Show Info

Impresa familiare, collaborazioni familiari e convivenza more uxorio: un ultimo passo oppure l’ultimo passo?*

5 June 2025|

1. Fattispecie concreta e iter giurisprudenziale

Alla morte del titolare di un’impresa agricola, la compagna di una vita ha agito contro i suoi eredi legittimi per chiedere che le fosse riconosciuta la liquidazione di una quota a titolo di partecipe dell’impresa familiare, in ragione dell’articolo 230-bis c.c.

La ricorrente ha dedotto di aver convissuto per un lungo periodo con l’imprenditore agricolo, con il quale aveva instaurato già da decenni prima una relazione sentimentale; e che, nel corso di questa stabile convivenza, l’impresa agricola fosse nata e si fosse poi sviluppata anche attraverso il proprio lavoro svolto in modo continuativo.

Il giudice di prime cure ha respinto «la domanda rilevando che il riconoscimento della quota di partecipazione all’impresa familiare ex art. 230-bis cod. civ. presuppone la sussistenza di un rapporto di coniugio o di parentela o affinità […] e ritenendo non applicabile detta disciplina alla convivenza». Alla stessa determinazione è giunto il giudice d’Appello.

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ord. 4 maggio 2025 n.11661, che qui si annota e dalla quale è tratta la citazione che precede, ha assunto la propria decisione all’esito di un lungo percorso giurisprudenziale, che è opportuno descrivere e che ha avuto inizio con la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (con l’ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro n. 2121 del 24 gennaio 2023).

La questione di massima è quella di seguito esposta.

L’ordinanza, dopo aver ricordato l’orientamento di legittimità secondo il quale presupposto per l’applicabilità della disciplina in materia di impresa familiare è l’esistenza di una famiglia fondata sul matrimonio, con esclusione della c.d. “famiglia di fatto”, ha ritenuto che lo stesso orientamento fosse, da un canto, insuscettibile di interpretazione analogica, vista la natura eccezionale della disposizione; ma, dall’altro, meritevole di una revisione alla luce  delle numerose ‘aperture’ della giurisprudenza e del legislatore nei confronti della convivenza more uxorio.

Tra le principali ‘aperture’ l’ordinanza ha richiamato: «la recente introduzione dell’art. 230-ter cod. civ., ad opera dell’art. 1, comma 46, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà), che ha previsto per il convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, salvo che tra i conviventi non esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Ha, inoltre, richiamato le pronunce della Corte costituzionale che hanno attribuito rilevanza alla convivenza more uxorio nelle ipotesi in cui venga in considerazione la lesione di diritti fondamentali come il diritto sociale all’abitazione (sentenza n. 559 del 1986 e n. 404 del 1988) ovvero il diritto alla salute (sentenza n. 213 del 2016) nonché quelle che, nel settore penale, hanno affermato che può beneficiare della scriminante di cui all’art. 384, comma 1, cod. pen. anche il convivente more uxorio (sentenze n. 416 e n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004; sentenza n. 140 del 2009)» (così nella motivazione della Cassazione in analisi).

L’ordinanza ha rilevato come la Cassazione penale, però, in alcuni arresti, andando di contrario avviso alle pronunce che ritengono insuscettibile di interpretazione analogica le disposizioni che riguardano il rapporto di coniugio, ha ritenuto che «la vita dei conviventi di fatto rientri nella concezione di ‘vita familiare’ ormai da tempo elaborata dalla Corte EDU in sede di interpretazione dell’art. 8, par. 1, CEDU» (in termini la Corte di cassazione Pen., Sez. Un., sen 17 marzo 2021, n. 10381).

Allo stesso tempo, l’ordinanza ha posto in luce che l’equiparazione tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio consentirebbe comunque, sempre nella logica della CEDU, «la possibilità di bilanciamenti differenziati per le coppie sposate e le convivenze di mero fatto, secondo la discrezionale valutazione del legislatore» (così nella motivazione della sentenza in analisi).

Per questa ragione, la Cassazione ha ritenuto «indispensabile un intervento nomofilattico al fine di chiarire “se l’art. 230-bis, comma terzo, cod. civ. possa essere evolutivamente interpretato (in considerazione del mutamento dei costumi nonché della giurisprudenza costituzionale e della legislazione nazionale in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso) in chiave di esegesi orientata sia agli artt. 2, 3, 4 e 35 Cost. sia all’art. 8 CEDU come inteso dalla Corte di Strasburgo, nel senso di prevedere l’applicabilità della relativa disciplina anche al convivente more uxorio, laddove la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità».

Le Sezioni Unite, però, con l’ordinanza interlocutoria n. 1900 del 18 gennaio 2024, hanno ritenuto che non si potesse intervenire in nomofilachia e che la questione andasse portata all’attenzione della Corte costituzionale; alla quale giunge «la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230-bis cod. civ. nella parte in cui non include nel novero dei familiari anche il convivente di fatto per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché dell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., ed ancora, per il tramite dell’art. 117, comma 1 Cost., degli artt. 8 e 12 CEDU».

Le Sezioni Unite, inoltre, hanno ritenuto «che le prospettate censure di incostituzionalità si riverbera[ssero], in termini di illegittimità derivata, anche sull’art. 230-ter cod. civ. che non ha riconosciuto al convivente di fatto la stessa tutela del coniuge/familiare ma una tutela differenziata ed inferiore» (così in motivazione).

La Corte costituzionale, infine, con la sentenza n. 148 del 2 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto, ciò per la violazione del diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), in un contesto di formazione sociale, quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.), nonché per violazione dell’art. 3 Cost.; ha dichiarato, altresì, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11.3.1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter codice civile (cfr. F. Ferreri, Impresa familiare: la Corte costituzionale equipara lo “statuto” dei diritti del convivente more uxorio a quello del coniuge e degli altri familiari lavoratori, in www.rivistalabor.it, 7 ottobre 2024, anche per ulteriori riferimenti).

A seguito di questo articolato iter, la Cassazione qui in analisi ha cassato con rinvio al giudice d’Appello ritenendo che «le censure ruota[ssero] su una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 230-bis cod. civ., anche in relazione all’art. 230-ter cod. civ., e non [essendo] in rilievo la circostanza che la Corte territoriale, sul presupposto della inapplicabilità ratione temporis al caso di specie dell’art. 230-ter cod. civ. e della impossibilità di un’applicazione estensiva dell’art. 230-bis cod. civ. (nel senso di estendere al convivente di fatto la medesima tutela prevista per il familiare), ha del tutto pretermesso (verosimilmente proprio in ragione del condizionamento derivante dalla ratio decidendi costituita dall’impossibilità di qualificare la come familiare ai sensi dell’art. 230-bis cod. civ.) ogni accertamento in concreto circa l’effettività e la continuatività dell’apporto lavorativo della predetta nell’impresa familiare, apporto che si assume determinativo dell’accrescimento della produttività dell’impresa» (così in motivazione).

2. Le questioni affrontate e da affrontare

La sentenza in analisi e, prim’ancora, quella della Corte costituzionale hanno ricadute che vanno oltre la questione posta dalla ricorrente che agisce per ottenere la liquidazione della quota.

Benché la sentenza della Corte costituzionale si collochi formalmente sul piano civilistico, difatti, la sua portata sistemica travalica tale ambito, imponendo una rilettura unitaria del concetto di familiare anche a fini previdenziali.

Il tema di carattere generale impatta sulla delimitazione dei confini tra l’attività lavorativa del collaboratore e del coadiuvante familiare, da un canto; e il lavoro subordinato, dall’altro; ciò anche nell’ottica dell’inquadramento fiscale e previdenziale.

Si tratta di un tema di grande interesse anche per gli enti di vigilanza e previdenziali, tant’è che nel 2023 proprio l’ITL di Cosenza aveva sollecitato un ripensamento in chiave estensiva, volto al superamento della tradizionale esclusione del convivente more uxorio dal novero dei soggetti inquadrabili come coadiuvanti (cfr. INPS circ. n.66/2017; cfr. INL nota del 23 maggio 2023, n. 879, in risposta al quesito dell’ITL di Cosenza).

3. La cornice di principio delineata dalla Consulta

Intanto, la motivazione della Consulta introduce un ulteriore tassello nel mosaico interpretativo volto all’equiparazione, sotto il profilo (in senso lato) giuslavoristico, della figura del convivente more uxorio a quella del coniuge.

È interessante rimarcare le argomentazioni principali: la Consulta evidenzia che ‘convivenza more uxorio’ e vincolo coniugale sono figure da contorni propri, tali da escludere un’equiparazione totale.

Allo stesso tempo, però, chiarisce che «in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra convivenza more uxorio e rapporto coniugale caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, che questa Corte può garantire attraverso il controllo di ragionevolezza imposto dall’art. 3 Cost.» (così nella sentenza 148 del 2024 che richiama la sentenza n. 140 del 2009).

Uno di questi ‘casi particolari’, che richiedono una disciplina identica al coniugio, è riscontrata nel sistema di ‘lavoro familiare’ nel quale l’articolo 230-bis delinea una «complessiva dimensione partecipativa che consta sia di diritti patrimoniali che di diritti amministrativo-gestori» (ancora così in motivazione).

Altro passaggio interessante della motivazione è quello che si richiama all’equivalenza del lavoro della donna rispetto a quello dell’uomo, dichiarata nel testo dell’articolo 230-bis e radicata in regole e principi costituzionali.

Equivalenza del lavoro della donna e particolarità del ‘sistema del lavoro familiare’ sono, pertanto, i due indici cui ancorare le argomentazioni che seguono.

4. Un passo ancora

Per il diritto vivente, l’impresa familiare non incide sull’imputazione dell’attività di impresa di cui resta titolare l’imprenditore individuale, ma è una forma di collaborazione all’interno di essa. In ragione di questa ‘collaborazione’, il familiare «partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato» (così nell’articolo 230-bis).

Se guardiamo al fenomeno nell’ottica del diritto civile e commerciale, dunque, l’impresa familiare ha la forma dell’impresa individuale ma ha, nella sostanza, una dimensione associativa e collettiva senza la quale non sarebbe concettualmente possibile realizzare una partecipazione agli utili che, se ci limitiamo a osservare la forma, sarebbero utili conseguiti da un soggetto estraneo.

D’altronde, sotto il profilo fiscale, il compartecipante ricava dalla partecipazione la ripartizione del reddito di impresa: che, evidentemente, è il ‘suo’ reddito, altrimenti si avrebbe un illecito slittamento di una quota del reddito di un terzo.

Sotto il profilo previdenziale, inoltre, il collaboratore (che nella prassi è spesso definito coadiuvante) deve iscriversi alla medesima gestione previdenziale dell’imprenditore, che è una gestione autonoma.

Il compartecipante (o collaboratore o coadiuvante), allora, è un lavoratore autonomo che offre, al pari dell’imprenditore (in senso formale) la prestazione lavorativa a una compagine (di carattere familiare) allo scopo di conseguire una quota del reddito di impresa.

Il fenomeno dell’impresa familiare e quello della collaborazione familiare non sono del tutto coincidenti, anche se sono ovviamente interconnessi. Quest’ultima attiene agli obblighi di inquadramento previdenziale e impone di dirimere questioni di carattere giuslavoristico; l’impresa familiare, nella disposizione su cui interviene la Consulta, ha una dimensione civilistica e d’impresa che, per certi versi, è neutra rispetto alle questioni previdenziale e giuslavoristiche in senso stretto.

Nel giudizio di merito, da cui la Cassazione qui annotata, la ricorrente non risulta mai essere stata iscritta alla gestione autonoma, non risulta aver mai conseguito una quota del reddito di impresa; e addirittura risulta assunta come subordinata per alcuni periodi durante i quali dichiara di essere stata, in realtà, compartecipante.

D’altronde, nella prassi degli enti di vigilanza e previdenziali, ossia ai fini delle iscrizioni all’INPS e all’INAIL dei collaboratori o coadiuvanti familiari, «il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo […] [n.d.r.: familiare] va riferito [è] l’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (SNC e accomandita) sia di società a responsabilità limitata» (così nella Circolare del MLPS n.10478/2013; cfr. anche la circ. MLPS n.14184/2013); intendendo per ‘imprenditore associato’ anche il socio che presta attività autonoma a favore della compagine.

E, dunque, sotto questo profilo, l’iscrizione non presuppone l’accertamento dell’esistenza di un’impresa familiare ai sensi dell’articolo 230-bis che non sarebbe possibile, peraltro, nel caso di imprenditore associato (cfr. Corte di cassazione SS.UU., sen. 6 novembre 2014, n. 23676; cfr. però per una tesi contraria: Martino, Sulla compatibilità tra impresa familiare e impresa societaria, in FD, 2015, 8-9, 768).

Sebbene allo stato attuale non risulti (né possa risultare, per ragioni di tempo) una giurisprudenza consolidata che abbia esteso l’ambito soggettivo delle tutele al convivente del compartecipante, è a parere di chi scrive doveroso procedere in questa direzione in via interpretativa e senza ulteriori passaggi legislativi o ulteriori interventi della Consulta.

Ed è ancora più doveroso farlo, considerando il diverso spazio di manovra, per estendere l’ambito soggettivo dei coadiuvanti (o collaboratori) che hanno il diritto (e il dovere) di iscriversi alle gestioni previdenziali, a prescindere dalla configurabilità di un’impresa familiare ex articolo 230-bis.

E qui arriviamo al nodo che intendo porre con questa nota.

In senso proprio e stretto, la sentenza della Consulta estende la disciplina (civilistica e d’impresa) di cui al 230-bis c.c. al convivente more uxorio del titolare dell’impresa familiare. Ciò vuol dire che, accertati gli altri requisiti di legge, il convivente more uxorio può esercitare i diritti di cui al 230-bis.

Al di là dei diritti di compartecipazione che, in un’interpretazione letterale dell’intervento della Consulta, potrebbero essere limitati a questa figura, resta da valutare se anche la disciplina previdenziale e giuslavoristica debba avere la medesima restrizione.

Nella sostanza, a vedere bene, la Consulta introduce un’ulteriore ‘norma’ di tutela della posizione del convivente more uxorio che si aggiunge alle altre disposizioni e alle altre regole del diritto vivente che già avevano suggerito alla Cassazione, non tanto la rimessione alla Consulta, ma (in prima battuta) la rimessione alle Sezioni Unite. Ciò vuol dire che lo spazio per un’interpretazione estensiva (o analogica) orientata a costituzione è cresciuto in modo esponenziale dopo l’intervento della Corte costituzionale.

La posizione di quel particolare lavoratore autonomo che è il coadiuvante (o collaboratore o compartecipante) all’impresa familiare – e, in particolare, di quella ‘lavoratrice’, come fin troppo spesso accade in concreto -, dunque, può trovare tutela nell’ottica delle disposizioni giuslavoristiche e previdenziali anche oltre la specifica fattispecie del “convivente more uxorio del titolare (solo formalmente individuale) dell’impresa familiare”.

Se così non fosse, in assenza di indici di subordinazione, l’attività prestata dal convivente more uxorio di soggetto coinvolto nell’impresa ma diverso dell’imprenditore (solo formalmente individuale) familiare rimarrebbe priva di tutela previdenziale, e annegata nel mare del lavoro gratuito.

All’interno del sistema del lavoro familiare, allora, la tutela previdenziale e giuslavoristica deve ormai essere estesa anche alla figura del convivente more uxorio del socio dell’imprenditore associato (‘associato’ secondo la definizione di prassi su esposta) e, soprattutto, alla figura del convivente more uxorio del compartecipante.

Per fare un esempio, nel settore agricolo, al quale si applica l’articolo 74 del d.lgs. 276/2003,  la figura del convivente more uxorio del figlio dell’imprenditore familiare, in quanto non ‘formalmente’ affine (in senso civilistico) all’imprenditore, sarebbe irragionevolmente esclusa da ogni tutela previdenziale, al contrario, ad esempio, del c.d. cugino di quarto grado del coniuge – ossia il figlio di un cugino del nonno – che, per quanto distante, viene formalmente considerato affine di sesto grado, e dunque teoricamente ammesso alle tutele (a prescindere dall’integrazione dei requisiti di cui all’articolo 230-bis).

E ciò a dispetto della sua condizione di convivente more uxorio con un soggetto che compartecipa con il proprio lavoro autonomo alla realizzazione di una quota del reddito di impresa.

Per dirla tutta, a parere di chi scrive, così andrebbero trattati anche i diritti di partecipazione di cui all’articolo 230-bis in presenza di tutti gli altri requisiti di legge.

Dopo la sentenza 148/2024, in conclusione, il sistema non può più accontentarsi di risposte formalistiche.

Se il diritto del lavoro familiare (in specie, femminile) vuole dirsi coerente con la sua funzione sociale e con i valori costituzionali, quest’ultimo passo non può essere anche l’ultimo passo.

Luigi Sposato, ispettore del lavoro presso l’ITL di Cosenza

* Le opinioni e le valutazioni espresse in questo articolo hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Visualizza il documento: Cass., sez. un., ordinanza 4 maggio 2025, n. 11661

Scarica il commento in PDF

L'articolo Impresa familiare, collaborazioni familiari e convivenza more uxorio: un ultimo passo oppure l’ultimo passo?* sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.