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La Corte di cassazione chiarisce quando scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps per i professionisti iscritti ad un albo

16 July 2026|

Premessa

Com’è noto, la c.d. Gestione separata INPS è un fondo previdenziale istituito con la legge n. 335/1995 al fine di garantire una copertura pensionistica e alcune tutele (maternità, invalidità, assegni familiari, ecc.) a quei soggetti che non rientrano in altre gestioni previdenziali obbligatorie, come le casse professionali o le gestioni artigiani/commercianti, tra i quali: a. i liberi professionisti senza cassa previdenziale, ovverosia coloro che svolgono un’attività professionale (tipicamente intellettuale o di consulenza) senza una cassa di previdenza autonoma; b. i professionisti con albo, ma senza contributi soggettivi alla cassa previdenziale (professionisti iscritti a un albo ma che non versano contributi alla propria cassa -per statuto o per scelta-.

Con il messaggio n. 24093/2024, l’Inps, recependo la posizione assunta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 104/2022, a ribadito l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche per i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale.

Con due recenti ordinanze, “gemelle”, le nn. 6000 e 6007, entrambe del 17 marzo 2026, la sezione lavoro della Corte di cassazione è tornata ad affrontare il tema di dell’individuazione dei presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i professionisti iscritti ad albi.

A ben vedere, ancorché le due decisioni aderiscano a un filone giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. ex multis, Cass. n. 32167/2018, Cass. n. 4419/2021), hanno il pregio di contribuire a chiarire, in modo sistematico, il rapporto tra il requisito dell’abitualità dell’attività professionale e la soglia reddituale di € 5.000, a suo tempo introdotta dall’art. 44, co. 2, del D.L. n. 269/2003.

Tra i principi già affermati nei suoi diversi precedenti arresti, la Suprema Corte ha puntato l’accento sull’esigenza di un accertamento concreto e non automatico dell’obbligo contributivo.

L’ordinanza n. 6000/2026 della Corte di Cassazione

La fattispecie scrutinata con l’ordinanza n. 6000/2026 era riferita ad un’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS disposta nei confronti di una professionista iscritta all’albo degli avvocati, con decorrenza retroattiva.

L’Inps aveva infatti ritenuto sussistente setto obbligo contributivo alla luce dei redditi dichiarati dalla professionista, a suo dire ritenuti riconducibili allo svolgimento di attività professionale rilevante ai sensi dell’art. 2, co. 26, della legge n. 335/1995.

A seguito di impugnazione, il giudizio di prime cure era stato definito, da un lato, con la ritenuta sussistente, in linea astratta, obbligazione contributiva, dall’altro, con estinzione del preteso credito contributivo per intervenuta prescrizione.

In sede di gravame, la Corte distrettuale ha confermato sia la sussistenza dell’obbligo contributivo, sia maturata prescrizione del credito; provvedendo però a riqualificare le calcolate sanzioni civili (escludendo l’ipotesi di evasione contributiva e applicando il regime meno gravoso previsto per l’omissione).

L’ordinanza in commento, nel cassare la decisione di merito impugnata e rinviare alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, ha stabilito che, per i professionisti iscritti agli albi, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS non dipende esclusivamente dal reddito prodotto, ma dalla natura dell’attività svolta.

Ad avviso della Suprema corte, gli avvocati (così come altri professionisti, tra cui i commercialisti) sono tenuti a iscriversi alla Gestione separata INPS e a versare i relativi contributi quando esercitano l’attività in modo abituale, anche se non esclusivo, e producono redditi non assoggettati a contribuzione presso la Cassa professionale di riferimento.

In particolare, a tali fini, ciò che rileva non è tanto l’ammontare del reddito, quanto il carattere abituale dell’attività professionale e, quindi, il limite dei 5.000 euro annui (previsto dalla normativa per il lavoro autonomo occasionale) non può essere utilizzato come unico parametro per stabilire l’obbligo di iscrizione.

Ad ogni buon conto, se è vero che il mancato superamento di una tale soglia può rappresentare un indizio di occasionalità, ad avviso del collegio di legittimità, questo non è sufficiente, da solo, a escludere l’abitualità dell’attività, dovendo il giudice del merito valutare il complesso degli elementi disponibili, anche attraverso presunzioni.

Interessante è un passaggio dell’ordinanza in commento, riferito alla qualificazione dell’attività resa dal professionista: l’abitualità deve essere valutata come una scelta organizzativa e professionale del soggetto e non come una conseguenza ex post del reddito prodotto.

Ciò che conta sono quindi l’intenzione e la modalità con le quali il professionista decide di esercitare la propria attività, indipendentemente dai risultati economici effettivamente conseguiti.

L’ordinanza n. 6007/2026 della Corte di Cassazione

La fattispecie scrutinata con l’ordinanza n. 6007/2026 era riferita a un professionista iscritto all’albo dei commercialisti, nei cui confronti l’INPS aveva richiesto il versamento dei contributi alla Gestione separata in relazione ai redditi percepiti nell’anno di riferimento, nonostante questi risultassero inferiori alla soglia di € 5.000 stabilita per l’assoggettamento a contribuzione delle attività autonome occasionali.

Detto riferimento (e limite) reddituale era stato valorizzato sia in prime cure, sia nel successivo appello, dove i rispettivi giudici di merito avevano ritenuto che il mancato superamento della soglia reddituale fosse elemento sufficiente per qualificare l’attività come occasionale e, conseguentemente, per escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

Più nello specifico, la Corte d’appello di Salerno, pur riconoscendo in astratto la configurabilità dell’obbligo contributivo per i professionisti iscritti ad albo e non iscritti alla cassa di categoria, aveva comunque ritenuto che, nella fattispecie di cui trattasi, dovesse prevalere il dato reddituale, considerato decisivo ai fini della qualificazione dell’attività svolta dal professionista interessato.

Da qui il ricorso per cassazione proposto dall’Inps, con il quale veniva censurata l’impostazione seguita dal collegio di merito, atteso che: a. la soglia di € 5.000 non costituisce un criterio idoneo a distinguere tra attività abituale e attività occasionale, ma rileva esclusivamente ai fini dell’assoggettamento contributivo delle prestazioni occasionali; b. la presenza di elementi quali l’iscrizione all’albo professionale e la titolarità di partita IVA rappresentano indici significativi, ancorché non decisivi, dello svolgimento di un’attività con carattere di abitualità.

L’ordinanza in commento ha ritenuto il ricorso fondato e, quindi, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Preliminarmente la sezione lavoro rileva che, in tema di abitualità dell’attività svolta, la giurisprudenza di legittimità (sulla scorta di Cass., Sez.Un., n. 3240/2010), ha avuto modo di affermare più volte che “l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell’art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021).”

Nella sentenza n. 4419/2021 è stato poi ulteriormente chiarito che nell’intento del legislatore, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.

Orbene, così ragionando, dirimente è il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno e se, nell’accertamento di fatto di tale requisito, possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività; nondimeno, va evidenziato che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto.

Detto ciò, ad avviso dell’ordinanza in commento, il limite reddituale di cui all’art. 44, co. 2, del D.L. n. 269/2003 individua “non già una linea di confine tra occasionalità e abitualità ma una soglia di irrilevanza di occasionalità nello svolgimento di attività di lavoro autonomo ai fini della iscrizione alla gestione separata, nel senso che mentre il superamento della soglia reddituale costituisce una presunzione di non occasionalità, nondimeno un reddito inferiore non è presuntivo di occasionalità, dovendosi comunque verificare la sussistenza di altri elementi indicativi e sintomatici dello svolgimento di attività libero-professionale in forma abituale.”

Relativamente al requisito dell’abitualità, il collegio di legittimità ritiene che il medesimo debba apprezzarsi nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto e, quindi, da accertarsi in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio (da ponderarsi adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo) per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione (nella fattispecie scrutinata dell’apertura di partita IVA, l’Inps aveva dato atto nei motivi di appello, ma tale dato non è stato poi in alcun modo valorizzato nella impugnata sentenza di merito).

In conclusione, quindi, il principio di diritto affermato nell’ordinanza n. 6007/2026 (al quale dovrà attenersi il collegio di merito del rinvio), solida base per le prossime controversie di analoga natura, è quello secondo il quale sarà necessario “un approfondimento in fatto, non limitato alla sola verifica del reddito prodotto e, in caso di positivo superamento del requisito di abitualità, svolgendo ulteriori accertamenti sul tema della prescrizione tenendo conto, in particolare, della applicabilità della disciplina in proroga di cui al DPCM 10/6/2010 e della dinamica della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione in ragione della ricezione della notifica dell’avviso.”

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena e nell’Università degli Studi di Firenze

Visualizza i documenti: Cass., ordinanza 17 marzo 2026, n. 6000; Cass., ordinanza 17 marzo 2026, n. 6007

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