Dipendenti statali transitati alle dipendenze delle regioni e degli enti locali
7 September 2025|Con ordinanza n. 20580 del 22 luglio 2025, che si segnala, la Cassazione- Sezione Lavoro, nell’affrontare la questione del trattamento economico dei dipendenti trasferiti a seguito di conferimento di funzioni da Enti statali alle Amministrazioni locali, ha affermato il seguente principio di diritto, ossia che “Ai dipendenti dello Stato che, in conseguenza del trasferimento di attività dallo Stato alle regioni e agli enti locali in applicazione del d.lgs. n. 112 del 1998, transitano alle dipendenze di questi ultimi, è assicurata – in mancanza di disposizioni speciali- la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera nell’ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dall’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001; in particolare, tale regola disciplina anche il passaggio dei dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al servizio di un Comune”.
Dobbiamo premettere che l’art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’articolo 2112 del codice civile”.
I due termini utilizzati dall’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, per consentire il ricorso all’art. 2112 c.c., ovvero quelli di trasferimento o di conferimento di attività, esprimono la volontà del legislatore di comprendere nello spettro di tale disposizione ogni vicenda traslativa riguardante l’attività dell’ente cedente.
Veniamo al caso approdato in Cassazione.
Il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda di un già dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, appartenente all’area funzionale C e posizione economica C1, in servizio presso il Demanio della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, passato, in seguito al trasferimento delle funzioni agli enti locali, al Comune di San Benedetto del Tronto – diretta a ottenere il riconoscimento del diritto a ricevere l’esatta retribuzione, come già percepita presso il Ministero di provenienza, comprensiva del salario accessorio, e la condanna al pagamento degli emolumenti già maturati a tale titolo.
L’ex dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proponeva, quindi, appello, che la Corte d’appello di Ancona, nel contradditorio delle parti, tuttavia, rigettava.
Avverso tale sentenza, successivamente, veniva proposto dall’ex dipendente ministeriale ricorso per cassazione: nel ricorso veniva affermato che il trattamento economico dei dipendenti trasferiti a seguito di conferimento di funzioni da Enti statali alle Amministrazioni locali sarebbe salvaguardato dall’art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997, e che gli artt.26 ss. del CCNL Enti locali del 5 ottobre 2001 e 29 del CCNL Regioni Enti locali del 22 gennaio 2004 derogherebbero al principio del riassorbimento.
Tale unico motivo di ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione, la quale ci ricorda, nella pronuncia che si annota, che la Suprema Corte ha chiarito che ai dipendenti dello Stato che, in conseguenza del trasferimento di attività dallo Stato alle regioni e agli enti locali in applicazione del d.lgs. n. 112 del 1998, transitano alle dipendenze di questi ultimi, è assicurata – in mancanza di disposizioni speciali – la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera nell’ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dall’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., Sez. L., n. 9738 del 12 maggio 2016, non massimata; con riguardo al passaggio di personale da un’amministrazione statale a un ente locale in applicazione del d.lgs. n. 469 del 1997, invece, in termini analoghi, Cass., n. 4193 del 19 febbraio 2020, che valorizza la necessità di contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001).
La giurisprudenza, evidenzia la pronuncia de qua, ha quindi, affrontato la tematica della categoria di trasferimenti ai quali è riconducibile quello che ha visto coinvolto il ricorrente, confermando l’applicazione del principio del riassorbimento dell’assegno ad personam eventualmente riconosciuto al lavoratore transitato presso l’ente locale.
Si tratta, precisa l’ordinanda che si commenta, di un principio di diritto che definisce la controversia in esame, attesa la sua generalità.
Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 22 luglio 2025, n. 20580
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