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Dal 5 giugno 2016, prestazioni economiche Inail riconosciute anche agli uniti civilmente

16 Ottobre 2017|

Considerato che alla parte unita civilmente si applicano le norme del Codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge (art. 1, co. 21, L. n. 76/2016), la medesima ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge, anche "iure hereditatis". Di contro, mancando una specifica disposizione normativa in materia di equiparazione, il convivente di fatto non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail (Inail, circolare 13 ottobre 2017, n. 45).