Il reato di riduzione in schiavitù dei lavoratori: l’eterno ritorno all’uguale
29 Luglio 2025|Il reato di sfruttamento del lavoro è anticipato, storicamente e normativamente, da altri due delitti – entrambi evocativi di gravi fenomeni lesivi della dignità umana – rappresentati dalle fattispecie criminose di schiavitù e servitù contemplate nell’art. 600 c.p.
Difatti, le nozioni di schiavitù e servitù sono in grado di evocare, sebbene con talune differenze, situazioni e contesti assai prossimi a quelli di altre fattispecie penali come, appunto, il reato di sfruttamento del lavoro e di intermediazione illecita ex art. 603 bis. c.p., soprattutto nella sua forma ed espressione più grave, conosciuta come “caporalato”.
Le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, sebbene entrambe proiettate nella medesima direzione di tutela della libertà e della dignità umana, presentano tra loro ontologiche differenze.
La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16136 del 29 aprile 2025 ( pronunciata all’udienza 16 gennaio 2025),è intervenuta su una vicenda avente ad oggetto la commissione di reati di differente natura, tra cui il reato di riduzione in schiavitù, che si assume essere stati commessi, tra il 2008 ed il 2011, da parte dei caporali e degli imprenditori, in qualità di datori di lavoro, nei confronti dei lavoratori braccianti.
Nella pronuncia in esame, la Corte di legittimità si è soffermata, con particolare attenzione, sul delitto di schiavitù perpetrato nei confronti di alcuni lavoratori extracomunitari impiegati, in condizioni di palese precarietà e di feroce disumanità, per la raccolta di angurie e pomodori nelle campagne neretine.
Nella vicenda in oggetto, la Corte di Assise di Lecce, all’esito del giudizio di primo grado, aveva condannato, con sentenza del 2017, sia gli intermediari – cc. dd. “caporali” – che gli imprenditori – i.e. i datori di lavoro – per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al reclutamento ed allo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari irregolari, diretta altresì alla commissione dei reati di favoreggiamento della permanenza di lavoratori irregolari sul territorio italiano, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di estorsione e violenza privata, nonché di quello di riduzione in schiavitù (stante l’anteriorità cronologica dei fatti in contestazione rispetto all’introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p.), con assorbimento del reato di estorsione (come è noto questo articolo è stato aggiunto, nel codice penale, dall’art. 12 del D. L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e poi sostituito dall’art. 1 della Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 a decorrere dal 4 novembre 2016).
Il giudice di appello, con sentenza del 2019, riformava tuttavia la decisione di primo grado, in senso ampiamente favorevole agli imputati assolvendoli da tutti gli addebiti riconosciuti, in precedenza, dal giudice di primo grado.
Successivamente, la Corte di Cassazione, adita dal pubblico ministero e dalle parti civili annullava, con sentenza della Sezione Quinta n. 17095 del 16 marzo 2022, la decisione impugnata, con rinvio dinanzi alla Corte di Assise di appello di Taranto.
La Corte di Assise di Appello jonica, escludeva, disattendendo le istanze delle parti ricorrenti, che le condotte accertate potessero essere ricondotte al paradigma associativo finalizzato allo sfruttamento dei lavoratori, in quanto, agli atti, non sussisteva prova, né in capo ai datori di lavoro né ai caporali, dell’esistenza di una struttura caratterizzata da una specifica distinzione di ruoli, da un apparato strumentale, logicistico e finanziario finalizzato al compimento di delitti né dall’affectio societatis, elementi tipizzanti il sodalizio criminoso.
Il medesimo collegio riteneva, invece, che i caporali fossero stati autori, in conformità alle coordinate ermeneutiche tratteggiate dalla Corte di Cassazione con sentenza rescindente ed alla luce di quanto emerso dalle intercettazioni, di comportamenti suscettibili di essere inquadrati nell’alveo del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ex art. 600 c.p., in particolare nel delitto di schiavitù nei confronti di lavoratori.
Difatti i lavoratori, pur essendosi portati in Italia spontaneamente per attendere alle attività di raccolta nei campi, si erano trovati in una condizione di soggezione che non consentiva loro di interloquire paritariamente con i committenti e di decidere, di conseguenza, in assoluta ed incondizionata autonomia, di accettare o meno le condizioni contrattuali. A parere del giudice del rinvio, l’assenza di alternative validamente percorribili, da parte dei lavoratori, ha indotto, questi ultimi, ad accettare – passivamente – condizioni lavorative inique ed abitativo-alloggiative degradanti in contrasto non solo con i diritti dei lavoratori, ma con i primari diritti umani.
Il giudice del rinvio è pervenuto ad opposte conclusioni, viceversa, con riferimento alle posizioni dei datori di lavoro, indicati quali soggetti che si sarebbero giovati, sotto il profilo economico e commerciale, della spietata coartazione operata, dai caporali, in pregiudizio dei migranti.
In particolare, il giudice del rinvio, confermando l’assoluzione nei confronti dei datori-imprenditori per il delitto di riduzione in schiavitù, ha ritenuto che la circostanza secondo cui i datori si fossero consapevolmente avvantaggiati di manodopera a prezzo bassissimo, prestata in condizioni di evidente precarietà, non risultava sufficiente a dimostrarne il cosciente e volontario concorso, con i caporali, nel sostanziale restringimento degli spazi di libertà ed autodeterminazione dei lavoratori, elementi caratterizzanti il sostrato oggettivo del delitto di riduzione in schiavitù.
Successivamente, gli approdi raggiunti dalla Corte Jonica sono stati oggetto di nuova impugnazione, dinanzi alla Corte Suprema, proposta sia da parte dei lavoratori, costituiti parti civili sin dal primo grado di giudizio, sia dei caporali, in qualità di soggetti condannati.
Difatti, i lavoratori, dubitando della legittimità delle conclusioni raggiunte dal giudice del rinvio, lamentavano da un lato il mancato riconoscimento, in capo ai datori di lavoro ed ai caporali, del paradigma associativo e dall’altro il disconoscimento del delitto di riduzione in schiavitù anche in capo agli imprenditori e non solo in capo ai caporali. Secondo i lavoratori ricorrenti, difatti, gli imprenditori, quali datori di lavoro, sarebbero stati i beneficiari ultimi delle prestazioni lavorative effettuate dai lavoratori medesimi, cui veniva corrisposto un salario del tutto insufficiente secondo i parametri costituzionali di cui all’art. 36 Cost.
Come detto, la decisione prospettata dal giudice del rinvio è stata oggetto di gravame, dinanzi alla Suprema Corte, anche da parte dei caporali condannati per il delitto di riduzione in schiavitù.
A parere del primo dei caporali-ricorrenti, il giudice del rinvio avrebbe dovuto ritenere insussistente la circostanza secondo cui i lavoratori fossero stati vittima di una incondizionata compromissione della loro capacità di autodeterminazione, idonea ad integrare la condotta illecita di riduzione in schiavitù rilevante ex art. 600 c.p.
Difatti, il ricorrente ha sostenuto che la Corte di Assise di Appello jonica avrebbe dovuto considerare che l’attività di reclutamento e gestione della manodopera, utilizzata nei campi, non ha comportato, invero, l’esposizione dei lavoratori alle severe vessazioni descritte dai giudici di merito né alla sottoposizione dei lavoratori stessi all’ipotizzata coartazione.
Secondo gli altri caporali-ricorrenti, invece, la Corte di Assise di Appello jonica aveva errato nel ritenere sussistente l’elemento oggettivo del reato di riduzione in schiavitù, da individuarsi nell’approfittamento di una situazione di vulnerabilità dei lavoratori da parte degli stessi caporali.
A parere dei ricorrenti, difatti, la situazione di “vulnerabilità” dei lavoratori, nonché lo stato di fragilità in cui gli stessi avrebbero versato, non sarebbero equiparabili, legittimamente, all’assenza di alternative esistenziali validamente percorribili da parte dei medesimi. Aggiungevano, inoltre, che si sarebbe dovuto escludere che le persone offese avessero patito una significativa compromissione della loro capacità di autodeterminazione in quanto i migranti, liberamente attivatisi per la ricerca di un’occupazione, avrebbero comunque costantemente mantenuto la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro.
Nel dicembre 2024, il Procuratore Generale depositava una memoria ove veniva chiesto da un lato il rigetto dei ricorsi proposti dalle parti civili, in particolare nella parte in cui chiedevano il riconoscimento dell’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento dei lavoratori, e dall’altro l’accoglimento del ricorso proposto dalle predette parti civili nella parte in cui veniva richiesto il riconoscimento della sussistenza del delitto di riduzione in schiavitù anche in capo ad alcuni imprenditori in quanto questi ultimi si sarebbero giovati, quali beneficiari ultimi e in maniera cosciente, di metodologie disumane, attuate dai caporali, nei confronti dei lavoratori braccianti.
Da ultimo, nel gennaio 2025, i datori di lavoro-imprenditori, inizialmente imputati e successivamente assolti con formula “per non aver commesso il fatto”, depositavano due distinte memorie difensive.
Nella prima memoria il primo datore-imprenditore condivideva, da un lato, le valutazioni espresse dal Procuratore Generale circa l’insussistenza dell’ipotizzato delitto di associazione a delinquere e dissentiva, invece, dal medesimo Procuratore in relazione alla propria responsabilità per il delitto di riduzione in schiavitù in quanto, a parere del ricorrente, non era stato accertato il concorso di alcuno degli imprenditori nella commissione di fatti rientranti nell’alveo applicativo dell’art. 600 c.p. sicché la loro assoluzione, lungi dall’essere dipesa dall’omessa considerazione dell’utilità da loro tratta grazie alle condotte illecite materialmente poste in essere dai caporali, aveva costituito il necessario precipitato della radicale assenza di prova in merito al loro concorso, morale o materiale, nei crimini commessi in pregiudizio dei lavoratori da parte degli intermediari.
Infine, nell’ultima memoria difensiva, il secondo datore-imprenditore rilevava la circostanza secondo cui egli non avrebbe in alcun modo esorbitato dal proprio ruolo imprenditoriale e dal connesso ambito di attività che comportava, fisiologicamente e necessariamente, continue interlocuzioni con gli altri imprenditori e con i lavoratori migranti.
I giudici di Piazza Cavour, nella sentenza in commento, hanno ritenuto infondati – per l’effetto rigettandoli – i ricorsi presentati dalle parti civili e dagli imputati caporali.
Preliminarmente, gli Ermellini, nel rigettare i ricorsi presentati dai lavoratori costituiti parti civili, hanno escluso, confermando la lettura fornita dal giudice del rinvio, di potersi ritenere integrato, in capo ai datori di lavoro ed ai caporali, il reato di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento dei lavoratori, diversamente ritenuto sussistente dalle parti civili ricorrenti.
Difatti, a parere della Cassazione, pur essendo stato accertato un quadro di gravissimo ed incontrovertibile sfruttamento dei migranti impiegati nella raccolta di angurie e pomodori nelle campagne neretine, del tutto lacunoso è apparso il terreno della prova sia per quanto concerne la sussistenza del necessario coefficiente psicologico, che punisce l’associazione a delinquere a titolo di dolo specifico, sia per quanto concerne la presenza di una struttura organizzativa di uomini, con attribuzione di uno specifico ruolo, e di mezzi, ovverossia di un apparato anche solo rudimentale, idoneo a fondare l’addebito associativo di cui all’art. 416 c.p.
La Corte di legittimità ha altresì rigettato i ricorsi proposti dalle parti civili nella parte in cui queste ultime chiedevano di riconoscere il reato di riduzione in schiavitù, oltre che in capo ai caporali già ritenuti responsabili della predetta condotta criminosa, anche in capo agli imprenditori, in qualità di beneficiari ultimi delle attività lavorative prestate in condizioni di schiavitù.
Gli Ermellini, rievocando gli approdi cui è pervenuto il giudice del rinvio, hanno escluso, difatti, la sussistenza del reato di riduzione in schiavitù in capo agli imprenditori in quanto gli elementi probatori disponibili, in particolare la prova circa la volontà e la consapevolezza in capo ai medesimi imprenditori delle condizioni in cui versavano i lavoratori vittime delle condotte di schiavitù, non riscontravano adeguatamente la prospettazione accusatoria.
A parere della Cassazione, la coscienza, in capo ai datori di lavoro, della sottoposizione dei lavoratori a turni lunghi e faticosi non autorizza a dedurre che, per ciò solo, gli imprenditori abbiano istigato i caporali oppure abbiano con loro materialmente collaborato nel compimento di condotte vessatorie nei confronti dei lavoratori stessi.
Viceversa, la fattispecie di riduzione in schiavitù è stata riconosciuta sussistente in capo ai caporali determinando, di conseguenza, il rigetto dei ricorsi proposti da questi ultimi, finalizzati al disconoscimento, in capo agli stessi, del reato di cui all’art. 600 c.p. ritenuto integrato, viceversa, dai giudici di merito e dal giudice del rinvio, sia nella sua dimensione soggettiva che oggettiva.
Difatti, a parere degli Ermellini, la Corte di Assise di Appello di Taranto ha correttamente ritenuto provato che le persone offese, sebbene non totalmente prive di autonomia giacché godevano della libertà di locomozione, non accettarono liberamente le condizioni di estremo degrado esistenziale e di sfruttamento lavorativo. I lavoratori, non disponendo di alcuna valida alternativa, all’esito di un processo volitivo alterato e condizionato dallo stato di necessità, furono indotti, quindi, a sottostare alle efferate condizioni imposte dai caporali, soggetti del tutto privi di scrupoli, che reclutavano la manodopera e gestivano l’organizzazione del lavoro nei campi consapevoli delle difficoltà economiche ed esistenziali di quei lavoratori immigrati, talora clandestini. Di questi ultimi veniva sfruttata, con cosciente brutalità e cinismo, la situazione di vulnerabilità nonché lo stato di bisogno in modo tale da instaurare un rapporto di perpetuo dominio del dominus sulla res, ovverossia del padrone sullo schiavo.
Il delitto di schiavitù è caratterizzato, difatti, dall’esercizio, sulla vittima, di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, sottoforma di illimitata signoria protratta nel tempo, consistente nella privazione della capacità di emancipazione da parte del soggetto passivo.
Le vittime di questo reato, come nel caso che ci occupa, sono sottoposte ad uno stato di soggezione continuativa tale da determinare la privazione di ogni potere di autodeterminazione, sì da divenire una res, nella incondizionata disponibilità del soggetto attivo.
La condizione di vulnerabilità e lo stato di bisogno, gravanti sulle vittime di tale condotta delittuosa, sono da intendersi, quindi, non solo come vile e cosciente approfittamento, da parte del colpevole, di una preesistente situazione di debolezza del soggetto passivo, ma come sopruso, da parte del reo, di quella condizione di privazione, materiale o morale, che condiziona l’esistenza della persona offesa tanto da provocare, in capo alla stessa, l’ inevitabile accettazione dell’abuso di cui è vittima.
Pertanto, secondo la Corte, la condotta delittuosa di riduzione in schiavitù, i.e. l’esercizio di un diritto parificabile al diritto di proprietà nei confronti delle vittime di tale reato, deve ritenersi integrata nel caso di specie nella misura in cui i migranti non hanno potuto interloquire paritariamente con i datori di lavoro committenti né decidere autonomamente e liberamente se rendere o meno la prestazione richiesta, in base all’entità del corrispettivo ed alle condizioni di lavoro offerte; al contrario, l’estremo bisogno economico, la totale mancanza di risorse, l’assenza di alternative lavorative ed esistenziali, la totale ignoranza dei loro più basilari diritti di lavoratori, li hanno posti in uno stato di fragilità tale da indurli ad accettare, in assenza di alternative, condizioni lavorative ed abitativo-alloggiative disumane, pur di non perdere l’opportunità di assicurarsi la sopravvivenza.
La perdita di libertà e la conseguente assunzione della condizione sociale di schiavo, sebbene affondi le proprie origini nella tragedia greca, colpisce tuttora – forse più di ieri – gli schiavi dell’era moderna, rappresentati dagli appartenenti agli strati sociali più bassi, come i migranti, vittime dell’implacabile e reiterata lesione dei propri diritti inviolabili di uomini e di lavoratori.
Pur nel mutato contesto socio economico, la riduzione in schiavitù, intesa come violenta e spietata privazione della libertà mediante annullamento radicale dell’io, continua a mietere vittime silenziose di destini evitabili.
Silvia Maglione, avvocato in Milano
Visualizza il documento: Cass. pen., Sez. Iª, 29 aprile 2025, n. 16136
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