Accertamento ispettivo e attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni
7 Giugno 2016|Con la recente sentenza del 1° giugno 2016, n. 11411, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva. Nella specie, con riferimento all'accertamento dell'omesso versamento di contributi previdenziali relativi a rapporti di lavoro subordinato, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva conferito attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell'Inps rispetto a quelle rese in giudizio dagli stessi, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto.
