Ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione
16 May 2025|È approdata in Cassazione la vicenda di una dirigente di un ente locale del Molise (Comunità montana) che riteneva che doveva essere considerata utile, ai fini previdenziali, la retribuzione di posizione, conclusione a cui si sarebbe dovuti giungere anche alla luce delle circolari dell’INPDAP; secondo la dirigente in questione la giurisprudenza per la quale l’indennità premio servizio avrebbe dovuto essere computata solo sul tabellare e non sull’indennità di posizione organizzativa si sarebbe formata solo con riferimento alla posizione del personale non dirigente delle amministrazioni locali.
La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9617 del 13 aprile 2025, che qui si segnala, ha rigettato il ricorso della lavoratrice, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
“Ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore e, in particolare, sia inserito dalla contrattazione collettiva nella struttura della retribuzione, giacché l’indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall’art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato da questa norma”.
“Solo per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 1996 è previsto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo le disposizioni del Codice civile (art. 2120 c.c.), con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti contemplati dalla disciplina pubblicista; per contro, in relazione ai lavoratori già in servizio al 31 dicembre 1995, è demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione delle modalità applicative della disciplina”.
In linea generale, giova ricordare che nel regime pubblicistico – rimasto in vigore nel lavoro pubblico privatizzato fino al passaggio alla disciplina del TFR – il trattamento di fine servizio dei dipendenti delle Regioni, degli enti locali e degli altri enti soggetti ad iscrizione obbligatoria all’ex INADEL era costituito dalla “indennità premio di servizio”, disciplinata, da ultimo, dalla legge 8 marzo 1968 n. 152.
La pronuncia, che si commenta, evidenzia che la giurisprudenza ha già chiarito che, ai fini della determinazione dell’indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, giacché l’indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall’art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato da tale norma(Cass., n. 30993/2019).
Infatti, la Suprema Corte ha affermato (ex aliis, n. 27547/2020; n. 1156/2017; n. 18999/2010; n. 15906/2004; n. 9901/2003; n. 681/2003; SU, n. 3673/1997) che la retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell’art. 4 della legge n. 152 del 1968, l’indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, della legge citata.
Si tratta di una elencazione tassativa e nella quale la dizione “stipendio o salario” richiede una interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto di specifica menzione, come gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura; per l’effetto, sempre alla stregua della costante giurisprudenza della Corte, ai fini del premio di fine servizio non si tiene conto dell’indennità per le funzioni dirigenziali(o retribuzione di posizione), anche ove – in ipotesi – integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, giacché l’indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato dalla citata norma di previsione: questa giurisprudenza si occupa specificamente della posizione dei dirigenti.
Nella pronuncia de qua, viene, inoltre, evidenziato che la Suprema Corte ha ribadito che è consolidato, anche con riferimento ai dipendenti degli enti locali, l’orientamento della Sezione Lavoro della Corte(n. 18999/2010; n. 3833/2012; n. 10160/2001; n. 681/2003; n. 9901/2003), secondo il quale la retribuzione contributiva alla quale si commisura la indennità premio di servizio, a norma dell’art. 4 della legge n. 152 del 1968 è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, legge citata, la cui elencazione ha carattere tassativo e il riferimento della quale allo stipendio o salario richiede una interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come esclusivi componenti di tale voce, degli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.
Quanto all’inserimento, all’art. 49 del CCNL del 14 settembre 2000, della retribuzione di posizione tra gli emolumenti utili ai fini della base di calcolo del trattamento di fine rapporto, osserva l’ordinanza in esame che la giurisprudenza della Corte ha affermato che i contratti collettivi, salvo che non siano a tanto abilitati da specifiche disposizioni di legge, non possono in alcun modo disporre o comunque modificare i rapporti previdenziali, distinti dai rapporti di lavoro, intercorrenti tra soggetti diversi e disciplinati da norme legali inderogabili(n. 1063/2008).
Nella pronuncia in oggetto, è evidenziato, infine, che solo per i lavoratori assunti a partire dal 1.1.1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3.2.1993 n. 29, è previsto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo le disposizioni del codice civile, con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti contemplati dalla disciplina pubblicistica.
Per contro, in relazione ai lavoratori già in servizio al 31.12.1995 è demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione delle modalità applicative della disciplina e la nuova regolamentazione della materia, destinata a superare la previgente disciplina(ex art. 72, comma 3, d.lgs. n. 29 del 1993, ora trasfuso nell’art. 69, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001) va riferita ad un intervento di modifica complessivo del quadro normativo e non a meri interventi specifici su alcuni punti, quali l’inclusione di specifiche voci retributive nel calcolo del trattamento di fine servizio. Ne consegue che la indennità di posizione, pur ricompresa dalla contrattazione collettiva nella struttura della retribuzione, non va computata nella liquidazione della indennità premio di servizio, in quanto voce non indicata dal detto comma 5 dell’art. 11.
L’ordinanza che abbiamo commentato, ribadisce, in conclusione, quanto da tempo statuito, sul punto, dalla Corte di Cassazione, ossia che la retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell’art. 4, della legge 8 marzo 1968, n. 152, l’indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, della legge citata; si tratta di una elencazione tassativa e nella quale la dizione “stipendio o salario” richiede una interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto di specifica menzione, come gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura con l’esclusione dell’indennità per le funzioni dirigenziali(o retribuzione di posizione): la disposizione ha, pertanto, contenuto autosufficiente.
Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 13 aprile 2025, n. 9617
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