Ancora sulla c.d. «indennità di volo»: la tutela antidiscriminatoria non sottrae la prestazione ai termini di decadenza
6 September 2026|L’ordinanza in commento (Cass. civ., Sez. lav., ord. 5 settembre 2025, n. 24656) torna sulla controversa determinazione dell’indennità di maternità spettante alle assistenti di volo e, più precisamente, sulla misura in cui la c.d. «indennità di volo» debba concorrere al suo calcolo, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Due simili vicende e il relativo quadro normativo sono già stati esaminati con riferimento alle ordinanze della Corte di Cassazione 15 giugno 2025, n. 16019 e 7 luglio 2025, n. 18462, alle quali sia consentito rinviare (L. Nardi, Maternità e discriminazione: due pronunce di legittimità sulla c.d. «indennità di volo», su www.rivistalabor.it, 14 settembre 2025). La decisione qui esaminata si inserisce nello stesso filone e, con una motivazione in larga parte sovrapponibile, ne conferma gli esiti.
La controversia trae origine dal ricorso di un’assistente di volo, dipendente di una compagnia aerea, contro i criteri utilizzati dall’Inps per la liquidazione dell’indennità dovuta durante i periodi di astensione per maternità. In particolare, l’Istituto aveva incluso nella base di calcolo soltanto il 50% dell’indennità di volo anziché il 100%, applicando in via analogica la disciplina prevista per l’indennità di malattia. La lavoratrice aveva così ricevuto una prestazione inferiore all’80% della retribuzione media globale giornaliera che, a suo avviso, avrebbe dovuto comprendere per intero anche quella voce retributiva. Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, ritenendo discriminatori i criteri adottati dall’ente previdenziale e, conseguentemente, aveva ordinato la cessazione della condotta e la rimozione dei suoi effetti, mediante il pagamento delle differenze maturate.
La Corte d’Appello di Milano, dal canto suo, aveva confermato la decisione, respingendo il gravame proposto dall’Inps. In particolare, i giudici di secondo grado avevano escluso l’applicabilità della decadenza sostanziale prevista dall’art. 47, co. 6, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sulla considerazione che la lavoratrice non avesse chiesto soltanto l’adempimento di una prestazione previdenziale, ma avesse agito anche a tutela dell’autonomo diritto soggettivo a non subire discriminazioni fondate sul sesso e sullo stato di gravidanza.
L’Inps, nuovamente soccombente, proponeva così ricorso per cassazione per tre connessi motivi di impugnazione. Con il primo, denunciava la violazione del citato art. 47, sostenendo che la lavoratrice fosse decaduta dall’azione: il ricorso, infatti, era stato depositato il 21 gennaio 2020, oltre un anno dopo i pagamenti mensili parziali relativi al periodo compreso tra il 18 maggio 2015 e il 18 luglio 2016. Con il secondo motivo l’Istituto contestava altresì il rigetto dell’eccezione di prescrizione annuale prevista dall’art. 6, ult. co., l. 11 gennaio 1943, n. 138, anche in rapporto agli artt. 25, co. 2-bis, e 38 del Codice delle pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198). Con il terzo, infine, metteva in discussione la stessa natura discriminatoria della condotta, osservando come il criterio di calcolo seguito dall’Istituto stesso non potesse considerarsi illecito, in quanto conforme all’interpretazione giurisprudenziale allora prevalente.
La lavoratrice resisteva con controricorso, ribadendo l’autonomia dell’azione antidiscriminatoria rispetto alla domanda di adempimento della prestazione previdenziale. A suo giudizio, cioè, il petitum consisteva, in via principale, nell’accertamento della discriminazione fondata sul sesso e, subordinatamente, nella rimozione dei suoi effetti attraverso la corretta erogazione dell’indennità.
La Corte di Cassazione, discostandosi dalla soluzione adottata dalla Corte territoriale, ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo e il terzo motivo e dichiarando assorbito il secondo. Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte ruota intorno a due questioni connesse: da un lato, quale fosse il bene della vita effettivamente richiesto dalla lavoratrice e, dall’altro, se la vicenda integrasse una discriminazione diretta oppure, più semplicemente, solo un inesatto adempimento dell’obbligazione previdenziale.
In primo luogo, la Sezione Lavoro ha preso le mosse da una premessa ormai consolidata: un trattamento meno favorevole legato alla gravidanza può evidentemente ben integrare una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi dell’art. 25, co. 2-bis, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, anche alla luce del considerando n. 23 della direttiva 2006/54/CE. In questi casi non è neppure necessaria l’individuazione di un tertium comparationis, dal momento che lo stato di gravidanza riguarda direttamente ed esclusivamente le donne. Tuttavia, ciò non elimina la necessità di un accertamento sul trattamento deteriore, o comunque meno favorevole, collegato alla gravidanza o alla maternità.
A partire da Cass. civ., sent. 20 settembre 2021, n. 25400 (orientamento poi confermato, tra le altre, da Cass. civ., sent. 5 maggio 2024, n. 12400, e ord. 4 dicembre 2024, n. 31100), la Corte ha rilevato che il bene della vita richiesto in queste fattispecie coincide, in concreto, con la differenza tra quanto versato dall’Inps e quanto dovuto secondo la disciplina legale. Il richiamo alla discriminazione serve, dunque, a sostenere la pretesa alla corretta liquidazione dell’indennità, ossia una domanda di adempimento dell’obbligazione previdenziale.
La qualificazione antidiscriminatoria della causa petendi, da sola, non modifica la natura sostanziale del risultato perseguito e non sottrae la pretesa alle regole proprie della prestazione richiesta. In altri termini, la domanda giudiziale, seppur (surrettiziamente) fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta a ottenere l’indennità di malattia nella misura di legge, soggiacendo pertanto alle medesime regole valevoli per l’azione di adempimento di detta prestazione previdenziale.
A giudizio della Cassazione questa conclusione tutela la funzione paritaria del diritto antidiscriminatorio: il rimedio mira ad assicurare alla persona appartenente al gruppo protetto lo stesso trattamento riconosciuto ai soggetti della categoria avvantaggiata, non potendo invece attribuirle un regime più favorevole di quello previsto per prestazioni previdenziali analoghe, soprattutto in materia di prescrizione e decadenza. Diversamente, il semplice e diffuso richiamo a un fattore protetto finirebbe per modificare e alterare il sistema dei termini stabilito dal legislatore per l’esercizio dei diritti previdenziali.
Il secondo passaggio fondamentale attorno al quale ruota la motivazione del provvedimento riguarda il momento in cui deve essere verificata la natura meno favorevole del trattamento. A tal riguardo, come già precisato, l’Inps aveva calcolato l’indennità di maternità includendo al 50% l’indennità di volo sulla base della lettura letterale delle disposizioni seguita all’epoca. Soltanto con Cass. civ., sent. 11 maggio 2018, n. 11414, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, attraverso un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 151/2001, che quella voce deve invece essere computata per intero. Una simile lettura, coerente con gli artt. 30, 31 e 37 Cost., mira a conservare nella misura più ampia possibile il livello retributivo goduto prima del congedo.
Tuttavia, secondo l’ordinanza in commento, il successivo mutamento dell’interpretazione giurisprudenziale sul calcolo dell’indennità di maternità non può rendere retroattivamente discriminatoria la condotta dell’Inps che, al momento del pagamento, si fondava su un criterio ritenuto legittimo e non ancora contestato. Affinché vi sia discriminazione diretta, infatti, il trattamento deve risultare meno favorevole fin dall’origine e rinvenire la sua causa nello stato di gravidanza.
Il contrasto ermeneutico emerso soltanto in seguito e avente ad oggetto la determinazione della retribuzione media globale giornaliera rendeva invece incerto, al momento dell’erogazione, quale fosse il trattamento più favorevole da assumere come parametro. In altri termini, la condotta dell’Inps viene qualificata dalla Cassazione non come discriminazione diretta, bensì come adempimento parziale dell’obbligazione di pagamento e perciò tutelabile con gli ordinari rimedi. Questo non esclude il diritto della lavoratrice a ricevere la prestazione nella misura corretta; tuttavia, determina l’applicazione del normale regime decadenziale e prescrizionale ai fini dell’esercizio tempestivo dell’azione.
Di conseguenza, una volta ricondotta la domanda giudiziale alla nuova liquidazione di una prestazione previdenziale temporanea già riconosciuta solo in parte, la Corte ha applicato la decadenza sostanziale annuale prevista dall’art. 47, co. 6, d.P.R. n. 639/1970. Per le stesse ragioni, la Sezione lavoro ha precisato che, quando si chiede la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa non incide sul decorso della decadenza. Il dies a quo coincide con il riconoscimento parziale o con il pagamento, senza che a tale termine possano sommarsi i tempi della precedente procedura amministrativa.
La Corte ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche ai fini della regolazione delle spese.
In conclusione, l’ordinanza n. 24656 del 2025 ha un contenuto essenzialmente confermativo: essa si aggiunge a una serie di recenti pronunce, tutte relative alla domanda di una lavoratrice che, pur formulata attraverso il richiamo al divieto di discriminazione, mira alla riliquidazione di una prestazione previdenziale e rimane, pertanto, soggetta alla relativa disciplina decadenziale.
In generale, ciò che accomuna queste decisioni è il problematico rapporto tra qualificazione della condotta e struttura della domanda.
La Corte, infatti, ha dimostrato di avere a riferimento soprattutto al risultato economico perseguito, ritenendo che la richiesta delle differenze di indennità riveli la natura di azione di adempimento. Questa impostazione evita che la tutela antidiscriminatoria sia utilizzata per aggirare i termini di decadenza propri delle prestazioni previdenziali, rischiando però di comprimere l’autonomia del rimedio antidiscriminatorio nei casi in cui la rimozione della discriminazione passi necessariamente attraverso il riconoscimento della prestazione economica negata o corrisposta in misura insufficiente. La conclusione della Corte appare allora convincente non perché la domanda abbia per oggetto una somma di denaro, ma perché nella ricostruzione accolta manca in origine una condotta qualificabile come discriminazione diretta. È questo accertamento negativo a consentire di ricondurre la vicenda al solo inesatto adempimento dell’obbligazione previdenziale.
Più delicato è il passaggio in cui si afferma che il trattamento indennitario non fosse meno favorevole sin dall’origine, perché il criterio di calcolo dell’Inps era allora ritenuto legittimo e l’orientamento contrario si è formato soltanto a partire dal 2018. Sul punto, si ricorda che la discriminazione diretta viene normalmente definita in termini oggettivi: ciò che conta è il trattamento deteriore causalmente legato al fattore protetto e non anche l’intento discriminatorio dell’autore.
Il richiamo presente nella pronuncia all’assenza di una condotta contra ius, non iure o colposa non appare dunque dirimente, rischiando al contrario di introdurre nella fattispecie requisiti soggettivi che non le appartengono.
Il ragionamento della Cassazione sembra, tuttavia, collocarsi su un piano in parte diverso. La Corte non nega che il computo ridotto abbia determinato una prestazione economicamente inferiore durante la maternità ma ritiene, piuttosto, che al momento dell’erogazione non fosse ancora identificabile un trattamento giuridicamente più favorevole rispetto al quale misurare la disparità.
La successiva evoluzione interpretativa inciderebbe, quindi, non sulla colpevolezza dell’Istituto ma sulla possibilità stessa di qualificare il pagamento originario come trattamento deteriore fondato sul sesso.
Tale impostazione risponde, in realtà, all’esigenza di evitare che ogni successiva revisione giurisprudenziale di una prassi previdenziale produca retroattivamente una discriminazione e renda inoperanti i termini posti a stabilizzazione dei rapporti previdenziali.
In definitiva, la Suprema Corte conferma l’adozione di una soluzione che, se da un lato impedisce di recuperare, oltre l’anno, le differenze economiche, dall’altro non mette però in discussione il principio sostanziale secondo cui, per i pagamenti soggetti all’interpretazione ormai consolidata e fondata sul dettato costituzionale, l’indennità di volo deve concorrere integralmente alla base di calcolo.
Lucrezia Nardi, dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Firenze
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 5 settembre 2025, n. 24656
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