul riparto o sull’utilizzazione della prova.

La Corte aggiunge poi che, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di mera insufficienza motivazionale. Sono rilevanti solo le anomalie motivazionali radicali individuate da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053: mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa o incomprensibile. Nel caso in esame, la motivazione poteva semmai apparire sintetica o non pienamente appagante, ma non inesistente.

4. Il punto decisivo: l’art. 2087 c.c. non protegge l’imprenditore-appaltatore come fosse un dipendente

Il cuore della decisione è però il terzo motivo, accolto dalla Cassazione.

XX sosteneva che la vittima non fosse un lavoratore dipendente dell’appaltatore, ma socio della società appaltatrice e, dunque, imprenditore. Di conseguenza, non si sarebbe potuto applicare l’art. 2087 c.c., norma costruita sulla posizione di protezione del datore di lavoro nei confronti dei prestatori di lavoro.

La Cassazione condivide questa censura.

La Corte non nega il principio, ormai consolidato, secondo cui l’art. 2087 c.c. può trovare applicazione anche nel contratto di appalto, con riferimento agli obblighi di protezione gravanti sul committente nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore. Vengono richiamate, in tal senso, Cass. 20 maggio 2025, n. 13514 e Cass.6 maggio 2025,  n. 11918. Il committente, soprattutto quando mantiene poteri di ingerenza, controllo o organizzazione del cantiere, può assumere una posizione di garanzia anche verso lavoratori formalmente dipendenti da altra impresa.

Tuttavia, precisa la Corte, questo principio non può essere esteso oltre il suo fondamento.

L’art. 2087 c.c. tutela l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La norma presuppone una relazione di protezione che nasce dalla posizione di debolezza socio-economica del lavoratore rispetto all’organizzazione imprenditoriale altrui. Tale posizione non ricorre, almeno non nei medesimi termini, quando la persona infortunata sia essa stessa imprenditore, socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice.

La Corte richiama, a conferma, da ultimo, Cass. 24 giugno 2025, n. 16929, orientata nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 2087 c.c. al lavoratore autonomo. Il rapporto tra committente e appaltatore, quando quest’ultimo opera come imprenditore autonomo, non è assimilabile al rapporto tra datore e prestatore di lavoro. Non vi è quella posizione di subordinazione o dipendenza funzionale che giustifica la speciale regola protettiva dell’art. 2087 c.c.

È questo il passaggio più importante dell’ordinanza: la sicurezza del cantiere resta certamente un valore primario, ma non ogni obbligo di sicurezza può essere ricondotto all’art. 2087 c.c. Occorre distinguere i piani. Altro è la responsabilità del committente verso i dipendenti dell’appaltatore; altro è la responsabilità verso l’appaltatore-imprenditore, che va eventualmente ricostruita secondo le regole generali della responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale, e secondo la normativa speciale applicabile in materia di sicurezza, ma non attraverso l’automatica trasposizione del paradigma lavoristico.

5. La domanda di manleva verso il coordinatore per la sicurezza

Il quarto motivo riguardava il rigetto della domanda di manleva proposta da XX nei confronti degli eredi del coordinatore per la sicurezza. La società sosteneva che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del professionista, nonostante le presunte carenze del piano di sicurezza e coordinamento.

La Cassazione dichiara il motivo inammissibile, perché diretto a rimettere in discussione valutazioni di fatto. La Corte d’appello aveva accertato che il PSC non presentava carenze rilevanti e che il coordinatore non era stato informato della data in cui si sarebbero svolte le operazioni di scarico dei tubi. Inoltre, i compiti del coordinatore per la sicurezza non implicano una presenza costante e continuativa in cantiere. Una volta compiuto tale accertamento, non spettava alla Cassazione sostituirsi al giudice del merito.

Resta quindi definitiva, nei rapporti tra XX e gli eredi del coordinatore, l’esclusione della manleva.

6. Il principio di fondo e la portata pratica della decisione

L’ordinanza presenta due direttrici interpretative di particolare interesse.

La prima riguarda la prescrizione. La Cassazione valorizza la solidarietà passiva e l’identità oggettiva del credito azionato dall’INAIL in surroga. Se più soggetti sono potenzialmente corresponsabili dello stesso evento dannoso, l’atto interruttivo compiuto nei confronti di uno può spiegare effetto anche verso gli altri, ai sensi dell’art. 1310 c.c. La soluzione rafforza la posizione dell’assicuratore sociale e, più in generale, del creditore risarcitorio.

La seconda riguarda invece il perimetro dell’art. 2087 c.c. Qui la Corte introduce una distinzione essenziale. Il committente può essere chiamato a rispondere, in determinati casi, anche per la sicurezza dei dipendenti dell’appaltatore; ma non si può trasformare l’art. 2087 c.c. in una clausola generale di responsabilità verso qualunque soggetto operi nel cantiere. Quando la vittima è un imprenditore autonomo, o un socio illimitatamente responsabile dell’impresa appaltatrice, viene meno il presupposto tipico della norma: la protezione del prestatore di lavoro come parte debole del rapporto.

La decisione, dunque, non riduce l’importanza degli obblighi di sicurezza negli appalti, ma invita a qualificarli correttamente. Il committente non è automaticamente liberato da ogni responsabilità, ma la sua eventuale responsabilità non può essere affermata, in casi come questo, sulla base dell’art. 2087 c.c. e della relativa logica probatoria. Occorre verificare, in concreto, quali obblighi gravassero sulla committente, quale fosse il suo grado di ingerenza nell’organizzazione delle operazioni, quali condotte omissive o commissive siano causalmente collegate all’evento e quale titolo di responsabilità sia effettivamente invocabile.

In questa prospettiva, il rinvio alla Corte d’appello di Bologna assume un significato preciso: riesaminare la responsabilità di XX senza applicare automaticamente il paradigma dell’art. 2087 c.c., ma verificando se sussistano altri fondamenti giuridici idonei a sorreggere la pretesa dell’INAIL nei confronti della committente.

L’ordinanza è quindi importante perché, pur muovendosi in una materia ad alta sensibilità sociale come quella degli infortuni sul lavoro, evita semplificazioni. La tutela della sicurezza resta centrale, ma deve essere costruita su categorie giuridiche corrette. L’art. 2087 c.c. è norma di protezione ampia, elastica e dinamica, ma non illimitata: protegge i prestatori di lavoro, non ogni soggetto che, a vario titolo, partecipi all’attività di cantiere in posizione imprenditoriale autonoma.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano Bicocca

Visualizza il documento: Cass. civ., sez. IIIª,ordinanza 14 aprile 2026, n. 9494

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