Il punto sull’Appalto: eliminato l’obbligo del committente di versare le ritenute fiscali al posto dell’appaltatore
27 Gennaio 2020|Sotto le festività natalizie sono fortunatamente intervenuti il Legislatore e l’Agenzia delle Entrate a fare chiarezza.
È stata interamente riscritta la norma che più aveva allarmato le imprese (art. 4 D.L. 124/2019) che prevedeva l’obbligo per il committente di versare all’Erario le ritenute fiscali dovute dall’appaltatoree calcolate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle opere e dei servizi affidati.
Nella nuova versione, l’obbligo del versamento delle ritenute fiscali rimane a carico dell’impresa appaltatrice affidataria o subappaltatrice mentre sul committente grava “solo” un onere di verifica dell’esatto adempimento e di riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati.
A tal fine la norma prevede che l’appaltatrice versi le ritenute fiscali con distinte deleghe di pagamento per ciascun appalto ed, entro cinque giorni, ne trasmetta copia al committente unitamente all’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, con il dettaglio delle ore lavorate, della retribuzione e delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente.
In caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi da questa maturati fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o per una somma pari alle ritenute non versate, dandone comunicazione entro 90 gg. all’Agenzia delle Entrate competente.
L’impresa appaltatrice non avrà facoltà – a differenza della previsione originaria – di effettuare alcuna compensazione nel modello F24 relativo all’appalto.
A carico del committente inadempiente all’obbligo di verifica è prevista la medesima sanzione irrogata all’impresa appaltatrice per la non esatta determinazione e tempestivo versamento delle ritenute, senza possibilità di compensazione.
È esclusa l’applicazione di tale norma agli appalti che presentano una delle seguenti caratteristiche:
- non prevedono utilizzo di manodopera;
- la prestazione lavorativa del personale impiegato nell’appalto non si svolge presso la sede del committente;
- i beni strumentali non sono messi a disposizione dal committente;
- il valore annuo dell’appalto non supera i 200.000 euro.
La decorrenza degli obblighi introdotti dalla nuova normativa è il 1° gennaio 2020 e quindi, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 108/E del 23.12.2019, a partire dai versamenti da effettuarsi nel mese di febbraio 2020, anche per i contratti di appalto stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2020.
Rossana Cassarà
