Trattamento fiscale applicabile agli emolumenti erogati a dipendente residente in Svizzera
9 October 2020|Per il dipendente residente in Svizzera dal 2012 e che ha
prestato la propria attività lavorativa in Italia dal 21 gennaio 2013 al 31
luglio 2014 e in Svizzera dal 1° agosto 2014 al 1° ottobre 2019:
- la quota parte delle somme erogate a titolo di TFR di incentivo all'esodo ed
il corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza, riferibile al periodo 21
gennaio 2013- 31 luglio 2014, in cui il dipendente è stato residente in
Svizzera e ha prestato l'attività lavorativa in Italia, è soggetta a tassazione
concorrente in entrambi gli Stati;
- la quota parte delle somme erogate a titolo di TFR, di incentivo all'esodo
edi corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza, riferibile al periodo 1
agosto 2014 - 1ottobre 2019, in cui il dipendente è stato residente in Svizzera
e ha quivi prestato l'attività lavorativa, è soggetta a tassazione esclusiva in
Svizzera.
Fermo restando che, per le quota parte degli emolumenti assoggettata a
imposizione concorrente, il dipendente potrà richiedere, al fine di eliminare
la doppia tassazione, l'esenzione da imposizione in Svizzera (Stato di
residenza al momento della percezione di tali emolumenti) ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, della Convenzione, il sostituto d'imposta, può
applicare direttamente il regime convenzionale ed escludere dall'applicazione
delle ritenute alla fonte la quota parte degli emolumenti soggetta a tassazione
esclusiva in Svizzera (Agenzia Entrate - risposta 09 ottobre 2020, n. 460).
