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Linee guida sul diritto di rivalsa della maggiore Iva accertata

14 Giugno 2019|

L’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata è ammesso a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario. In tal caso, in relazione alle somme già pagate in pendenza di giudizio, il termine biennale stabilito dall’art. 60, D.P.R. n. 633/1972 per l’esercizio del diritto alla detrazione della maggiore imposta accertata decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che rende definitivo l’avviso di accertamento. Per le somme pagate invece successivamente alla intervenuta definitività del giudizio, il termine biennale di detrazione decorre dalla data del pagamento dei singoli importi in base al piano di rateazione (Agenzia Entrate - risposta 13 giugno 2019, n. 192).