I professori universitari medici
19 June 2025|La pronuncia della Cassazione n. 5493 del 2 marzo 2025, oggetto di commento, si occupa della peculiare figura dei professori universitari medici.
La complessa materia dei rapporti tra le università e il Servizio sanitario nazionale è disciplinata con il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (per un riepilogo del quadro normativo in materia cfr. COSMAI, L’organizzazione costrittiva delle A.U.S.L. e i dirigenti medici-universitari, in LG, 2009,934), che prevede: a) la collaborazione fra Servizio sanitario nazionale ed università attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica (art. 2, comma 1); b) l’organizzazione delle suddette aziende in dipartimenti, a loro volta articolati in strutture complesse e strutture semplici (art. 3, comma 1); c) la regolamentazione sul funzionamento dei dipartimenti ad opera di protocolli d’intesa tra regione ed università interessate, le cui linee guida risultano dettate a livello nazionale dal DPCM 25 maggio 2001, nonché dell’atto aziendale adottato dal direttore generale d’intesa con il rettore dell’università (art.3, commi 1, 2 e 3); d) la nomina del direttore del dipartimento da parte del direttore generale d’intesa con il rettore dell’università (art.3, comma 4); e) l’obbligo del direttore del dipartimento di assicurare l’utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attività da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca (art. 3, comma 5).
Il DPCM 25 maggio 2001, citato al precedente punto c), detta le linee guida, cui le regioni e gli atenei devono attenersi nella stesura dei protocolli di intesa, finalizzate a garantire l’ottimale svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, assegnate congiuntamente all’amministrazione sanitaria ed a quella universitaria.
Il complesso e articolato sistema di raccordo tra le due amministrazioni e gli interessi generali, di cui sono rispettivamente portatrici, si riflettono sulla disciplina del rapporto di lavoro dei docenti universitari impegnati nell’esercizio di funzioni assistenziali presso le strutture sanitarie.
L’art. 5 del d.lgs. n. 517/99 prevede, al comma 2, l’estensione ai professori e ricercatori universitari, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, delle norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale (precisando che dell’adempimento dei doveri assistenziali rispondono al direttore generale) e, al comma 3, l’applicazione delle disposizioni degli articoli 15 e seguenti del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Il comma 13 del medesimo articolo dispone, inoltre, che gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché di direzione dei programmi, attribuiti a professori e ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del Servizio sanitario nazionale.
La peculiarità del rapporto di lavoro dei docenti universitari svolgenti attività assistenziale è data dalla sua trilateralità, poiché, in forza di un accordo di diritto pubblico tra le amministrazioni coinvolte, accanto al datore di lavoro formale (l’università) sussiste un diverso beneficiario sostanziale della prestazione (l’azienda ospedaliero-universitaria, presso la quale il docente è assegnato per lo svolgimento delle funzioni assistenziali).
A tale cesura tra datore di lavoro formale e quello sostanziale si aggiunge un’ulteriore complicazione data dalla natura dei rapporti, visto che il rapporto di impiego dei dipendenti ospedalieri rientra tra quelli privatizzati, mentre i docenti universitari sono ricompresi, in base all’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 165/01, tra le categorie ancora in regime di diritto pubblico (per i profili di giurisdizione cfr.: Cass., sez. un., 15 febbraio 2007, n. 3370, in FI, 2007,I,2447; Cass., sez. un., 6 maggio 2013, n. 10406, in FA CDS, 2013,1517; Cass., sez. un., 24 novembre 2020, n. 26673; Cass., sez. un., 22 febbraio 2023, n. 5566; in dottrina cfr.: VIOLA, Il medico universitario dimezzato: alla ricerca di una giurisdizione per le controversie dei docenti universitari incaricati di attività assistenziali, in LPA, 2013,174; FRAGALE, Aziende integrate e status della docenza universitaria: quale giurisdizione?, in FA TAR, 2013,3949).
Il docente universitario medico, legato formalmente da rapporto di lavoro con l’ateneo di appartenenza, svolge parte delle sue attività a favore di altro soggetto (l’azienda ospedaliero-universitaria), nel cui assetto organizzativo viene inserito per effetto del conferimento delle funzioni assistenziali.
Tale inserimento comporta un’ulteriore conseguenza rimarcata dalla giurisprudenza, che, in diverse occasioni (CGARS, 31 luglio 2017, n. 345; Cons. St., sez. III, 1° luglio 2019, n. 4484; Cass., 29 novembre 2024, n. 30752), ha osservato come risulti evidente che il sistema prescelto dal legislatore è quello di accompagnare l’esercizio di funzioni assistenziali del personale medico universitario con l’assunzione esplicita, da parte del medesimo, dei diritti e dei doveri, nonché della responsabilità, propri del personale medico del Servizio sanitario nazionale.
L’assoggettamento dell’attività assistenziale prestata dal docente universitario al potere di direzione del direttore generale non contrasta con il principio della libertà di insegnamento, dettato dall’art.33 Cost., in quanto la suddetta attività, benché acceda a quella scientifica e didattica, propria del docente universitario, costituisce pur sempre attività di assistenza e cura dei pazienti, avente altrettanta tutela costituzionale nell’art.32 Cost., che riconosce il diritto alla salute (Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2007, n. 6199, in FA CDS, 2007,3499).
Nel caso in esame la Cassazione ha evidenziato che l’atto di affidamento di incarichi, da parte del direttore generale dell’azienda di riferimento d’intesa col rettore, ai professori universitari medici è condizionato dall’esistenza di posti disponibili secondo l’assetto fissato dall’atto aziendale. A quest’ultimo, in forza dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 517/99, spetta l’individuazione delle strutture a direzione universitaria destinate a soddisfare lo svolgimento dell’attività assistenziale del personale docente universitario (Cons. St., sez. III, 23 agosto 2022, n. 7373).
Luca Busico, coordinatore della Direzione del personale dell’Università degli Studi di Pisa
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 2 marzo 2025, n.5493
Scarica il commento in PDF
L'articolo I professori universitari medici sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
