L’atto di separazione blinda le agevolazioni “prima casa”
9 Settembre 2019|Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla portata dell’esenzione fiscale riconosciuta per gli atti di regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in esecuzione dell’accordo consensuale di separazione, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il proprio orientamento, riconoscendo che la cessione a terzi dell’abitazione acquistata con i benefici "prima casa" in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio, anche se avviene prima del quinquennio e non è seguita dall’acquisto di un’altra abitazione entro un anno. (Risoluzione n. 80/E del 2019).
