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Sui permessi della legge n. 104/1992, l’insussistenza dell’abuso contestato determina l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a tale titolo

20 August 2025|

 

La Corte d’appello di Milano (confermando la decisione del giudice di prime cure) dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, al quale la banca datrice di lavoro aveva addebitato l’assenza ingiustificata nelle giornate durante le quali lo stesso -nonostante il denunciato stato di malattia – era stato osservato nell’atto di svolgere prestazioni lavorative presso una struttura ricettiva, nonché la fruizione abusiva del permesso ex legge n. 104/1992, in difetto di effettivo intervento assistenziale a favore del padre disabile.

Il collegio di merito più nello specifico, aveva ritenuto che le condotte descritte nella relazione investigativa disposta dall’azienda datrice di lavoro non fossero idonee ad integrare gli illeciti disciplinari contestati al lavoratore: da un lato, la prospettazione dello svolgimento di attività lavorativa; dall’altro non risultava provato un “abuso” del permesso ex legge n. 104/1992 utilizzato per l’assistenza al padre.

Con l’ordinanza n. 15042 del 4 giugno 2025 la Corte di cassazione ha rigettato il successivo ricorso che era articolato su cinque motivi.

Ad avviso della sezione lavoro, il primo motivo è, in primo luogo, inammissibile in quanto non individua affatto uno o più specifici fatti il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice del reclamo limitandosi (in ammissibilmente), da un lato, a prospettare una valutazione alternativa delle risultanze in atti rispetto a quella operata dalla Corte di merito in relazione al dedotto svolgimento di una attività lavorativa “parallela” da parte del lavoratore e, dall’altro, a lamentare l’omesso esame di argomentazioni giuridiche circa l’asserita violazione da parte dello sesso dell’art. 41 CCNL applicato al rapporto di lavoro.

Il secondo motivo è stato invece dichiarato infondato.

L’obbligo di motivazione “è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.” (v. Cass. n. 13170/2021).

Già le sezioni unite della Corte regolatrice avevano in precedenza statuito è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v. Cass., sez. un. n. 8053/2014 e n. 9032/2014; analogamente, Cass., sez. un., n. 24282/2014, n. 21216/2015, Cass., sez. un., n. 21973/2021; Cass., sez. III, n. 13170/2021; Cass., sez. II, n. 10525/2022; Cass, sez. II, n. 7523/2022).

Secondo l’ordinanza in commento, la motivazione svolta dalla Corte d’Appello a sostegno della insussistenza del carattere “professionale” dell’attività svolta dal lavoratore nella denunciata gestione di un B&B risulta articolata in relazione a tutte le risultanze probatorie e perfettamente comprensibile.

Relativamente alla dedotta violazione dell’art. 41 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, ad avviso dell’ordinanza in commento la Corte territoriale ha implicitamente risolto in senso negativo la questione della sussistenza dell’addebito disciplinare nella parte in cui ha radicalmente escluso sia la natura imprenditoriale dell’attività di B&B sia, ed a maggior ragione, lo svolgimento di una attività “lavorativa” ed ha ricondotto le attività oggetto di ispezione a “normale vita personale e domestica” all’interno della abitazione di residenza.

In relazione invece ai permessi ex art. 33, co. 3, della legge n. 104/1992, la verifica in concreto, sulla base dell’accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, dell’esercizio con modalità abusive difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è consentito, appartiene alla competenza ed all’apprezzamento del giudice di merito (v. Cass. n. 509/2018; Cass. n. 29062/2017; Cass. n. 30676/2018; Cass. n. 21529/2019), di talché la pretesa di un sindacato di legittimità sul punto esorbita dall’esame di legittimità.

Sul punto, la Corte regolatrice ha già chiarito (Cass. n. 7306 del 2023) come sia “elemento essenziale della fattispecie di cui all’art. 33, comma 3 cit., l’esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, da intendere non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile. Ciò senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro, purché risulti non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto) ma ampiamente soddisfatta, in base ad una valutazione necessariamente rimessa al giudice di merito, la finalità del beneficio che l’ordinamento riconosce al lavoratore in funzione della prestazione di assistenza e in attuazione dei superiori valori di solidarietà sopra richiamati (…)”.

Con la medesima pronuncia è stato anche ribadito che spetta al giudice di merito valutare se la fruizione dei permessi possa dirsi in concreto realizzata in funzione della preminente esigenza di tutela delle persone affette da disabilità grave, e pur nella salvaguardia di una residua conciliazione con le altre incombenze personali e familiari che caratterizzano la vita quotidiana di ogni individuo.

Nella fattispecie scrutinata, la Corte territoriale, con motivazione coerente ed articolata ha affermato l’insussistenza dell’abuso ascritto al lavoratore riguardo la fruizione del permesso di cui alla legge n. 104/1992.

Da quanto, infatti, accertato dagli investigatori appare possibile escludere che il lavoratore si sia avvalso del permesso “non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività” (v. Cass. n. 4984/2014), abusando del diritto riconosciutogli dalla citata normativa. Per condivisibile giurisprudenza, infatti, la finalità assistenziale in favore del familiare, sottesa ai permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992, è da intendere in senso ampio, in quanto volta ad “una più agevole integrazione familiare e sociale”, senza che la fruizione dei medesimi debba essere necessariamente funzionale alle esigenze di cura (v. Cass. n. 20243/2020).

Ad avviso dell’ordinanza in commento, non appare rilevante alcuna indagine sulla natura delle attività svolte dal lavoratore durante la giornata in favore del padre, presso la cui abitazione lo stesso si è ripetutamente recato, occupandosi -fra l’altro- dell’animale del genitore e così certamente collaborando alle esigenze della sua gestione domestica.

A ben vedere, si tratta di un apprezzamento di merito, indissolubilmente legato alle circostanze del caso concreto che non può essere sovvertito in sede di legittimità mediante doglianze intrise di riferimenti fattuali.

Relativamente al denunciato abuso del permesso concesso il collegio del merito ha ritenuto, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, che la prova acquisita abbia confermato l’assistenza e, quindi, la relativa decisione, una volta accertato l’insussistenza di una condotta di abuso del permesso ha escluso la legittimità del licenziamento, non merita le censure che sul punto le vengono mosse dall’azienda ricorrente.

Ad avviso della sezione lavoro, la Corte d’appello, avendo escluso il carattere antigiuridico delle condotte contestate, ha deciso in conformità con la giurisprudenza di legittimità la quale, mitigando le contrapposizioni estreme che hanno polarizzato il dibattito dottrinale e sviluppando gli effetti applicativi di un primo deliberato (v. Cass. n. 23669/2014), ha chiarito che “l’insussistenza del fatto contestato comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica, e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore (v. Cass. n. 20540 del 2015, Cass. n. 18418 del 2016, Cass. n. 10019 del 2016, Cass. n. 13383 del 2017, Cass. n. 13799 del 2017, nonché Cass. n. 20545 del 2015).”

Più nello specifico, in quelle sedi è stato affermato che la nozione di insussistenza del fatto contestato comprende non solamente i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente (v. Cass. n. 10019/2016, cit.).

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 4 giugno 2025, n.15042

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