Interruzione volontaria di gravidanza: i concorsi non possono essere riservati ai soli “non obiettori”
22 July 2026|La Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 27 marzo 2026, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 2, comma 3, l. reg. 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità).
In particolare, l’art. 2 citato, al comma 3, dispone che le aziende sanitarie e ospedaliere “a) nell’ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, dotano le aree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale non obiettore di coscienza» (primo periodo); b) ove, in conseguenza «della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato ai sensi del presente comma, rimangano prive di personale non obiettore, […] avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche, entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro”.
Premettendo che al diritto di obiezione di coscienza debba attribuirsi rango costituzionale, in quanto esso trova fondamento negli artt. 2, 19 e 21 Cost., il ricorrente ha affermato, come primo motivo di impugnazione, che la citata norma regionale finirebbe per prefigurare concorsi riservati ai non obiettori di coscienza, così interferendo sui requisiti di accesso agli impieghi pubblici.
A supporto della propria tesi, il ricorrente ha fatto riferimento alla giurisprudenza costituzionale che, sulla base degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., ha ritenuto costituzionalmente illegittime procedure riservate, le quali, violando il carattere pubblico del concorso, si risolvono di fatto nell’attribuzione di indebiti privilegi appartenenti alla categoria cui è riservato l’accesso all’impiego pubblico.
Sulla base di tali premesse, la difesa statale ha censurato l’art. 2, comma 3, l. reg. n. 23 del 2015, precisando che qualora si volesse ammettere la possibilità di introdurre delle limitazioni nell’accesso ai concorsi, una restrizione del genere dovrebbe essere espressamente prevista da una legge statale.
Attraverso il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha altresì evidenziato che il termine “riservata” (riferito alle procedure concorsuali) previsto dal legislatore regionale inciderebbe, in senso negativo, sulla possibilità per tutti i potenziali candidati di partecipare ai concorsi, con conseguente lesione del principio di eguaglianza, in quanto i candidati sarebbero esclusi dalle selezioni in base alle loro convinzioni personali e morali.
Fermo quanto sopra, a detta del ricorrente, la disciplina regionale sarebbe irragionevole e sproporzionata in quanto, pregiudicando il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, si focalizza su aspetti che prescindono dal merito dei candidati e dalle loro capacità professionali, precludendo quindi una “selezione ottimale” delle risorse umane.
Infine, con il terzo motivo d’impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2, 19 e 21 Cost., osservando che la disposizione normativa regionale in questione discriminerebbe le persone in base alle loro convinzioni personali, ponendo gli individui di fronte all’alternativa di “dover privilegiare le proprie necessità, nonché le loro aspirazioni personali e di vita, rispetto alle ragioni della propria coscienza”.
Costituitasi in giudizio la Regione Sicilia, in via preliminare, è stato chiesto che le censure statati fossero dichiarate inammissibili o, comunque, infondate perché basate “su una lettura distorta della disposizione regionale”.
Ad avviso della Regione siciliana, infatti, gli “effetti selettivi e discriminatori” oggetto di denuncia sarebbero, in realtà, “inesistenti” in quanto la disposizione non prevede concorsi riservati, bensì si limita ad imporre alle aziende sanitarie l’obbligo di assicurare la funzionalità delle aree IVG, pur mantenendo aperti i concorsi anche agli obiettori. Infatti, secondo la resistente, l’eventuale qualificazione di “non obiettore” non rileva nella fase di ammissione ai concorsi, bensì nella successiva fase di assegnazione funzionale dei vincitori.
In buona sostanza, secondo la tesi della resistente, l’accesso alla procedura concorsuale resta possibile a tutti i candidati, laddove l’essere “non obiettore” inciderebbe solo sul piano organizzativo per l’assegnazione del personale alle unità operative.
Nel merito della questione, la resistente ha sostenuto che la disposizione impugnata sarebbe riconducibile alla competenza in materia di “tutela della salute” essendo funzionale a garantire gli interventi di IVG.
La Corte costituzionale, in primo luogo, ha rigettato l’eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione Sicilia, posto che il vizio interpretativo sollevato da quest’ultima attiene, ad avviso della medesima Corte costituzionale, al merito delle censure.
Nel merito è stato poi osservato che le censure del ricorrente non sono fondate “essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme a Costituzione” della norma impugnata, in quanto le censure del ricorrente muovono dall’ipotesi ermeneutica che la disposizione, facendo riferimento alle “procedure selettive di reclutamento”, consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’IVG, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza.
Ad avviso della Corte costituzionale, tale interpretazione – la quale potrebbe trovare, in effetti, conforto nell’utilizzo del termine “dotano” e nella previsione “reclutato ai sensi del presente comma” -, ove fosse l’unica possibile, porrebbe la norma regionale in contrasto con i principi in materia di tutela della salute ricavabili dall’art. 9, legge n. 194 del 1978. Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che il “personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione”. Inoltre, evidenzia la Corte costituzionale che l’obiezione di coscienza, all’interno della legge n. 194 del 1978, è riconosciuta in termini molto ampi, al punto da essere configurata come una semplice dichiarazione unilaterale recettizia, sostanzialmente manifestabile in qualsiasi momento.
Sebbene la volontà legislativa abbia voluto valorizzare fortemente il rilievo costituzionale che assume la libertà di coscienza, ad avviso dei giudici costituzionali ciò non significa che la protezione dei diritti di coscienza possa “ritenersi illimitata e incondizionata”: essa, infatti, nel limite strettamente necessario a tutelare l’interesse pubblico relativo al dovere costituzionale contrapposto, può essere bilanciata con altri doveri o beni di rilevo costituzionale.
Pertanto, sulla base dei già indicati principi, occorre interpretare la disposizione regionale impugnata all’interno del quadro dell’art. 9 l. n. 194 del 1978, che non menziona la possibilità di indire concorsi riservati ai soli non obiettori di coscienza, contemplando, invece, la possibilità di ovviare all’insufficienza del personale sanitario non obiettore anche attraverso il ricorso alla mobilità del personale.
Con riferimento al principio costituzionale volto a consentire la partecipazione di tutti i cittadini ai concorsi in condizioni di eguaglianza, la facoltà – ex art. 97, quarto comma, Cost. – di prevedere delle eccezioni a tale principio è consentita, nei limiti della ragionevolezza, soltanto quando funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.
Ad avviso dei giudici costituzionali, quindi, l’indizione di concorsi riservati ai non obiettori si configurerebbe come un’ipotesi eccezionale che la l. n. 194 del 1978 avrebbe dovuto espressamente prevedere.
Pertanto, ove l’interpretazione del ricorrente fosse l’unica praticabile, la norma censurata sarebbe in effetti contraria ai principi desumibili dall’art. 9, quarto comma, l. n. 194 del 1978, che implicitamente esclude la possibilità di indire concorsi riservati ai soli non obiettori.
Secondo la Corte costituzionale, invece, occorre aderire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata.
Così come sostenuto dalla resistente, la norma regionale si limita a imporre alle aziende sanitarie l’obbligo di assicurare la funzionalità delle aree IVG, in un contesto in cui, comunque, i concorsi resterebbero aperti anche agli obiettori, posto che la qualificazione di “non obiettore” non rileva nella fase di ammissione ai concorsi, bensì soltanto in quella relativa all’assegnazione funzionale dei vincitori.
In altri termini, ad avviso della Corte costituzionale, l’art. 2, comma 3, l. reg. n. 23 del 2025 non introduce una “esclusione selettiva” ma opera sul piano organizzativo al fine di assegnare il personale alle unità operative.
Ne consegue che il riferimento alle “ordinarie procedure selettive di reclutamento”, al fine di dotare le aree di personale non obiettore, dovrà essere interpretato in modo restrittivo, escludendo quindi concorsi riservati ai soli non obiettori.
Parimenti, il riferimento, nelle ipotesi di carenza del personale, alla necessità di avviare procedure volte alla reintegrazione di tale personale nelle aree funzionali deve essere interpretato come esclusivamente rivolto alle tradizionali forme consentite dall’ordinamento.
La Corte costituzionale ha concluso che, interpretando la disposizione impugnata secondo i principi di cui sopra, le questioni di legittimità costituzionale prospettate non sono da ritenersi fondate.
Alberto De Luca, avvocato in Milano
Alessandro Longo, avvocato in Milano
Visualizza il documento: C. cost., 27 marzo 2026, n. 42
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