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Violazione delle norme antinfortunistiche

30 Luglio 2014|
Con riferimento all’infortunio dell’operaio provocato da una condotta dello stesso contraria alle prescrizioni della casa produttrice, si ritiene che l’obbligo di vigilanza rientri tra i compiti propri del preposto al singolo reparto, laddove detta attività evidentemente non richieda alcun impegno di spesa né il dispiegamento di poteri organizzativi esorbitanti quelli impliciti nella stessa articolazione in reparti e nel correlato organigramma. Non è conseguentemente responsabile del reato consistente nella violazione delle norme antinfortunistiche il presidente del consiglio di amministrazione della società (Cass. n. 33417/2014).