Regime speciale impatriati per lavoratori rientrati da distacco all’estero
18 January 2021|Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il regime agevolato dei lavoratori impatriati può essere fruito dal lavoratore che rientri dal distacco all’estero presso una società del gruppo internazionale, in virtù di contratto di lavoro locale, regolamentato dalla legislazione del Paese estero, soltanto in presenza di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, che in base alle condizioni oggettive non costituisca prosecuzione di quest’ultimo. Si considerano sintomatici di una continuità contrattuale, ad esempio, il riconoscimento di ferie pregresse o dell’anzianità, l’assenza di periodo di prova, o ancora clausole volte a non liquidare i ratei (tredicesima, quattordicesima, Tfr), ovvero clausole di reinserimento nell’organico al termine del distacco. (Agenzia delle Entrate - Risposta 18 gennaio 2021, n. 42).
