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Tempestive le giustificazioni trasmesse entro il quinto giorno dalla contestazione

1 April 2025|

La pronuncia in commento, Cass., ordinanza, 29 gennaio 2025, n. 2066, sottopone al vaglio della Suprema Corte la dibattuta questione interpretativa dell’art. 7 comma 5 Legge n. 300/1970 e delle analoghe disposizioni collettive che prevedono, a tutela del lavoratore contestato disciplinarmente, un termine decadenziale breve di 5 giorni per l’invio al datore di lavoro di eventuali giustificazioni difensive.

La questione interpretativa pone in evidenza un duplice rilievo di interessi da tutelare: da un lato, fatto salvo comunque il diritto del lavoratore di impugnare il provvedimento disciplinare, l’incontestabile diritto di difesa del lavoratore da far valere, avvalendosi dell’assistenza di un rappresentante sindacale, entro il breve termine di 5 giorni; dall’altro, il potere disciplinare datoriale la cui legittimità è subordinata al decorso di tale termine decadenziale. Il contesto legislativo e collettivo non consente al datore di lavoro di adottare provvedimenti disciplinari legittimi prima che sia decorso il termine a difesa del lavoratore salvo che le giustificazioni inviate dal lavoratore a sua discolpa siano immediate ed esaustive e il lavoratore non abbia esplicitato alcuna riserva di fornire ulteriori giustificazioni entro tale termine.

Peculiare è l’ipotesi che viene in evidenza nel caso di specie in cui le giustificazioni difensive del lavoratore, inviate tempestivamente, siano pervenute al datore di lavoro oltre il termine quando la sanzione era ormai stata irrogata.

L’esatta individuazione del momento in cui decade il diritto di difesa del lavoratore – tra invio e ricezione – è oggetto della pronuncia in commento, assolutamente innovativa sul precedente orientamento giurisprudenziale che qualifica le giustificazioni difensive atto unilaterale recettizio e ne subordina l’efficacia alla avvenuta ricezione del destinatario datoriale. Interpretazione che non supportata dal dato normativo snatura la ratio della norma contestata ispirata geneticamente alla tutela del diritto di difesa del lavoratore in un procedimento disciplinare in cui lo stesso è destinatario di potenziali sanzioni.

Nel caso di specie, la Corte territoriale è in linea con la pronuncia del giudice di prime cure che accoglie parzialmente il ricorso per annullamento del licenziamento per giusta causa convertendolo, dopo aver riaccertato la condotta contestata – guida del furgone aziendale nel deposito e conseguente piegatura di un tratto di tubazione dell’impianto di area compressa e la fuoriuscita dal suo alloggiamento, con recidiva rispetto alla violazione disciplinare – in giustificato motivo soggettivo.

Le argomentazioni della Corte territoriale aderiscono pienamente all’interpretazione fornita dal primo giudice sull’art. 7 comma 5 Statuto dei Lavoratori, corrispondente all’art. 8 del CCNL di settore. Ne consegue che le controdeduzioni difensive del lavoratore licenziato, nel caso di specie, sono tardive per essere pervenute al datore di lavoro oltre il termine di 5 giorni dalla contestazione del licenziamento, pur se inviate tempestivamente dal lavoratore.

Così argomentando il termine decadenziale posto a fondamento del diritto di difesa del lavoratore si esaurirebbe non con l’invio documentato delle difese al datore bensì con la mancata ricezione delle stesse nel termine.

Ricorre in Cassazione il lavoratore denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 c. 5 e 18 c. 4 Stat. Lavoratori nonché degli artt.  8-9-10 CCNL di settore e sostenendo l’erronea interpretazione del Corte sul significato da attribuire al termine di decadenza contemplato dalle norme violate. Argomentazioni altresì erronee quelle che sanzionano la condotta contestata, riconducibile al «sensibile danneggiamento colposo al materiale in lavorazione» piuttosto che all’«esecuzione negligente o con assoluta lentezza del lavoro affidato o guasto per disattenzione o negligenza del materiale dello stabilimento in costruzione», con sanzione espulsiva e non conservativa.

La Suprema Corte discostandosi dall’interpretazione restrittiva e scarsamente aderente  all’impostazione ermeneutica delineata nella consolidata giurisprudenza di legittimità a tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato garantisce ampiamente il diritto del lavoratore di inviare  nel breve termine le eventuali giustificazioni difensive.

In tal senso, la norma collettiva in esame non supporta l’interpretazione «dell’atto unilaterale ricettizio» non contemplando alcun riferimento alla ricezione delle giustificazioni da parte del datore e/o della sua richiesta di essere sentito a propria difesa, né al momento in cui le stesse debbano pervenire al datore di lavoro bensì fa riferimento alla documentata data di invio di giustificazioni o richieste del lavoratore. Il diritto di difesa sarebbe altrimenti irrimediabilmente compromesso se si confinasse e limitasse il suo esercizio al momento della ricezione – seppur documentata – da parte del datore di lavoro –  che ragionevolmente potrebbe avvenire oltre il quinto giorno – piuttosto che al momento, assolutamente certo al lavoratore, dell’invio.

La Suprema Corte ribadisce contestualmente che tale termine è «chiaramente  funzionale ad esigenze di tutela dell’incolpato» ed è precluso al datore irrogare la sanzione disciplinare prima del decorso del  termine.

In un contesto di tutela piena ed effettiva del lavoratore «incolpato», la Suprema Corte richiama consolidati principi adottati in fattispecie analoga. In particolare, il principio secondo cui «il dato letterale del secondo comma, ove si fa riferimento alla presentazione delle giustificazioni, e non anche alla ricezione delle stesse da parte datoriale, è sufficientemente chiaro, orientando l’attività ermeneutica nel senso di attribuire alle parti sociali l’intento di riferire il termine di decadenza per l’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, al momento dell’invio delle giustificazioni e non della ricezione delle medesime da parte del datore di lavoro, non potendo prospettarsi ragionevoli dubbi sulla effettiva portata del significato della clausola» (Cass. 32607/2018) e quello secondo cui il datore di lavoro che intende irrogare una sanzione disciplinare non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato, che abbia nel termine decadenziale fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla giustificazione di comunicazioni scritte, anche se queste appaiono di per sé ampie ed esaustive.

Maria Aiello, primo tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 29 gennaio 2025, n. 2066

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