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Oggetto della contestazione dell’addebito è il fatto nei suoi elementi materiali, non la specifica norma che si ritiene violata

19 July 2026|

Con la pronuncia in esame, Cass., ordinanza, 8 aprile 2026 n. 8741, viene chiarito che, nell’ambito del licenziamento disciplinare, l’oggetto della contestazione ex art. 7 L. 20 maggio 1970 n. 300 è circoscritto ai fatti materiali addebitati al dipendente, mentre non si estende alle specifiche disposizioni legali o contrattuali che si ritengono violate.

Ne consegue che l’omesso o errato richiamo alla specifica norma del CCNL che punisce la recidiva con la sanzione espulsiva non inficia la validità della contestazione e non esime il giudice di merito dal dovere di qualificare giuridicamente la fattispecie. Sulla base di tale principio, è stato accolto il ricorso del datore di lavoro e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

Più precisamente, la fattispecie in esame trae origine dal licenziamento intimato da una società tessile ad un dipendente, a cui erano state contestate alcune lavorazioni errate, nonché la recidiva biennale. Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello di Firenze dichiaravano illegittimo il recesso, ordinando la reintegra del lavoratore in quanto, pur accertata la materialità del fatto, ritenevano punibile la condotta solo con una sanzione conservativa, sulla base delle previsioni del CCNL applicabile.

Tale motivazione si fondava, altresì. Sul convincimento che dovesse escludersi che – con il mero richiamo ai precedenti disciplinari – potesse intendersi contestata la violazione della specifica norma del contratto collettivo fondante il licenziamento per recidiva.

La Società ha impugnato la sentenza, censurandola, in quanto non conforme all’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui nella lettera di contestazione sarebbe stato sufficiente un richiamo ai precedenti disciplinari e per aver omesso di valutare la rilevanza della recidiva a fronte del chiaro tenore delle lettere di contestazione e di licenziamento.

Nella pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di censura chiarendo che l’oggetto della contestazione dell’addebito, secondo la previsione di cui all’art. 7 L. 300/70, è il fatto nei suoi elementi materiali, non la specifica disposizione legale o contrattuale che si presume violata; pertanto, l’erronea indicazione di tali norme non comporta né l’invalidità della contestazione, né la limitazione della valutazione giudiziale alle sole norme invocate.

Al contrario, è nel potere del Giudicante di procedere alla qualificazione giuridica del fatto materiale. Poiché stabilire se un determinato addebito rientri o meno nella previsione del codice disciplinare costituisce una valutazione di diritto, non accertamento di un fatto, il Giudice di merito ha facoltà di procedere ad una diversa valutazione, anche in assenza di specifiche contestazioni delle parti.

Sul punto, la Corte di Cassazione si è conformata ad un principio già consolidato, statuito da Cass. 13 maggio 1997, n. 4175, secondo cui: “Oggetto della contestazione dell’addebito disciplinare secondo la previsione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 300 del 1970 è il fatto nei suoi elementi materiali, e non anche le specifiche norme legali o clausole contrattuali che il fatto abbia violato. (Cass. n. 2369-1982). L’erronea indicazione di esse da parte del datore di lavoro non comporta né la invalidità della contestazione né che il giudice debba limitare la sua valutazione all’accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione. Egli deve, invece, accertare, competendo al giudice la qualificazione giuridica del fatto, se lo stesso configuri illecito disciplinare, intendendo con questo termine non solo la violazione di clausole del c.d. codice disciplinare, ma ogni inadempimento del prestatore di lavoro agli obblighi nascenti dalla legge o dal contratto, e l’adeguatezza di esso, per la sua gravità sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a fondare il recesso”.

Tale principio è ben riassunto dal noto brocardo latino “Da mihi factum, dabo tibi ius” (tradotto: “narrami il fatto e ti darò il diritto“), quale corollario di “Iura novit curia” (tradotto: “Il Diritto è noto ai Giudici). In altre parole, allegati e provati i fatti materiali, sarà il Giudice, che conosce il diritto, a individuarne la corretta qualificazione giuridica.

Nella fattispecie, si è quindi ritenuto che la Corte d’Appello non avrebbe dovuto limitarsi, come avvenuto, a rilevare la mancata contestazione della specifica norma collettiva che, in presenza di recidiva, avrebbe fondato il licenziamento, ma avrebbe dovuto procedere ad un’autonoma valutazione in diritto della fattispecie contestata, ai fini di verifica della sussunzione della medesima nell’una o nell’altra delle ipotesi sanzionate dalla norma collettiva. Per questi motivi, è stata decisa la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Paola Polliani, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 8 aprile 2026, n. 8741

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