È illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per inabilità permanente prima del compimento del periodo di comporto
3 July 2025|La sentenza in commento, Tribunale di Roma, 4 marzo 2025 n. 2592, ribadisce il principio secondo cui il potere datoriale di recedere dal rapporto di lavoro per inabilità permanente del lavoratore è illegittimo se non suffragato da una prognosi sanitaria irreversibile e se prescinde dal decorso del periodo di comporto, condizione necessaria a garantire la legittimità del recesso.
La fattispecie giuridica in esame riguarda un lavoratore licenziato per inabilità permanente conseguente ad infortunio extra lavorativo che, per cautelarsi da un potenziale licenziamento, chiedeva al datore di lavoro il computo delle assenze per calcolare il periodo di comporto, l’attivazione della visita del medico competente per valutare l’eventuale rientro al lavoro nelle mansioni di origine o altre adeguate alla condizione di salute, e infine presentava, la domanda di pensione di inabilità (art.2 comma 12 legge 335/95), poi rigettata dall’INPS per carenza del requisito di cessazione dal servizio.
Il datore di lavoro tenuto ad ottemperare ai principi di correttezza e buona fede contrattuale e in particolare all’istituto del ragionevole accomodamento nei confronti dei lavoratori con disabilità, per consentire l’accesso, la partecipazione e la progressione nel rapporto di lavoro in condizioni di parità con gli altri dipendenti, nel caso di specie, invece ometteva di ottemperare alle richieste formulate dal lavoratore convocando invece la Commissione Medica di Verifica (CMV) che, seppure priva di informazioni rilevanti sul periodo di comporto, accertava l’inidoneità permanente in modo assoluto al servizio al proficuo lavoro del lavoratore, la «assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (ex articolo 2, comma 12, legge 335 del 1995» e infine, rimetteva a revisione triennale il giudizio emesso.
Orbene, rileva per una lettura attenta della pronuncia in commento sottolineare che l’inabilità «permanente» accertata dalla Commissione è valutata rebus sic stantibus ossia sulla base delle conoscenze scientifiche note in quel dato momento senza precludere una possibile evoluzione di tali conoscenze e senza confliggere con la prevista revisione triennale del giudizio.
La Commissione dispone la rivedibilità del giudizio ipotizzando una eventuale evoluzione favorevole delle condizioni di salute del lavoratore di cui datore di lavoro evidentemente non prende atto.
Infatti, il datore di lavoro, contravvenendo ai suoi obblighi, in particolare gli accomodamenti ragionevoli che possono tradursi anche nell’adibizione del lavoratore a diverse mansioni, pure inferiori, come definiti dalla Convezione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro, recepisce il giudizio della commissione di verifica e lo richiama integralmente a fondamento del recesso prematuramente irrogato al lavoratore.
Il Tribunale di Roma accoglie l’impugnativa del licenziamento illegittimo per carenza di idonea giustificazione, non ravvisando nella fattispecie il requisito dell’inabilità permanente ed irreversibile «a qualsiasi proficuo lavoro» asserita dal datore di lavoro.
Il giudizio di rivedibilità dell’inabilità totale emesso dalla CMV conferma la reversibilità dello status di inabilità del lavoratore e non consente di supportare fondatamente la decisione datoriale di adottare il provvedimento espulsivo. Ancor più il datore di lavoro disattende il decorso del periodo di comporto, non invocato a fondamento del recesso. Il datore di lavoro dunque avrebbe dovuto attendere, tenuto conto della rivedibilità della condizione di salute del lavoratore, l’effettivo esaurimento degli strumenti di tutela del lavoratore per scongiurare un licenziamento illegittimo.
Un ruolo decisivo nella pronuncia in commento occupano le risultanze della CTU disposta nel corso del giudizio che confermano la reversibilità dell’inabilità permanente del lavoratore e dimostrano che, in un ragionevole intervallo di tempo (sette mesi dalla valutazione della CMV) anteriormente allo spirare del periodo di comporto, il lavoratore recupera sufficientemente la capacità lavorativa precedentemente compromessa.
Una valutazione medica del lavoratore che tenga conto del comporto avrebbe consentito all’interessato di poter fruire di ulteriori periodi di assenza per malattia/temporanea inidoneità assoluta, senza incorrere nel licenziamento. Il lavoratore alla data della valutazione medico legale non versava in condizioni sanitarie di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ma in quelle di una temporanea non idoneità al servizio in modo assoluto di almeno sette mesi che precludeva «attività e mansioni del profilo di appartenenza comportanti deambulazione o stazione eretta prolungate» e, tali da non giustificare il licenziamento.
In conclusione, la pronuncia in commento sottolinea il ruolo decisivo che la normativa sui diritti delle persone disabili riveste sugli obblighi datoriali da interpretare compatibilmente con i diritti altrui e i diritti di integrazione delle persone disabili in ambito familiare, sociale e lavorativo per garantire la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.
Sui temi oggetto di analisi si rinvia per approfondimenti e ulteriori riferimenti, ad alcuni articoli, tra i tanti, in www.rivistalabor.it: G. Della Rocca, Ancora sul periodo di comporto dei lavoratori con disabilità: questioni aperte in attesa di una contrattazione collettiva specifica, 15 febbraio 2025 (a commento della sentenza del Tribunale di Roma 3 dicembre 2024, n.12377 e all’ordinanza della Corte di Cassazione 7 gennaio 2025, n. 170); M. Salvagni, Il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del comporto nella interpretazione della Cassazione: la conoscenza del fattore rischio e “l’onere bifronte” a carico delle parti per applicare l’accomodamento ragionevole, 2 novembre 2024 (a commento delle sentenze della Corte di Cassazione 5 giugno 2024,n.15723; 6 giugno 2024,n.15845; 22 maggio 2024,n. 14316; 23 maggio 2024,n. 14402); S. Grivet Fetà, L’obbligo del datore di lavoro di comunicare l’imminente superamento del periodo di comporto, tra contrattazione collettiva, doveri di buona fede ed elemento costitutivo della fattispecie di licenziamento, 28 agosto 2024 (a commento dell’ordinanza della Corte di Cassazione 15 maggio 2024, n. 13491); G. Zampieri, Comporto, disabilità, accomodamenti ragionevoli. Due “nuovi” casi di licenziamento del lavoratore con disabilità per superamento del periodo di comporto ordinario, 26 luglio 2024 (a commento delle sentenze della Corte di Cassazione 2 maggio 2024, n. 11731; 31 maggio 2024, n. 15282): M. Salvagni, Corte di Cassazione 21 dicembre 2023, n. 35747: malattia collegata all’handicap, discriminazione indiretta e nullità del licenziamento del disabile per superamento del comporto, 22 febbraio 2024; F. Andretta, Una Giustizia più giusta: licenziamento per sopravvenuta inabilità parziale o totale alle mansioni, 29 luglio 2024 (a commento delle ordinanze della Corte di Cassazione 13 novembre 2023, n. 31471 e 12 aprile 2024, n. 9937) e ancora, sempre di F. Andretta, Licenziamento per sopravvenuta inabilità (parziale o) totale alle mansioni e lo speciale onere di repêchage: accomodamenti ragionevoli, 24 febbraio 2024 (a commento della sentenza della Corte di Giustizia, Sez. I, 18 gennaio 2024,causa C-631/22).
Merita segnalare, anche, a commento della sentenza della Corte di Cassazione 2 maggio 2024,n.11731, F. Bordoni, Comporto e accomodamenti ragionevoli: una questione definitoria?, in Labor, n. 6/2024.
Maria Aiello, dirigente tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro
Visualizza il documento: Trib. Roma, 4 marzo 2025, n. 2592
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