Novità nell’Appalto: il Committente diventa “sostituto d’imposta” dell’impresa appaltatrice
25 Novembre 2019|Con l’intento di contrastare l’evasione fiscale, oltreche l’illecita somministrazione di manodopera, il D.L. 124/2019– c.d. Decreto Fiscale 2020 – introduce l’obbligo per il committente di versare all’Erariole ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle opere e dei servizi affidati.
Ciò si traduce in una serie di oneri a carico di entrambe le parti contrattuali.
Il committentedovrà aprire un conto corrente dedicato nel quale l’impresa appaltatrice – almeno 5 giorni prima della scadenza mensile dei versamenti – dovrà far confluire le somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti. Provvederà quindi, quale sostituto di imposta, al loro versamento all’Erario senza possibilità di usare in compensazione proprie posizioni creditorie.
Il committente dovrà, peraltro, verificare che vi sia corrispondenza tra le somme ricevute in conto corrente e le trattenute effettuate dall’impresa appaltatrice. Viene quindi posto a carico di quest’ultima l’obbligo di fornire a mezzo PEC al committente l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nello specifico appalto, con il dettaglio delle ore lavorate, della retribuzione e delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, oltre a tutti i dati utili per la compilazione delle deleghe di pagamento.
L’impresa appaltatrice rimane tuttavia unica responsabile per la corretta determinazione delle ritenute e per il loro versamento nel caso in cui non provveda a versare al committente i relativi importi. Viene infatti introdotto uno strumento di tutela per il committente, il quale in caso di inadempimento dell’appaltatrice potrà sospendere il pagamento, vincolare le somme ai fini del versamento delle ritenute e darne tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’impresa appaltatrice avrà facoltà di chiedere, facendone menzione nella suddetta comunicazione PEC, la compensazione totale o parziale tra le somme dovute per il versamento delle ritenute e il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.
Potrà invece effettuare il versamento diretto soltanto se in possesso di determinati requisiti:
- risulti in attività da almeno cinque anni ovvero abbia eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50 mila, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
La norma in questione ha sollevato parecchi dubbi interpretativi, pertanto è probabile che subisca sensibili modifiche in sede di conversione del Decreto Legge entro il 26 dicembre 2019. Inoltre, nonostante sia prevista l’applicazione della disposizione in questione con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per poter entrare in vigore è necessario un ulteriore provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore – sulle modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione dei requisiti necessari all’appaltatrice per poter esercitare l’opzione di versamento diretto.
Infine, ma non meno importante, deve segnalarsi l’introduzione del reverse charge per l’IVA, previsione anch’essa subordinata all’approvazione di specifica deroga da parte del Consiglio dell’UE all’art. 395 della direttiva 112/2006/CE.
Alessandro Limatola
Rossana Cassarà
