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Co.Co.Co. e indennità di mobilità

10 Ottobre 2014|
Lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma rappresentata dalla collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditivià e caratterizzata da un coordinamento con la struttura imprenditoriale del committente e da una continuità della prestazione, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all'indennità di disoccupazione quanto del diritto all'indennità di mobilità (Cassazione, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20826).