Sicurezza sul lavoro: durata in carica dei RLS
7 Ottobre 2014|
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) il cui "mandato" sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda ad una nuova elezione o designazione dei RLS (Interpello Ministero del lavoro 6 ottobre 2014, n. 16).
