Cessione del contratto di lavoro e licenziamento sub iudice: la Cassazione definisce il ruolo del cessionario che intima un nuovo licenziamento nelle controversie pendenti
10 February 2025|Con l’ordinanza n. 28406 del 5 novembre 2024, la Suprema Corte si è pronunciata su un tema di particolare rilievo in materia di cessione del contratto di lavoro, stabilendo importanti principi in merito alla legittimità della comunicazione di licenziamento effettuata dal datore di lavoro cessionario nei confronti di un lavoratore già destinatario di un provvedimento espulsivo intimato dall’azienda cedente.
La decisione ha il merito di chiarire gli effetti giuridici della cessione del contratto di lavoro in presenza di un licenziamento ancora sub iudice, fornendo un contributo significativo alla stabilità dei rapporti contrattuali e alla certezza del diritto.
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare di un lavoratore avvenuto nel 2012, provvedimento che il lavoratore aveva tempestivamente impugnato dinanzi al Tribunale competente.
Nel corso del giudizio di primo grado, il contratto di lavoro era stato ceduto a un’altra società.
Il Tribunale, con una prima pronuncia, aveva dichiarato nullo il licenziamento, reintegrando il lavoratore.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva successivamente riformato tale decisione, dichiarando legittimo il licenziamento intimato dalla società cedente.
Nel 2019, sulla base della sentenza d’appello, la società cessionaria comunicava al lavoratore la cessazione definitiva del rapporto di lavoro, nonostante la sentenza non fosse ancora passata in giudicato.
Il lavoratore, ritenendo tale comunicazione invalida, aveva proposto un nuovo ricorso davanti al Tribunale, sostenendo che l’assenza del giudicato sulla sentenza d’appello precludeva la legittimità della cessazione del rapporto.
In primo e secondo grado, però, le sue doglianze venivano respinte, conducendo il lavoratore a proporre ricorso per Cassazione.
La Cassazione ha confermato la legittimità della comunicazione di licenziamento da parte della società cessionaria, sulla base delle seguenti argomentazioni.
La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 1406 c.c., la cessione del contratto comporta il trasferimento unitario delle posizioni giuridiche attive e passive derivanti dal contratto stesso.
Ciò include non solo i diritti e gli obblighi principali, ma anche le situazioni giuridiche strumentali, i diritti potestativi e le aspettative connesse al contratto. Di conseguenza, il cessionario subentra integralmente nella posizione giuridica del cedente, compresi gli effetti di un licenziamento già intimato e ancora sub iudice al momento della cessione.
Inoltre, la successione a titolo particolare avviene automaticamente, indipendentemente dall’intervento del cessionario nel giudizio pendente tra il cedente e il lavoratore.
A tal riguardo, infatti, si è osservato che l’intervento della società cessionaria nel giudizio di impugnativa del licenziamento rappresenta una mera facoltà della parte, e non una condizione necessaria per l’efficacia del licenziamento (art. 111 c. 4 c.p.c.).
Pertanto, le decisioni giurisdizionali favorevoli al cedente, come nel caso di specie, vincolano il cessionario senza necessità di ulteriori formalità o adesioni esplicite. (Cfr. M. A. Livi, sub. art. 1406, Codice civile, a cura di P. Rescigno, Tomo I, 2018, Milano, p. 2845 ss.; G. Favalli e A. Testa, Licenziamento e cessione di azienda, in Diritto e Pratica del Lavoro, n. 1, 4 gennaio 2025, p. 31).
In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno evidenziato l’irrilevanza giuridica dell’eventuale omissione, nell’atto di cessione, di riferimenti specifici al licenziamento oggetto di controversia.
Si è infatti precisato che il trasferimento delle situazioni giuridiche attive e passive è un effetto automatico della cessione, non condizionato dalla menzione esplicita di ogni posizione giuridica trasferita.
La sostituzione soggettiva tra cedente e cessionario opera in via generale, includendo tutte le situazioni giuridiche connesse al contratto di lavoro, salvo diversa pattuizione espressa tra le parti.
La tutela dei diritti del lavoratore ceduto non è compromessa dalla cessione, poiché quest’ultimo conserva la possibilità di opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto originario (art. 1409 c.c.).
Tuttavia, al contempo, il lavoratore è soggetto anche agli effetti derivanti da decisioni giurisdizionali sfavorevoli al cedente, come nel caso di un licenziamento dichiarato legittimo in appello (Cfr. S. Grivet Fetà, Trasferimento di ramo d’azienda e tutela dei lavoratori: principi di diritto e indici di fatto della legittimità dell’esternalizzazione, in www.rivistalabor.it, 11 Giugno 2024; F. Notaro, Trasferimento di ramo di azienda e contratti di esternalizzazione del lavoro, tra criteri sussuntivi e diritto vivente, in www.rivistalabor.it, 13 Ottobre 2021).
Infine, la Corte ha precisato che non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza per attribuire efficacia risolutiva a un licenziamento riconosciuto legittimo in appello, poiché la decisione è immediatamente esecutiva.
In conclusione, si osserva che l’ordinanza n. 28406/2024, qui commentata, rappresenta un importante contributo alla giurisprudenza in materia di cessione del contratto di lavoro, ribadendo principi fondamentali relativi alla successione delle posizioni giuridiche e all’efficacia delle pronunce giudiziarie.
Il cessionario, quale successore a titolo particolare, è vincolato dagli effetti delle decisioni giurisdizionali intercorse tra il cedente e il lavoratore, e tali effetti si trasmettono automaticamente con la cessione del contratto.
Questa impostazione rafforza, quindi, la stabilità e la certezza del diritto nei rapporti di lavoro, fornendo un punto di riferimento solido per la gestione delle controversie derivanti da operazioni di cessione contrattuale.
Antonino Giuseppe Arnò, dottore di ricerca nell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 5 novembre 2024, n. 28406
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