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Sanatoria «sub iudice», espulsione illegittima

5 May 2025|

Premessa

La presente nota esamina le ragioni sottese all’ordinanza della Cassazione n. 6606 del 12 marzo 2025 in tema di immigrazione.

Il provvedimento di che trattasi rappresenta una fattispecie che trae origine dall’interazione tra la procedura di emersione dal lavoro irregolare (disciplinata ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34/2020) e il provvedimento di espulsione, a cui si applicano due giurisdizioni differenti, rispettivamente la giustizia amministrativa e quella ordinaria.

Al fine di agevolare quanto più possibile la comprensione del lettore, si evidenzia che il dato da tenere d’occhio è l’argomentazione giuridica espressa dalla Suprema Corte volta a chiarire il metodo di determinazione del termine finale della procedura di regolarizzazione che funge da causa impeditiva per l’espulsione dell’immigrato.

Nello specifico, si tratta di accertare se tale termine coincida con il mero rigetto amministrativo dell’istanza disposta dal Prefetto ovvero se la coltivazione del contenzioso avverso il provvedimento di rigetto impedisca di considerare concluso il procedimento e con esso il divieto di espellere il lavoratore. L’analisi del caso in esame risulta di grande interesse anche per il riparto di giurisdizione che emerge dal contenzioso prodotto.

Il criterio per determinare la giurisdizione non si basa sulla soggettiva prospettazione della domanda o sul tipo di pronuncia richiesta, bensì sul petitum sostanziale, ovvero sulla natura intrinseca della posizione soggettiva dedotta in giudizio.

Il ricorrente, un bracciante agricolo di nazionalità albanese, nella fattispecie concreta, oggetto di analisi, ha fatto valere il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avverso il decreto di espulsione e quello di impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di emersione innanzi al Giudice amministrativo.

Il fatto

La controversia attiene al caso di un cittadino extracomunitario per cui era stata presentata per mezzo del suo datore di lavoro una domanda di emersione dal lavoro irregolare nel luglio del 2020. Il Prefetto di Grosseto rigettava l’istanza nel settembre 2021. Avverso tale rigetto veniva proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Nelle more del contenzioso radicato in seno al giudice di prime cure, il Prefetto emetteva un decreto di espulsione. A cui seguiva, da parte del giudice amministrativo, il mancato accoglimento del ricorso del lavoratore. Lo stesso appellava tale sentenza presso il Consiglio di Stato, ottenendo, nelle more, un’ordinanza cautelare (Ord. n. 4321/2023 del 19.10.2023) che sospendeva l’esecutività della sentenza del giudice di primo grado e con esso gli effetti del rigetto amministrativo.

Il Consiglio di Stato motivava tale sospensiva considerata «l’assenza di pregiudizi per l’ordine e la sicurezza pubblica e il danno derivante dal diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare», dopo aver già in precedenza (con Ord. 4166/2022) ritenuto che «le censure avanzate da parte appellante meritano approfondimento in sede di merito e che, in assenza di specifiche contestazioni riguardanti pericolo per la sicurezza pubblica, deve ritenersi prevalente l’interesse dell’appellante a non vedere sacrificata la situazione giuridica vantata».

Parallelamente al contenzioso amministrativo veniva coltivato un ulteriore ricorso presso il Giudice di Pace in opposizione al decreto di espulsione disposto dal Prefetto di Grosseto, che si concludeva con il rigetto, in quanto si riteneva ininfluente la pendenza del giudizio amministrativo (all’epoca, in primo grado) e il successivo appello con sospensiva.

Avverso il provvedimento del Giudice di Pace, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione articolato nei seguenti motivi.

Con il primo motivo lamentava la violazione e/o omessa applicazione dell’art. 103, commi 11 e 17, del D.L. 34/2020, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si sosteneva che il Giudice di Pace avesse errato a non applicare il divieto di espulsione previsto dalla normativa sull’emersione.

Nello stesso motivo, si lamentava anche l’omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi (la pendenza del giudizio amministrativo e la sospensiva del Consiglio di Stato), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Con il secondo motivo, presentato in via subordinata, contestava la violazione e/o omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c. (norma sulla sospensione del processo per pregiudizialità), sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si sosteneva che il giudizio sull’espulsione dovesse essere sospeso in attesa della definizione di quello sull’emersione.

La decisione

 La Suprema Corte ribaltando la decisione del Giudice di Pace, accoglieva il ricorso del lavoratore per la motivazione che segue.

L’argomentazione giuridica su cui la Cassazione fondava la propria pronuncia è dettata ai sensi dell’art. 103, comma 17, del d.l. 34/2020, cui vieta l’espulsione «nelle more della definizione dei procedimenti» di emersione, salvo specifiche eccezioni non ravvisabili nel caso di specie.

La Corte richiamando i propri precedenti (Cass. 24294/2021, Cass. 26863/2022) che già affermavano l’operatività del divieto fino alla conclusione della procedura, nonché superando un orientamento più restrittivo (Cass. 35448/2023) che sembrava limitare il divieto alla fase amministrativa, osservava che il fatto risolutivo, nella fattispecie concreta, è stata l’intervenuta sospensione cautelare degli effetti del rigetto da parte del Consiglio di Stato.

Il provvedimento cautelare che disponeva la sospensiva comportava che il rigetto amministrativo è da ritenersi inefficace e per l’effetto la procedura di emersione non può assolutamente considerarsi conclusa.

Ne consegue che il divieto di espulsione sancito dal comma 17, in presenza dell’ordinanza cautelare, è integralmente operante e il decreto espulsivo è illegittimo in quanto emesso in violazione di tale divieto, venendo meno il presupposto di un soggiorno irregolare.

Alla luce di quanto sopra, la Cassazione afferma un importante principio di diritto: «In tema di espulsione amministrativa dello straniero, per effetto del D.L. 34/2020 art.103, comma 17, dopo la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.103, non può essere legittimamente disposta l’espulsione del lavoratore straniero “in emersione”, salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione, fino alla conclusione della procedura anche giurisdizionale in ipotesi di impugnativa del provvedimento amministrativo reiettivo.

Il comma 17 del citato art.103, invero, ricollega il divieto di emissione del decreto di espulsione, salvo i casi descritti al comma 10, alla sola pendenza («nelle more della definizione») dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 per l’emersione del lavoro irregolare e la suddetta procedura non può dirsi conclusa in pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto». Se ne deduce che la tutela si estende fino alla fine di tutti i possibili gradi di giudizio sull’istanza di emersione.

Per quanto sopra, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza del Giudice di Pace e rinvia la causa allo stesso ufficio (ma a diverso magistrato) per una nuova decisione conforme al principio enunciato e per la liquidazione delle spese.

Giovanni Gambino, avvocato in Firenze

Visualizza il documento: Cass. civ. sez. Iª, ordinanza 12 marzo 2025, n. 6606

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