Il contributo di solidarietà applicato dalle casse di previdenza privatizzate alle pensioni è illegittimo
2 April 2025|La Corte d’appello di Torino, confermando la pronuncia del tribunale del medesimo capoluogo, aveva respinto il conseguente gravame, proposto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, confermando l’illegittimità delle trattenute mensili effettuate sulla pensione di vecchiaia spettante a un pensionato a titolo di contributo di solidarietà, nel contempo condannato la Cassa medesima alla restituzione delle somme indebitamente così trattenute, nei limiti della prescrizione decennale.
Da qui il ricorso per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, affidato a due motivi, illustrati da memoria.
Con l’ordinanza n. 2729 del 4 febbraio 2025, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha respinto il gravame di legittimità, confermando quindi la decisione di merito di seconde cure.
Ma andiamo per gradi, iniziando dai motivi si ricorso.
Con il primo motivo veniva dedotta la violazione dell’art. 3, co. 12, della legge n. 335/1995 (nel testo novellato dall’art. 1, co. 763, della legge n. 296/2006, poi autenticamente interpretato dall’art. 1, co. 488, della legge n. 147/2013), nel punto in cui l’impugnata decisione di merito aveva ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione del ricorrente, dante causa degli odierni ricorrenti.
Con il secondo motivo veniva invece dedotta la violazione di legge, in particolare, dell’art. 2948, n. 4 cod. civ., non essendoci stata, da parte della Corte distrettuale, pronuncia in ordine alla eccepita prescrizione quinquennale delle somme richieste in restituzione dalla Cassa di previdenza.
Con l’ordinanza in commento la Corte regolatrice ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso.
Il primo motivo sostanzialmente in ragione dell’oramai consolidato orientamento di legittimità e alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, atteso che è da escludersi che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost. (v. Cass. n. 31875/2018; nello stesso senso, Cass. n. 603/2019).
Allo stato, trattasi di un orientamento al quale la Corte di legittimità ha dato continuità in molteplici occasioni (più di recente, ex multis, Cass. n. 12122/2023; Cass. n. 10047/2023; Cass. n. 9893, n. 9886 e n. 9842, tutte del 2023), reputando irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate (in tal senso, Cass. n. 9914/2023 -punto 3 delle ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, co. 763, della legge n. 296/2006 e dell’art. 1, co. 488, della legge n. 147/2013 (in tal senso, sempre Cass. n. 9914/2023 -punti 4 e 5 delle ragioni della decisione).
Relativamente al secondo motivo, ad avviso dell’ordinanza in commento, in base ai principi a più riprese affermati in sede di legittimità, è assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione (v. Cass. n. 31527/2022; in senso conforme, anche Cass. n. 4362/2023; Cass. n. 4263/2023; Cass. n. 4604/2023 e n. 4349 e n. 4314 sempre del 2023).
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 4 febbraio 2025, n. 2729
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